FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 325/AA del 2/02/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da TORTOLANO – SAINATO – ASD PALOCCO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 221 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Claudio TORTOLANO, Carmela SAINATO e della società ASD PALOCCO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Claudio TORTOLANO, all’epoca dei fatti Dirigente responsabile della società Palocco, in violazione dell’articolo 37 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, anche in virtù del disposto di cui all’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito alla propria società la disputa della gara non autorizzata con la società Città di Acilia, sul campo “San Francesco” di Acilia, in data 03.9.2025, peraltro consentendo che la stessa fosse arbitrata da un ufficiale di gara non regolarmente designato, non avendo proceduto a richiedere la prescritta autorizzazione, negando addirittura l’avvenuta disputa della gara;
Carmela SAINATO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Palocco, in violazione dell’articolo 37 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, anche in virtù del disposto di cui all’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito alla propria società la disputa della gara non autorizzata con la società Città di Acilia, sul campo “San Francesco” di Acilia, in data 03.9.2025, peraltro consentendo che la stessa fosse arbitrata da un ufficiale di gara non regolarmente designato, non avendo proceduto a richiedere la prescritta autorizzazione;
ASD PALOCCO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per gli atti e i comportamenti, descritti supra, posti in essere dal proprio legale rappresentante all’epoca dei fatti, Signora Carmela Sainato, e dal proprio Dirigente reponsabile all’epoca dei fatti, Signor Claudio Tortolano;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Claudio TORTOLANO,
- Sig. Carmela SAINATO,
- Società ASD PALOCCO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Carmela SAINATO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Claudio TORTOLANO,
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Carmela SAINATO,
- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD PALOCCO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
