F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0115/CFA pubblicata il 17 Aprile 2026 (motivazioni) – società Petrarca Calcio a Cinque S.r.l. S.S.D. – calc. Guido Secchieri

Decisione/0115/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0129/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Luigi Caso – Presidente

Antonia Fiordelisi - Componente

Daniele Maffeis - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0129/CFA/2025-2026 proposto dalla società Petrarca Calcio a Cinque S.r.l. S.S.D. in data 11 marzo 2026 avverso l’obbligo di corresponsione del premio di formazione tecnica ai sensi dell’art. 99 N.O.I.F. in favore della società A.S.D. Vigoreal C5 per il calciatore Guido Secchieri (Decisione del Tribunale federale nazionale sezione vertenze economiche n. 0474/TFNSVE/2025- 2026 del 03.03.2026).

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa; udita la discussione;

Relatore all’udienza in data 8 aprile 2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Daniele Maffeis e uditi l’avv. Michele Cozzone, oltre al prof. Paolo Morlino, amministratore unico e legale rappresentante della società Petrarca Calcio a Cinque S.r.l. S.S.D; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 12 dicembre 2025 la società Petrarca Calcio a Cinque Srl (Matricola 780408) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Vigoreal C5 ASD (Matricola 780742), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ai sensi dell’art. art. 99 NOIF relativo al calciatore Guido Secchieri (Matricola 3902552).

L’odierna reclamante deduceva che dall’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 11 dicembre 2025 sarebbe risultato che il primo contratto di lavoro sportivo da dilettante sarebbe stato sottoscritto dal calciatore Guido Secchieri con la società Vigoreal C5 ASD nella stagione sportiva 2024/2025 e che il premio di formazione, in favore dell’odierna reclamante, titolare del tesseramento e con validità per le stagioni sportive 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, sarebbe stato dovuto nella misura di Euro 80,00.

L’odierna reclamante deduceva, prima, che il premio non era stato corrisposto, poi, che la quantificazione ammonterebbe ad Euro 240,00, tenuto conto che il calciatore risulta tesserato con la Vigoreal C5 ASD anche per le stagioni 2023/2024 e 2025/2026.

2. Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche, sentito il legale rappresentante della società ricorrente, non definitivamente pronunciando, disponeva con ordinanza l’acquisizione dai competenti uffici del Comitato Regionale Veneto di copia del tesseramento e del contratto di lavoro sportivo stipulati, in data 27 agosto 2024, con la società Vigoreal C5 ASD, nonché di eventuali contratti stipulati con la medesima società per le stagioni sportive 2023/2024 e 2025/2026, riservando all’esito la decisione.

Acquisita la documentazione, il Tribunale prendeva atto che dalla documentazione emergeva che il primo contratto di lavoro sportivo da dilettante era stato sottoscritto dal calciatore con la società Vigoreal C5 ASD in data 7 settembre 2023, ma considerava che ai fini del riconoscimento del premio di formazione ai sensi dell’art. 99 N.O.I.F. sarebbe stato rilevante il primo tesseramento con vincolo biennale, come <<giovane dilettante>> o <<non professioniste>> o <<giovane di serie>>, ovvero la stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante, o del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, e ciò, a prescindere da successivi tesseramenti.

Il Tribunale rilevava quindi che la certificazione rilasciata dal portale avrebbe correttamente considerato le annualità di formazione espletata dalla società ricorrente e che sarebbe stata corretta la quantificazione contenuta nella medesima certificazione, non contestata.

Con questa motivazione, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, con decisione depositata in data 3 marzo 2026, accoglieva parzialmente il ricorso e, per l’effetto, dichiarava tenuta la società Vigoreal C5 ASD (Matricola 780742), alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Secchieri Guido (Matricola 3902552) nella misura di Euro 80,00 in favore della società Petrarca Calcio a Cinque Srl (Matricola 780408).

3. Con reclamo notificato in data 10 marzo 2026 (ore 23,40) e depositato su PST in data 11 marzo 2026 U.S. (ore 00.09) la società Petrarca Calcio a Cinque S.r.l. S.S.D. ha chiesto <<in riforma della impugnata decisione>> di <<dichiarare la A.S.D. Vigoreal C5 tenuta a corrispondere (…) a titolo di Premio di Formazione Tecnica per il Calciatore Sig. Guido Secchieri la somma complessiva di Euro 167,75 (…) od, in subordine, quella diversa ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e competenze di causa, relative ai procedimenti sia di primo che di secondo grado>>.

La reclamante allega che i due contratti annuali (2024-2025 e 2025-2026) debbano considerarsi alla identica stregua di un unico contratto di durata biennale ed invoca la lettera dell’art. 99 N.O.I.F. ai sensi della quale <<in caso di continuità di tesseramento e/o di rapporto di lavoro sportivo con la stessa società in capo alla quale era inizialmente sorto, a qualsiasi titolo, l’obbligo di corrispondere il premio di formazione tecnica, l’importo del “Premio Totale” dovuto da detta società si calcola tenendo conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive, corrispondendo di volta in volta alle “Società Formatrici” l’importo dovuto sulla base delle nuove annualità di tesseramento” che si applica, tra gli altri, “ai casi di : i) estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo ovvero del contratto di apprendistato professionalizzante con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto>>.

4. In data 8 aprile 2026 si è tenuta l’udienza dinanzi alla Quarta sezione nel corso della quale sono stati uditi l’avv. Michele Cozzone, oltre al prof. Paolo Morlino, amministratore unico e legale rappresentante della società Petrarca Calcio a Cinque S.r.l. S.S.D. Il difensore della reclamante ha esposto di ritenere che il decorso di pochi minuti (9) dal termine (la mezzanotte) per proporre reclamo sia dovuto ad un errore scusabile, che sarebbe conseguenza della presenza, nell’elenco dei documenti da allegare al reclamo, come indicati nel sito FIGC, anche del <<comunicato ufficiale>>, documento che, nel caso di specie, non è presente fra gli atti di causa. Ciò avrebbe indotto a riflessioni che avrebbero causato il ritardo e il mancato rispetto del termine. Il difensore della reclamante ha quindi chiesto di dichiarare il reclamo ammissibile e tempestivo.

Nel merito, il difensore della reclamante ha ribadito che ai sensi dell’art. 99 N.O.I.F. il vincolo andrebbe considerato nella sua interezza e non per ciascuna stagione sportiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è tardivo, quindi inammissibile, e alla declaratoria di inammissibilità consegue che non possono essere esaminati i motivi di gravame spiegati nei confronti della decisione impugnata e tesi ad ottenerne la riforma nei sensi indicati nelle conclusioni del reclamo e nel corso della discussione.

L’art. 101, comma 2, del CGS stabilisce che <<Il reclamo deve essere depositato….a mezzo di posta elettronica certificata presso la segreteria della Corte Federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare>>.

L’art. 13, comma 2 N.O.I.F. dispone che <<le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza>>.

L’art. 51, comma 2 CGS dispone che <<le decisioni, che non possono più essere modificat(e) dopo la loro sottoscrizione da parte del Presidente e del relatore, sono immediatamente res(e) pubblic(he) mediante deposito nella segreteria del giudice che li ha pronunciati. La segreteria, contestualmente alla pubblicazione, ne dà comunicazione alle parti e ne cura la trasmissione ai fini della pubblicità sul sito internet della Federazione>>.

È documentale e riconosciuto dalla reclamante, anche in fase di discussione, che il reclamo è stato depositato su PST in data 11 marzo 2026, e così otto giorni dopo la pubblicazione e la comunicazione della Decisione reclamata, che non è contestato siano avvenute in data 3 marzo 2026.

Come deciso, << Il principio di informalità cui è improntato il processo sportivo e lo stesso pieno esercizio del diritto di azione milita per ritenere che il termine per la rituale proposizione del reclamo scada alle ore 24:00 dell’ultimo giorno utile (in tal senso, sia pur con riferimento alla previsione dell’art. 147 c.p.c., la Corte di Cassazione, sez. I civ., 18 gennaio 2022, n. 1383, ha affermato l’applicabilità in tema di tempo della notificazione telematica della regola generale in forza della quale i termini per le impugnazioni sono stabiliti a mesi o a giorni sicché la loro scadenza va fissata alle ore 24:00 dell’ultimo giorno utile)>> (Decisione/0073/CFA-2021-2022, SS UU, Registro procedimenti n. 0091/CFA/2021-2022).

La reclamante, sul presupposto di fatto che il reclamo è oggettivamente tardivo, invoca l’errore scusabile, che sarebbe conseguenza della presenza, nell’elenco dei documenti da allegare al reclamo, come indicati nel sito FIGC, anche di un <<comunicato ufficiale>>, non presente fra gli atti di causa.

Osserva il Collegio che la notifica del reclamo risale alle 23,40, sicché il ristretto tempo a disposizione per l’espletamento del deposito, ivi compresa occorrendo l’interpretazione del suo contenuto, tra cui il significato nel caso di specie della menzione del << comunicato ufficiale>>, è dipeso dalla tempistica della reclamante.

Ritiene quindi la Corte che non vi sia nel caso di specie alcuna ragione per porre in discussione il principio secondo cui << i principi di informalità nonché di semplificazione e speditezza, che informano il processo sportivo (…) non consentono (…) di riconoscere l’errore scusabile>>, perché <<la previsione normativa dell’art. 101, comma 2, CGS>> è <<chiara ed inequivoca>> (Decisione/0073/CFA-2021-2022, SS UU, Registro procedimenti n. 0091/CFA/2021-2022).

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Daniele Maffeis                                                                    Luigi Caso

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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