F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 17/TFNST del 20 Aprile 2026 (motivazioni) – Richiesta di giudizio presentata dalla Corte Sportiva D’appello Territoriale del CR Veneto LND – 18/TFNST

Decisione/0017/TFNST-2025-2026

Registro procedimenti n. 0018/TFNST/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Giovanni Chiappiniello - Vice Presidente (Relatore)

Antonio Rinaudo - Vice Presidente

Corrado Di Mattina - Componente (Relatore)

Angelo Perta- Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 aprile 2026, a seguito della Richiesta di Giudizio del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto, la seguente

DECISIONE

Svolgimento del processo

Il presente procedimento è stato avviato su impulso della Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Veneto, che ha rimesso a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, per un parere preliminare sulla relativa questione, gli atti riguardanti il ricorso pervenutogli dalla ASD Calcio Cessalto, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo della Delegazione di San Donà di Piave, pubblicato sul C.U. 32 del 17.12.2025, emesso su reclamo della ASD Sangiorgese avverso l’omologazione della gara Sangiorgese-Cessalto, del 07.12.2025, del Campionato di Seconda Categoria Girone “O” Veneto, finita con il punteggio di 1-2, per irregolare posizione del calciatore Guerrato Mattia. Con il provvedimento reclamato, il Giudice Sportivo, in accoglimento dell’istanza della Sangiorgese, aveva giudicato la posizione del calciatore come “irregolare”, in quanto non risultante tesserato alla data del 07.12.2025 con la ASD Calcio Cessalto, applicando, a carico di quest’ultima, l’apparato sanzionatorio di cui all’art. 10, punti 1 e 6, del C.G.S., infliggendole, dunque, la perdita della gara per 0-3; l’ammenda di 50,00 per l’impiego in gara ufficiale di un calciatore non avente titolo; l’inibizione fino al 31.12.2025 al dirigente accompagnatore ufficiale Giarolo Nicola. Con il proprio reclamo, la ASD Calcio Cessalto ha chiesto alla Corte Sportiva di Appello la riforma integrale della sanzione impugnata e, per l’effetto, l’accertamento e la dichiarazione di regolarità del tesseramento del calciatore Guerrato Mattia e la conseguente dichiarazione di regolarità della partecipazione dello stesso alla gara Sangiorgese-Cessalto del 7.12.2025 con l’A.S.D. Calcio Cessalto; l’omologazione del risultato ottenuto sul campo (1-2 a favore del Cessalto), l’annullamento dell’ammenda di 50,00 Euro e la revoca dell’inibizione al 31.12.2025 al dirigente accompagnatore Giarolo Nicola. La reclamante ha contestato che il calciatore Guerrato Mattia sia stato impiegato nella suddetta gara in posizione irregolare, sostenendo che il presidente della società cessionaria, sig. Ruggero Corvezzo, aveva trasmesso la necessaria documentazione tramite la procedura di dematerializzazione in data 6 dicembre 2025 alle ore 11.33. In data 18 gennaio 2026 l’avv. Riccardo Favero del Foro di Treviso depositava presso la Corte atto di nomina da parte del presidente della società Calcio Cessalto, sig. Ruggero Corvezzo, per la difesa in giudizio del sodalizio sportivo.

La Corte di Appello, ritenuto preliminare alla decisione della questione deferita la definizione della posizione di tesseramento, al momento della gara del 07.12.2025, del calciatore Guerrato Mattia, rimetteva, come detto, gli atti a questo Tribunale, Sezione Tesseramenti, affinché si pronunci in merito.

In punto di fatto, risulta che il tesseramento in contestazione consegue ad un trasferimento in prestito del calciatore Guerrato Mattia dalla ASD Basso Piave alla ASD Calcio Cessalto, per il cui accordo le parti hanno utilizzato il relativo modulo speciale della Lega Nazionale Dilettante, denominato “Lista di trasferimento”, riportante una data non del tutto chiara perché oggetto di correzione a penna (dovrebbe trattarsi del 5/12/2025), il quale reca però le firme di sottoscrizione soltanto della società cedente e del calciatore, ma non quella della società cessionaria, di cui risulta apposto solo il timbro con il numero di matricola federale. Agli atti risulta anche una scrittura privata, datata 05.12.2025, denominata “Dichiarazione di prestazione di natura volontaria per Calciatori

dilettanti maggiorenni”, della ASD Calcio Cessalto e del calciatore Guerrato Mattia, sottoscritta solo da quest’ultimo, mentre, per la Cessalto, risulta apposto solo il timbro con il numero di matricola federale.

Il deposito telematico della pratica per la regolarizzazione/convalida del tesseramento avveniva il 06.12.2025, attraverso la procedura cosiddetta di “dematerializzazione” (ore 11.33:00, pratica dematerializzata; ore 11:33:54 pratica firmata elettronicamente dal Sig. Ruggero Corvezzo). Nella stessa giornata del 06.12.2025, a partire dalle ore 22:09:44, l’Ufficio Tesseramento del CR Veneto, segnalava, sul relativo portale, che la pratica presentava degli errori, evidenziando che “Nello specifico il modulo di trasferimento risulta sprovvisto della Firma del Presidente della Società Cessionaria. Presente solo il Timbro”, evidenziando anche che la “dichiarazione di prestazione volontaria annuale maggiorenne” mancava della firma del Presidente della Società.

Il 07.12.2025 si svolgeva la gara Sangiorgese-Cessalto, terminata 1-2, che vedeva il calciatore Guerrato schierato tra le file della società ospite.

L’08.12.2025, ore 18:04:36 e 18:09:33, la società Cessalto ripeteva la stessa procedura di deposito della pratica (“dematerializzazione”) secondo le modalità adottate il 06.12.2025, utilizzando i medesimi documenti materiali. Allo stesso modo, sempre l’08.12.2025, alle ore 22:45:51, l’Ufficio Tesseramento del CR Veneto segnalava nuovamente che la pratica presentava errori, evidenziando di nuovo gli stessi due errori riscontrati il 06.12.2025.

Inoltre, agli atti del giudizio, risulta una comunicazione inviata a mezzo mail, in data 11.12.2025, dall’Ufficio Tesseramento Regionale Veneto LND, alla ASD Calcio Cessalto, in cui veniva ribadito che la pratica del trasferimento in questione, identificata con n. DL16477042, non poteva essere convalidata in quanto affetta da errori. Nella mail venivano riportati i log telematici della pratica, da cui risultava la sequenza telematica della procedura adottata dalla Cessalto: “6/12/2025, 11:33:00 Pratica dematerializzata; 6/12/2025, 11:33:54, Pratica firmata elettronicamente dal sig. Ruggero Corvezzo; 6/12/2025, 22:09:44, l’Ufficio Tesseramento del CR Veneto segnala che la pratica presenta errori. Nello specifico il modulo di trasferimento risulta sprovvisto della Firma del presidente della Società Cessionaria. Presente solo il Timbro.” La mail riportava anche i log telematici relativi alla procedura di deposito ripetuta l’08.12.2025 e terminava con una dichiarazione con cui l’Ufficio Tesseramenti specificava che la mancanza della firma del Presidente del Cessalto si riscontrava anche nell’allegato “Dichiarazione di prestazione volontaria annuale maggiorenne”.

Sulla base di tali elementi, ovvero visti gli atti d’ufficio, esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramenti, il Giudice Sportivo, nella riunione del 16/12/2025 accoglieva il reclamo della ASD Sangiorgese avverso l’omologazione della gara del 7/12/2025, intercorsa con la ASD Calcio Cessalto, non risultando il calciatore Guerrato Mattia tesserato presso la ASD Calcio Cessalto, da cui era stato schierato, ritenendolo, dunque, in posizione irregolare, infliggendo alla Cessalto le sanzioni sopra specificate.

Nel reclamo avverso tale decisione, la ASD Calcio Cessalto ha rivendicato la regolarità del tesseramento del calciatore Guerrato Mattia e, conseguentemente, la piena regolarità della sua posizione alla data del 7.12.2025, in riferimento alla gara in contestazione, sostenendo che la firma elettronica apposta sui documenti con la procedura di dematerializzazione, da parte del Presidente della società cessionaria, avesse perfezionato, sin da quel momento, il tesseramento del calciatore Guerrato Mattia con la Società, da ciò conseguendo la regolarità della sua partecipazione alla gara del 07.12.2025. Più nel dettaglio, nel reclamo, la Cessalto ha sostenuto di aver stampato, timbrato e scansionato i documenti per il tesseramento (pag. 2, par. b); che in data 6.12.2025, alle ore 11:33 i suddetti documenti sono stati dematerializzati ed inseriti nel portale dei tesseramenti, sub. doc. 3 e doc 4 (pag. 2, par. c); che in data 6.12.2025, alle ore 22:09, l’Ufficio Tesseramento ha segnalato che la pratica presentava errori, in quanto priva della sottoscrizione manuale, analogica, del Presidente della società cessionaria, ma che lo stesso li aveva però firmati elettronicamente e in tale forma depositati (pag. 2, par. d); che la lista di trasferimento di Guerrato Mattia, con firma manuale della cedente e del calciatore, nonché la dichiarazione congiunta di prestazioni sportive sottoscritta manualmente dal Guerrato, entrambe firmate elettronicamente dal presidente della ASD Calcio Cessalto e caricate a portale il 6.12.2025, ore 11:33, erano univocamente riconducibili alle parti contraenti firmatarie dei documenti (pag. 3, par. 5).

L’avv. Riccardo Favero, in data 07.04.2026, depositava, nel presente procedimento, nell’interesse della ASD Calcio Cessalto, memoria integrativa, ribadendo e rinnovando le eccezioni difensive poste a sostegno del proprio reclamo innanzi alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale.

All’udienza del 10.04.2026 sono comparsi, mediante collegamento in videoconferenza, l'Avv. Riccardo Favero e il D.S. David Corvezzo, in rappresentanza della ASD Calcio Cessalto, mentre nessuno è comparso per le restanti parti. L’avv. Favero si è riportato integralmente ai contenuti e alle conclusioni dei propri atti difensivi, insistendo per il loro accoglimento.

I Motivi

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, ritiene che il calciatore Guerrato Mattia, alla data del 07.12.2025, giorno in cui si è disputata la gara ASD Sangiorgese-ASD Calcio Cessalto, non risultasse regolarmente tesserato per la ASD Calcio Cessalto, per le motivazioni che di seguito si espongono.

L’accordo per il trasferimento in prestito del calciatore Guerrato Mattia, dalla ASD Basso Piave alla ASD Calcio Cessalto, redatto sul modulo della LND denominato “Lista di trasferimento”, recante numero identificato DL16477042, oggetto del deposito telematico effettuato, per la sua convalida e per la regolarizzazione del tesseramento, presso l’apposito portale del CR Veneto, in data 06.12.2025, attraverso la cosiddetta procedura di dematerializzazione, non risulta sottoscritto dalla cessionaria.

Allo stesso modo, non risulta sottoscritto dalla ASD Calcio Cessalto neanche il documento denominato “ Dichiarazione di prestazione di natura volontaria per Calciatori dilettanti maggiorenni”, che reca la sola firma del calciatore Guerrato, anch’esso depositato in data 06.12.2025, congiuntamente all’accordo di trasferimento, con la medesima pratica di dematerializzazione. Entrambi i documenti contrattuali recano solo il timbro ASD Calcio Cessalto, presentandosi privi della firma del Presidente dell’Associazione sportiva dilettantistica, che non risulta apposta né in formato analogico (firma autografa), né in formato informatico (firma digitale).

Quanto esposto nel proprio reclamo dall’Associazione sportiva, ovvero che i due documenti in questione siano stati firmati digitalmente dal Presidente del sodalizio sportivo, sig. Ruggero Corvezzo, all’atto del deposito telematico del 06.12.2025, non trova riscontro documentale in atti. Sia la lista di trasferimento, allegata al reclamo sub. doc. 3, sia la dichiarazione sulla natura volontaria delle prestazioni sportive rese dal calciatore, allegata al reclamo sub. doc. 4, sono prive di firma digitale, risultando essere solo la copia informatica dei rispettivi documenti cartacei. In entrambi i documenti allegati in giudizio non si rinviene alcuna firma digitale; né essi si presentano con i tipici tratti grafici che contraddistinguono l’apposizione di una firma digitale, identificandone gli estremi (ad esempio il certificato, la sua validità) e l’autore, sancendone e certificandone validità ed autenticità. I due documenti depositati dalla ASD Calcio Cessalto non presentano alcuna rappresentazione grafica solitamente associata alla firma digitale, ovvero non presentano né la tipica coccarda che viene apposta in alto o in basso nei documenti firmati digitalmente, né l’altrettanto tipica striscia che viene apposta sui margini laterali, andando dal basso verso l’altro, in cui sono indicati i metadati della firma digitale (nome e cognome del titolare della firma; data ed ora di apposizione; riferimenti identificativi del certificato digitale), né qualsivoglia altro segno grafico identificativo di una firma digitale. I due documenti non presentano neanche firma di carattere grafico o grafometrico.

Né è possibile sostenere, come pure ha fatto l’ASD Calcio Cessalto, che la sottoscrizione digitale della pratica di dematerializzazione della lista di trasferimento abbia determinato, per equipollenza, la sottoscrizione della stessa e degli altri documenti trasmessi con il deposito telematico, oggetto della pratica e contenuti nella stessa. Secondo tale tesi, è come se la firma della pratica abbia esteso i suoi effetti anche sui singoli documenti ivi contenuti, come se abbia avuto una forza ed un’efficacia espansiva. Tale interpretazione delle norme di riferimento e della vicenda accaduta non è sostenibile, in quanto infondata, tant’è che non trova alcun riferimento normativo.

La sottoscrizione dell’accordo di trasferimento è adempimento autonomo e distinto dal deposito della pratica, effettuato ai fini della convalida e della regolarizzazione del tesseramento. L’uno ha valenza contrattuale e rappresenta l’incontro della manifestazione di volontà delle parti contraenti in ordine al perfezionamento dell’atto di cessione temporanea; l’altro ha carattere procedurale amministrativo e rappresenta il procedimento di esternazione dell’accordo, condizione di efficacia della cessione ai fini dell’Ordinamento sportivo. L’esistenza di un accordo di trasferimento già sottoscritto e, pertanto, perfezionato, rappresenta il presupposto di fatto e di diritto dell’altro adempimento, id est del deposito della pratica; l’accordo di trasferimento è l’antecedente che rende necessario il secondo e successivo adempimento, il deposito. Affinché il deposito possa attribuire all’accordo la sua piena efficacia nell’Ordinamento sportivo, l’accordo deve preesistere nella dimensione giuridica, ovvero deve essersi perfezionato nella sua portata sia formale che sostanziale.

I due adempimenti, dunque, costituiscono fasi differenti di una scansione procedimentale che ha le sue norme da osservare, prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia. Ciò si evince chiaramente dalla disciplina di riferimento.

In primis, dall’art. 39 NOIF, rubricato “Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici”, che, al comma 4, prevede espressamente che “In caso di trasferimento del/delle calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell’accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L’utilizzo del/della calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico”. Interpretando la norma, emerge che l’efficacia del tesseramento per la cessionaria presuppone il compimento di due differenti attività: quella del deposito, la quale deve avere ad oggetto l’accordo di trasferimento, nonché quella precedente della formalizzazione dell’accordo, che poi – appunto – costituirà oggetto dell’attività di deposito.

In tale direzione interpretativa va anche l’art. 95 NOIF, rubricato “Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto”, che, al comma 1, prevede che “L’accordo di trasferimento di un/una calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un/una calciatore/calciatrice devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all’uopo predisposti dalle Leghe e dalla FIGC. Le operazioni di trasferimento e di cessione devono essere effettuate attraverso la modalità telematica”, mentre, al comma 6, prevede che “Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l’unico idoneo alla variazione di tesseramento del/della calciatore/calciatrice per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche”. Anche dalla lettura dell’art. 95 NOIF emerge la distinzione tra i due diversi atti – l’accordo di trasferimento e il successivo deposito dello stesso –, senza che sia sostenibile affermare che si possa conseguire il perfezionamento dell’accordo di trasferimento attraverso il mero deposito telematico, seppur posto in essere e firmato digitalmente dall’avente titolo.

Dunque, nella vicenda in esame non rileva il tema della validità e l’efficacia della firma digitale in sé, aspetto su cui, invece, si sofferma lungamente la difesa della ASD Calcio Cessalto.

Ha, invece, rilievo un’ulteriore valutazione. Come si evince in atti (vedasi doc. 5 allegato al reclamo della ASD Calcio Cessalto e doc 3 allegato al fascicolo del presente procedimento), l’Ufficio Tesseramento del CR Veneto ha segnalato alla cessionaria che la pratica di deposito presentava gli errori in contestazione già il 6.12.2025, ovvero il giorno stesso del deposito/della dematerializzazione della pratica e, dunque, il giorno prima della gara la cui validità è sub iudice. Ne consegue che la pratica di trasferimento del calciatore Guerrato Mattia non risultava perfezionatasi (convalidata/approvata) alla data del 06.12.2025 e occorre ritenere che tale circostanza fosse nota alla ASD Cessalto, perché comunicata attraverso il portale dei tesseramenti del CR Veneto.

Pertanto, il 07.12.2025, il sodalizio sportivo doveva considerare come irregolare/non ammissibile lo schieramento del calciatore tra le file della propria squadra, per la gara da giocare contro la Sangiorgese (art. 39, comma 4 e 5, NOIF).

Conclusivamente, alla luce di quanto sopra esposto, alla data del 06.12.2025, l’accordo di trasferimento (cd. “lista di trasferimento”) risultava privo della firma di sottoscrizione della società cessionaria e, non integrando per tale ragione il requisito della forma scritta, richiesto ad substantiam dall’art. 95 NOIF, era nullo, con conseguente irregolarità del tesseramento e della posizione del calciatore Guerrato Mattia in ordine alla gara disputata il giorno dopo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, ritiene che alla data del 7 dicembre 2025 il calciatore Mattia Guerrato non risultasse regolarmente tesserato per la società ASD Calcio Cessalto.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 aprile 2026.

 

I RELATORI                                                          IL PRESIDENTE

Giovanni Chiappiniello                                            Gioacchino Tornatore

Corrado Di Mattina

 

Depositato in data 20 aprile 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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