FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 348/AA del 12/02/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MONGELLUZZI – ASD ATLETICO GARGANO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 281 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Francesco MONGELLUZZI, e della società ASD ATLETICO GARGANO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Francesco MONGELLUZZI, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Gargano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dall’art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per aver lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il tecnico sig. Borgia Vincenzo trattasse il tesseramento del sig. Vunda Andrè Araides Roberto per la società A.S.D. Atletico Gargano per la stagione sportiva 2025-2026, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso fatto alloggiare il calciatore sig. Vunda Andrè Araides Roberto dal 17.8.2025 al 2.9.2025 nonché i calciatori sig.ri Gravina Mario e Curci Christian dal 26.8.2025 al 2.9.2025, all'epoca dei fatti tesserati per la società A.S.D. Atletico Gargano, presso un locale non idoneo in quanto privo dei requisiti minimi di abitabilità, ovverosia in una stanza dello spogliatoio dell’impianto sportivo “Riccardo Spina” di Vieste;
ASD ATLETICO GARGANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i soggetti avvisati nel citato procedimento;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Francesco MONGELLUZZI,
- Società ASD ATLETICO GARGANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Francesco MONGELLUZZI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Francesco MONGELLUZZI,
- € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD ATLETICO GARGANO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
