FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 356/AA del 17/02/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ROMAGNOLI – US TOLENTINO 1919 SSD
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 689 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Marco ROMAGNOLI, e della società US TOLENTINO 1919 SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:
Marco ROMAGNOLI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Tolentino 1919 S.S.D. a r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la disputa della gara K Sport Montecchio Gallo – Tolentino 1919 del 6.1.2026 valevole per la finale di Coppa Italia Eccellenza del Comitato Regionale Marche, a mezzo di un “comunicato stampa” condiviso in data 6.1.2026, alle ore 18.36, sulla pagina della società denominata “US Tolentino 1919” del social network “facebook” e pubblicato sulle testate giornalistiche online “Marcheingol.it”, “Youtvrs.it”, “Picchionews.it”, “Cronachemaceratesi.it”, “Tribunagol.it”, “Vallesina.tv” e “Quotidianosportivo.it”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro di tale incontro, nonché del Comitato Regionale Marche;
US TOLENTINO 1919 SSD, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 , e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Marco Romagnoli;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Marco ROMAGNOLI,
- Società US TOLENTINO 1919 SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marco Romagnoli;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Marco ROMAGNOLI,
- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società US TOLENTINO 1919 SSD;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
