FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 358/AA del 19/02/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BRACALENTE – POL ASD GROTTESE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 325 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Mauro BRACALENTE, e della società POL. ASD GROTTESE, avente ad oggetto la seguente condotta:
Mauro BRACALENTE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. A.S.D. Grottese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 53, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. A.S.D. Grottese, con comunicazione trasmessa alla Delegazione Provinciale di Fermo in data 10 settembre 2025, rinunciato alla partecipazione della squadra della società dallo stesso rappresentata al campionato di Terza Categoria per la stagione sportiva 2025 – 2026, per il quale è stata presentata richiesta di iscrizione in data 8 agosto 2025 ed è stato pubblicato l’inserimento nel girone F con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 28 del 3.9.2025 del Comitato Regionale Marche;
POL. ASD GROTTESE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Mauro Bracalente;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Mauro BRACALENTE,
- Società POL. ASD GROTTESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mauro Bracalente;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Mauro BRACALENTE,
- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società POL. ASD GROTTESE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
