FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 361/AA del 20/02/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ALDRIGHETTI – TOSI – FERRARI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 154 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Martino ALDRIGHETTI, Luca TOSI e Nicolò FERRARI, avente ad oggetto la seguente condotta:
Martino ALDRIGHETTI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Pol. Pedemonte A.S.D., in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 21 e 23 delle N.O.I.F. e dagli artt. 17 e 39, comma 1 lett. G) e Gc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società Pol. Pedemonte A.S.D. militante nel campionato Esordienti 2013 2° Anno, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, comma 1, 38, 39, 61, comma 1, e 66 delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della società Pol. Pedemonte A.S.D., le distinte di gara nelle quali il sig. Daniele Aggio è indicato quale allenatore in occasione degli incontri Pol. Pedemonte A.S.D. – A.S.D. Pescantina Settimo del 18 ottobre 2025, A.S.D. Caprino – Pol. Pedemonte A.S.D. dell’11 ottobre 2025, Pol. Pedemonte A.S.D. – A.S.D. Pescantina Settimo del 18 ottobre 2025, A.S.D. RV Academy – Pol. Pedemonte A.S.D. del 25 ottobre 2025 e Pol. Pedemonte A.S.D. – A.S.D. Lazise del 1° novembre 2025, tutti valevoli per il campionato Esordienti 2° Anno, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
Luca TOSI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Pol. Polisportiva Pedemonte A.S.D., in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 21 e 23 delle N.O.I.F. e dagli artt. 17 e 39, comma 1, lett. G) e Gc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto, nel corso della stagione sportiva 2024 - 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società Pol. Pedemonte A.S.D. militante nella categoria Esordienti 2013 1° Anno, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, comma 1, 38, 39, 61, comma 1, e 66 delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della società Pol. Pedemonte A.S.D., le distinte di gara relative ai seguenti incontri, tutti valevoli per il campionato Esordienti 1° anno, nelle quali il sig. Daniele Aggio è indicato quale allenatore, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico: Pol. Pedemonte A.S.D. – A.S.D. Peschiera D G del 12 ottobre 2024, A.S.D. Pescantina Settimo – Pol. Pedemonte A.S.D. del 24 novembre 2024, A.S.D. Calcio Bussolengo - Pol. Pedemonte A.S.D. del 15 febbraio 2025, Pol. Pedemonte A.S.D. – A.C.D. Arbizzano del 22 febbraio 2025, Hellas Verona F.C. – Pedemonte A.S.D. del 20 marzo 2025, A.S.D. Pescantina Settimo – Pol. Pedemonte A.S.D. del 22 marzo 2025, Pol. Pedemonte A.S.D. – A.S.D. Calcio Bussolengo del 5 aprile 2025, A.S.D. Arbizzano – Pol. Pedemonte A.S.D. del 12 aprile 2025, Pol. Pedemonte A.S.D. – Hellas Verona F.C. del 27 aprile 2025, A.S.D. Baldo Junior Team – Pol. Pedemonte A.S.D. del 3 maggio 2025, Pol. Pedemonte A.S.D. – A.S.D. Pescantina Settimo del 17 maggio 2025 e, U.C.D. Lugagnano – Pol. Pedemonte A.S.D. del 28 maggio 2025;
Nicolò FERRARI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Polisportiva La Vetta, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dagli artt. 17 e 39, comma 1 lett. G) e Gc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della Pol. Pedemonte A.S.D. in occasione delle gare A.S.D. Caprino – Pol. Pedemonte ASD dell’11 ottobre 2025, Pol. Pedemonte A.S.D. – A.S.D. Pescantina Settimo del 18 ottobre 2025, A.S.D. RV Academy – Pol. Pedemonte A.S.D. del 25 ottobre 2025 e Pol. Pedemonte A.S.D. – A.S.D. Lazise del 1° novembre 2025, tutte valevoli per il campionato Esordienti 2° Anno, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico e nonostante fosse tesserato quale calciatore per la società A.S.D. Polisportiva La Vetta;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Martino ALDRIGHETTI,
- Sig. Luca TOSI,
- Sig. Nicolò FERRARI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Martino ALDRIGHETTI,
- 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Luca TOSI,
- 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Nicolò FERRARI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
