FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 374/AA del 02/03/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GARIBOLDI – MORELLO – GASPARRO – BAPTISTA ALVARADO – SS FRANCO SCARIONI 1925
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 266 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Mirco Massimiliano GARIBOLDI, Alessio MORELLO, Manuel Angelo GASPARRO, Ken Davide BAPTISTA ALVARADO e della società SS FRANCO SCARIONI 1925, avente ad oggetto la seguente condotta:
Mirco Massimiliano GARIBOLDI, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società S.S. Franco Scarioni 1925, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 2.6, per avere lo stesso consentito o, comunque, non impedito che il calciatore Ken Davide Baptista Alvarado prendesse parte, pur in assenza del nulla osta della società di appartenenza A.S.D. Academy Calvairate 1946, ai “provini” svolti dalla società S.S. Franco Scarioni 1925 presso il proprio impianto sportivo nei giorni 3.6.2025 e 17.6.2025; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso omesso di provvedere all’inizio della stagione sportiva 2025-2026 al regolare tesseramento come dirigente del sig. Manuel Angelo Gasparro, consentendo e, comunque, non impedendo allo stesso di svolgere di fatto, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, il ruolo e le funzioni di dirigente responsabile del settore giovanile - categorie U14 e U15 (giovanissimi) e U16 ed U17 (allievi) - della società S.S. Franco Scarioni 1925 in assenza di tesseramento quale dirigente;
Alessio MORELLO, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società S.S. Franco Scarioni 1925, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dall’art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 2.6, per avere lo stesso collaborato all’organizzazione e assunto la conduzione tecnica dei “provini” svolti dalla società S.S. Franco Scarioni 1925 presso il proprio impianto sportivo nei giorni 3.6.2025 e 17.6.2025, in occasione dei quali ha preso parte il calciatore Ken Davide Baptista Alvarado privo del necessario nulla osta della società di appartenenza A.S.D. Academy Calvairate 1946;
Manuel Angelo GASPARRO, allenatore tesserato per la società S.S. Franco Scarioni 1925 nella stagione sportiva 2024-2025 nonché soggetto che, nella corrente stagione 2025-2026, ha svolto, all’interno e nell’interesse della medesima società S.S. Franco Scarioni 1925, attività rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dall’art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 2.6, per avere lo stesso collaborato all’organizzazione e presenziato ai “provini” svolti dalla società S.S. Franco Scarioni 1925 presso il proprio impianto sportivo nei giorni 3.6.2025 e 17.6.2025, in occasione dei quali ha preso parte il calciatore Ken Davide Baptista Alvarado privo del necessario nulla osta della società di appartenenza A.S.D. Academy Calvairate 1946; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dagli artt. 23, comma 2, e 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolto di fatto il ruolo e le funzioni di dirigente responsabile del settore giovanile - categorie U14 e U15 (giovanissimi) e U16 ed U17 (allievi) - della società S.S. Franco Scarioni 1925 in assenza di tesseramento quale dirigente;
Ken Davide BAPTISTA ALVARADO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Academy Calvairate 1946 e tesserato, nella corrente stagione sportiva 2025-2026, per la società S.S. Franco Scarioni 1925, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 2.6, per avere lo stesso partecipato ai “provini” svolti dalla società S.S. Franco Scarioni 1925 presso il proprio impianto sportivo nei giorni 3.6.2025 e 17.6.2025 privo del necessario nulla osta della società di appartenenza A.S.D. Academy Calvairate 1946;
SS FRANCO SCARIONI 1925, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Mirco Massimiliano Gariboldi, Alessio Morello e Manuel Angelo Gasparro e nel cui interesse il Sig. Manuel Angelo Gasparro ha svolto attività rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nella stagione sportiva 2025-2026;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Mirco Massimiliano GARIBOLDI,
- Sig. Alessio MORELLO,
- Sig. Manuel Angelo GASPARRO,
- Sig. Ken Davide BAPTISTA ALVARADO,
- Società SS FRANCO SCARIONI 1925, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mirco Massimiliano Gariboldi;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Mirco Massimiliano GARIBOLDI,
- 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Alessio MORELLO,
- 45 (quarantacinque) giorni di squalifica e inibizione per il Sig. Manuel Angelo GASPARRO,
- 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Ken Davide BAPTISTA ALVARADO,
- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società SS FRANCO SCARIONI 1925;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
