FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 376/AA del 03/03/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da IANNOLO – DELFINO – POZZOLI – MIGLIO – ASD SAN BARTOLOMEO CERVO – ONEGLIA CALCIO SSD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 172 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto IANNOLO, Pietro DELFINO, Paolo POZZOLI, Elena MIGLIO e delle società ASD SAN BARTOLOMEO CERVO e ONEGLIA CALCIO SSD avente ad oggetto la seguente condotta:

Roberto IANNOLO, all’epoca dei fatti allenatore non tesserato che ha svolto, all’interno e nell’interesse della società A.S.D. San Bartolomeo Cervo, attività rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 11.2, per avere lo stesso, in assenza di tesseramento per la società A.S.D. San Bartolomeo Cervo, preso parte agli open day, svolti dalla predetta società nei primi giorni del mese di luglio 2025 in mancanza di rituale preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, ai quali hanno partecipato anche calciatori tesserati per altre società sportive in assenza del prescritto nulla osta e in occasione dei quali il medesimo sig. Iannolo ha speso indebitamente il nome della società Monaco United, qualificandosi in modo non veridico come dirigente e/o comunque delegato della predetta società nell’area del Ponente Ligure, nonché pubblicizzando il relativo progetto internazionale e un asserito collegamento tra la stessa società Monaco United e la società A.S.D. San Bartolomeo Cervo, il tutto al fine di incentivare il tesseramento di nuovi calciatori presso la medesima società A.S.D. San Bartolomeo Cervo;

Pietro DELFINO, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Sanremese Calcio S.S.D. A R.L. e soggetto che ha svolto, all’interno e nell’interesse delle società Oneglia Calcio S.S.D.R.L. e A.S.D. San Bartolomeo Cervo, attività rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 40, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, in costanza di tesseramento per la società Sanremese Calcio S.S.D A R.L., svolto attività di collaborazione in favore della società Oneglia Calcio S.S.D.R.L. e per avere lo stesso, in particolare nei mesi di maggio e giugno 2025, svolto attività rilevante anche in favore della società A.S.D. San Bartolomeo Cervo, pubblicizzando il progetto internazionale della società Monaco United e un asserito collegamento tra quest’ultima società e la società A.S.D. San Bartolomeo Cervo al fine di incentivare il tesseramento di nuovi calciatori presso la medesima società A.S.D. San Bartolomeo Cervo;

Paolo POZZOLI, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Oneglia Calcio S.S.D.R.L., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F. e dagli artt. 33, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito e comunque non impedito che il sig. Pietro Delfino, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, in costanza di tesseramento per la società Sanremese Calcio S.S.D A R.L., svolgesse attività di collaborazione in favore della società Oneglia Calcio SSDRL;

Elena MIGLIO, (all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Bartolomeo Cervo, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 11.2, per avere la stessa consentito e comunque non impedito che la propria società di appartenenza A.S.D. San Bartolomeo Cervo svolgesse degli open day nei primi giorni del mese di luglio 2025 in mancanza di rituale preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, ai quali hanno partecipato anche calciatori tesserati per altre società sportive in assenza del prescritto nulla osta, nonché per avere consentito e comunque non impedito che il sig. Roberto Iannolo prendesse parte ai predetti open day in assenza di tesseramento e che lo stesso, in occasione dei menzionati eventi, spendesse indebitamente il nome della società Monaco United, qualificandosi in modo non veridico dirigente e/o comunque delegato della predetta società nell’area del Ponente Ligure, nonché pubblicizzando il relativo progetto internazionale e un asserito collegamento tra la stessa società Monaco United e la società A.S.D. San Bartolomeo Cervo, il tutto al fine di incentivare il tesseramento di nuovi calciatori presso la medesima società A.S.D. San Bartolomeo Cervo; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F. e dagli artt. 33, comma 1, e 40, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere la stessa consentito e comunque non impedito che il sig. Pietro Delfino, nel corso della stagione sportiva 2024-2025 e segnatamente nei mesi di maggio e giugno 2025, in costanza di tesseramento per la società Sanremese Calcio S.S.D A R.L., svolgesse attività rilevante in favore della società A.S.D. San Bartolomeo Cervo, pubblicizzando il progetto internazionale della società Monaco United e un asserito collegamento tra quest’ultima società e la società A.S.D. San Bartolomeo Cervo al fine di incentivare il tesseramento di nuovi calciatori presso la medesima società A.S.D. San Bartolomeo Cervo;

ASD SAN BARTOLOMEO CERVO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserata la sig.ra Elena Miglio e nel cui interesse i sig.ri Roberto Iannolo e Pietro Delfino hanno svolto attività rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

ONEGLIA CALCIO SSD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Paolo Pozzoli e nel cui interesse il sig. Pietro Delfino ha svolto attività rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Roberto IANNOLO,

- Sig. Pietro DELFINO,

- Sig. Paolo POZZOLI,

- Sig.ra Elena MIGLIO,

- Società ASD SAN BARTOLOMEO CERVO, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Elena Miglio,

- Società ONEGLIA CALCIO SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Paolo Pozzoli;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Roberto IANNOLO,

- 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Pietro DELFINO,

- 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Paolo POZZOLI, × 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Elena MIGLIO,

- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD SAN BARTOLOMEO CERVO,

- € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ONEGLIA CALCIO SSD;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it