FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 380/AA del 05/03/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ZANE – SPONCHIADO – PELLEGRINO – FC CASALE ASD

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 330 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Umberto ZANE, Roberto SPONCHIADO, Claudio PELLEGRINO e della società FC CASALE ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Umberto ZANE, allenatore UEFA B all’epoca dei fatti tesserato per la società S.S.D. A R.L. Real Martellago e soggetto che ha svolto, nell’interesse della società F.C. Casale, attività rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 40, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso in data 28.6.2025, in costanza di tesseramento per la società S.S.D.AR.L. Real Martellago, mediante l’invio di messaggi sull’applicativo WhatsApp, tentato di persuadere il dirigente sportivo sig. S.D. a far tesserare per la successiva stagione sportiva 2025-2026 i due figli minorenni sig.ri D.M. e D.S., all’epoca tesserati per la società U.S.D. S. Elena, con la società F.C. Casale, nella quale il medesimo sig. Zane risulta a oggi tesserato, invitandoli a partecipare agli open day organizzati dalla stessa società F.C. Casale dal 1° al 4.7.2025 e prospettando un miglioramento della situazione personale consistente nell’opportunità di disputare, una volta tesserati, un campionato regionale;

Roberto SPONCHIADO, allenatore UEFA B all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che ha svolto, all’interno e nell’interesse della società F.C. Casale, attività rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso in data 28.6.2025, sia di persona che mediante una chiamata e l’invio di messaggi sull’applicativo WhatsApp, tentato di persuadere il dirigente sportivo sig. S.D. a far tesserare per la successiva stagione sportiva 2025-2026 i due figli minorenni sig.ri D.M. e D.S., all’epoca tesserati per la società U.S.D. S. Elena, con la società F.C. Casale, invitandoli a partecipare agli open day organizzati dalla stessa società F.C. Casale dal 1° al 4.7.2025 e prospettando un miglioramento della situazione personale consistente nell’opportunità di disputare, una volta tesserati, un campionato regionale; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, sin dall’inizio della stagione sportiva 2025-2026 e quantomeno fino al 21.11.2025, in mancanza di un valido tesseramento per la società F.C. Casale, svolto il ruolo e disimpegnato i compiti di allenatore delle squadre appartenenti alle categorie di base della predetta società, partecipando attivamente alle riunioni tecniche e alle sedute di allenamento;

Claudio PELLEGRINO, all’epoca dei fatti di presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società F.C. Casale, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito e comunque non impedito che il sig. Roberto Sponchiado, sin dall’inizio della stagione sportiva 2025-2026 e quantomeno fino al 21.11.2025, in mancanza di un valido tesseramento per la società F.C. Casale, svolgesse il ruolo e disimpegnasse i compiti di allenatore delle squadre appartenenti alle categorie di base della predetta società, partecipando attivamente alle riunioni tecniche e alle sedute di allenamento;

FC CASALE ASD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Claudio Pellegrino e nel cui interesse i sig.ri Umberto Zane e Roberto Sponchiado hanno svolto attività rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Umberto ZANE,

- Sig. Roberto SPONCHIADO,

- Sig. Claudio PELLEGRINO,

- Società FC CASALE ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Claudio Pellegrino;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Umberto ZANE,

- 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Roberto SPONCHIADO,

- 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Claudio PELLEGRINO,

- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società FC CASALE ASD;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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