FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 382/AA del 09/03/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da VIGOR GELA SRLS
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 312 pfi 25-26 adottato nei confronti della società VIGOR GELA S.R.L.S., avente ad oggetto la seguente condotta:
VIGOR GELA S.R.L.S., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere da Refi Sebastian calciatore richiedente il tesseramento per la società Vigor Gela srls ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 40, comma 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 27.9.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società Vigor Gela srls, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
- Società VIGOR GELA S.R.L.S., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Cristian Paradiso;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:
- € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società VIGOR GELA S.R.L.S.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
