FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 384/AA del 09/03/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da IAVARONE – SCALA – ASD SORA CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 442 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe IAVARONE, Sandro SCALA e della società ASD SORA CALCIO 1907, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe IAVARONE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sora Calcio 1907, in violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 37 delle N.O.I.F., per aver consentito e comunque non impedito nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026 che il sig. Sandro Scala in assenza di tesseramento prestasse attività in favore e nell’interesse ella società dallo stesso rappresentata in qualità di collaboratore nella gestione dei giovani atleti delle squadre militanti nelle categorie dell’Attività di Base;

Sandro SCALA, all’epoca dei fati soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Sora Calcio 1907, in violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 37 delle N.O.I.F., per avere il predetto nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026 in assenza di tesseramento prestato attività in favore e nell’interesse della società A.S.D. Sora Calcio 1907 in qualità di collaboratore nella gestione dei giovani atleti delle squadre militanti nelle categorie dell’Attività di Base;

ASD SORA CALCIO 1907, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Giuseppe Iavarone, quale presidente, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Sandro Scala ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Giuseppe IAVARONE,

- Sig. Sandro SCALA,

- Società ASD SORA CALCIO 1907, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Iavarone;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giuseppe IAVARONE,

- 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Sandro SCALA,

- € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società ASD SORA CALCIO 1907;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it