FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 394/AA del 16/03/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PRESEZZI – ALDENI – AC LEON SSD – GS VILLA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 225 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Bruno PRESEZZI, Maria Grazia ALDENI e delle società A.C. LEON S.S.D. e G.S. VILLA avente ad oggetto la seguente condotta:

Bruno PRESEZZI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società AC Leon SSDARL all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per avere consentito, e comunque non impedito, l’organizzazione della gara amichevole svoltasi in data 24.8.2025 tra la squadra Juniores della società AC Leon SSDARL e la prima squadra della società Concorezzese SSD A RL presso il campo sportivo di Vimercate, in assenza della prescritta autorizzazione del Comitato Regionale Lombardia; Maria Grazia ALDENI, Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società GS Villa SSDRL all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per avere consentito, e comunque non impedito, l’organizzazione della gara amichevole svoltasi in data 27.8.2025 tra le squadre delle società GS Villa SSDARL e Concorezzese SSD A RL presso il centro sportivo del GS Villa, in via Ussi n. 18, di Milano in assenza della prescritta autorizzazione del Comitato Regionale Lombardia;

A.C. LEON S.S.D., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il Sig. Bruno Presezzi all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

G.S. VILLA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserata la Sig.ra Maria Grazia Aldeni all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Bruno PRESEZZI,

- Sig.ra Maria Grazia ALDENI,

- Società A.C. LEON S.S.D., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Bruno Presezzi, × Società G.S. VILLA, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Maria Grazia Aldeni;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Bruno PRESEZZI,

- 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Maria Grazia ALDENI,

- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.C. LEON S.S.D.,

- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società G.S. VILLA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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