FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 408/AA del 20/03/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FIRRANTELLO – ROTOLO – A.S.D. ATLETICO CACCAMO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 239 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Vincenzo FIRRANTELLO, Roberto ROTOLO e della società A.S.D. ATLETICO CACCAMO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Vincenzo FIRRANTELLO, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Caccamo all’epoca dei fatti; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che il sig. Roberto Rotolo redigesse e trasmettesse al Comitato Regionale Sicilia il foglio censimento per la stagione sportiva 2025 - 2026 della società dallo stesso rappresentata, così di fatto svolgendo il ruolo ed i compiti di dirigente della A.S.D. Atletico Caccamo sebbene non fosse tesserato per la stessa, nonché per avere consentito e comunque non impedito che lo stesso sig. Roberto Rotolo apponesse su tale foglio censimento le sottoscrizioni non veridiche dei sigg.ri Giorgio Cozzo, Pietro Corrao, Giuseppe Ventura e Fausto Cecala, indicati come consiglieri, e del sig. Giuseppe Castellese Gullo, indicato come vice presidente;

Roberto ROTOLO, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Atletico Caccamo, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso redatto e trasmesso al Comitato Regionale Sicilia il foglio censimento della società A.S.D. Atletico Caccamo per la stagione sportiva 2025 - 2026, così di fatto svolgendo il ruolo ed i compiti di dirigente di tale società sebbene non fosse tesserato per la stessa, nonchè per avere apposto su tale foglio censimento le sottoscrizioni non veridiche dei sigg.ri Giorgio Cozzo, Pietro Corrao, Giuseppe Ventura e Fausto Cecala, indicati come consiglieri, e del sig. Giuseppe Castellese Gullo, indicato come vice presidente;

A.S.D. ATLETICO CACCAMO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Vincenzo Firrantello ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Roberto Rotolo ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Vincenzo FIRRANTELLO,

- Sig. Roberto ROTOLO

 - Società A.S.D. ATLETICO CACCAMO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Vincenzo FIRRANTELLO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo FIRRANTELLO,

- 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Roberto ROTOLO,

- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO CACCAMO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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