FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 411/AA del 20/03/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PRIOLA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 653 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Filippo PRIOLA avente ad oggetto la seguente condotta:
Filippo PRIOLA, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli AIA con la qualifica di Arbitro Benemerito (appartenente alla Sezione AIA di CAGLIARI) componente di nomina del CRA Sardegna, in violazione degli artt. 42 co. 1, 2 e 3 lett. a) e c) del vigente Regolamento AIA così come integrato quest’ultimo anche dagli artt. 4, 5, 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA per aver costui quale componente CRA nominato presso la macroregione centro (CRA Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria) omesso di dare positivo riscontro alla richiesta rivolta dal Presidente dell’AIA, con propria comunicazione del 08.09.2025 inviata a tutti gli associati nominati componenti CRA presso la macroregione centro (CRA Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria), di produrre e caricare sul portale informatico Sinfonia4you - ad integrazione di quanto da ciascuno dei componenti di nomina dichiarato al momento della sottoscrizione della “Manifestazione di interesse per responsabile e/o componente di organi tecnici, consultivi ed amministrativi AIA e contestuale dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà” – copia dei propri certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. E ciò, nonostante i ripetuti solleciti ad adempiere ricevuti e senza addurre alcun motivo di impossibilità, impedimento, causa di forza maggiore e/o giustificato motivo in ordine al reiterato inadempimento;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
- Sig. Filippo PRIOLA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:
- 20 (venti) giorni di sospensione per il Sig. Filippo PRIOLA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
