FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 413/AA del 23/03/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ROSSI – FRANCONI – ASD LEGOLI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 384 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca ROSSI, Michele FRANCONI e della società A.S.D. LEGOLI 1994, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luca ROSSI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Legoli 1994, in violazione degli artt. 4, comma 1, 19 e 21 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, al calciatore sig. Matar Niang di partecipare nelle fila della squadra della società dallo stesso rappresentata alla gara Ponteginori 1929 – Legoli 1994 del 4.10.2025, valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria, pur dovendo lo stesso scontare la squalifica comminatagli con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 55 del 7.5.2025 della Delegazione Provinciale di Pisa;

Michele FRANCONI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Legoli 1994, in violazione degli artt. 4, comma 1, 19 e 21 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 61 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Ponteginori 1929 – Legoli 1994 del 4.10.2025 valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra della A.S.D. Legoli 1994 nella quale era inserito il nominativo del calciatore sig. Matar Niang, attestando in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tale incontro, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli con provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 55 del 7.5.2025 della Delegazione Provinciale di Pisa;

A.S.D. LEGOLI 1994, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Luca Rossi, Michele Franconi e Matar Niang;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Luca ROSSI,

- Sig. Michele FRANCONI,

- Società A.S.D. LEGOLI 1994, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luca ROSSI; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Luca ROSSI,

- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Michele FRANCONI,

- € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di Terza Categoria stagione sportiva 2025/2026 per la società A.S.D. LEGOLI 1994;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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