FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 415/AA del 23/03/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ROZZATO – ASD ANTENORE SPORT PADOVA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 417 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Andrea ROZZATO, e della società ASD ANTENORE SPORT PADOVA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea ROZZATO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della ASD Antenore Sport Padova, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato al calciatore Sig. Nicolazzi Giacomo la somma accertata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con Decisione n. 14 comunicata alla ASD Antenore Sport Padova, con notifica perfezionatasi in data 26.9.2025, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; per non aver pagato al calciatore Sig. Go Alessandro la somma accertata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con Decisione n. 15 comunicata alla ASD Antenore Sport Padova, con notifica perfezionatasi in data 26.9.2025, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; per non aver pagato al calciatore Sig. Mingardo Emilio la somma accertata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con Decisione n. 16 comunicata alla ASD Antenore Sport Padova, con notifica perfezionatasi in data 26.9.2025, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; per non aver pagato al calciatore Sig. Paulino Cabral Daniel la somma accertata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con Decisione n. 17 comunicata alla ASD Antenore Sport Padova, con notifica perfezionatasi in data 29.9.2025, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

ASD ANTENORE SPORT PADOVA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale apparteneva il Sig. Rozzato Andrea al momento della commissione dei fatti;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Andrea ROZZATO,

- Società ASD ANTENORE SPORT PADOVA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Andrea Rozzato;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Andrea ROZZATO,

- € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società ASD ANTENORE SPORT PADOVA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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