FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 418/AA del 24/03/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MASTRILLO – DI VACCARO – ASD UNITED SAN LORENZO CASTELFORTE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 464 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Mauro MASTRILLO, Ernesto DI VICCARO e della società A.S.D. UNITED SAN LORENZO CASTELFORTE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Mauro MASTRILLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., dall’art. 39 lett. Fd) del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 – 2026 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026 fino al 2.1.2026, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale ad un tecnico in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Settore Tecnico; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonchè dall’art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 – 2026 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026 fino al 2.1.2026, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale al sig. Ernesto Di Viccaro, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Ernesto DI VICCARO, all’epoca dei fatti vice presidente tesserato per società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 – 2026 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026 fino al 2.1.2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte militante nel campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. UNITED SAN LORENZO CASTELFORTE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati il sig. Mauro Mastrillo ed il sig. Ernesto di Viccaro all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Mauro MASTRILLO,

- Sig. Ernesto DI VICCARO,

- Società A.S.D. UNITED SAN LORENZO CASTELFORTE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Oreste DI MARCO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Mauro MASTRILLO,

- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Ernesto DI VICCARO,

- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. UNITED SAN LORENZO CASTELFORTE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it