FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 420/AA del 24/03/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MARANGIO – DE VIRGILIO – ASD PARADISO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 499 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabio MARANGIO , Antonio DE VIRGILIO e della società A.S.D PARADISO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Fabio MARANGIO , allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C., all’epoca dei fatti soggetto di cui all’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, che ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale, dall’inizio della stagione sportiva 2025-2026 e fino all’1.10.2025, all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Paradiso, per la quale si è tesserato a far data dal 2.10.2025, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, dall’inizio della stagione sportiva 2025-2026 e fino all’1.10.2025, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Paradiso, militante nel Campionato Allievi Under 17, in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società, avvenuto soltanto in data 2.10.2025;
Antonio DE VIRGILIO, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Paradiso, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il sig. Fabio Marangio, dall’inizio della stagione sportiva 2025-2026 e fino all’1.10.2025, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Paradiso, militante nel Campionato Allievi Under 17, in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società, avvenuto soltanto in data 2.10.2025; A.S.D PARADISO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato come presidente il sig. Antonio De Virgilio e nel cui interesse il sig. Fabio Marangio ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Fabio MARANGIO,
- Sig. Antonio DE VIRGILIO,
Società A.S.D PARADISO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio DE VIRGILIO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Fabio MARANGIO ,
- 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Antonio DE VIRGILIO,
- € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D PARADISO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
