FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 428/AA del 02/04/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ANTICO – AC NARDO’

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 453 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Gregorio ANTICO, e della società AC NARDO', avente ad oggetto la seguente condotta:

Gregorio ANTICO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. Nardo srl, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 6, del Comunicato Ufficiale n. 1 del Dipartimento Interregionale del 02/08/2024 per non avere lo stesso versato alla società S.S.D. Fidelis Andria 2018 la quota dell’incasso della gara di Coppa Italia di Serie D A.C. Nardò s.r.l. e S.S.D. Fidelis Andria 2018 disputata in data 01/09/2024, nonché per non aver trasmesso, entro cinque giorni dalla effettuazione della gara, al Dipartimento Interregionale il borderò dell’incasso (c.d. Mod. C1) e la ricevuta del bonifico comprovante l’avvenuta liquidazione della quota incassi spettante alla società S.S.D. Fidelis Andria 2018;

AC NARDO', per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Gregorio Antico;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Gregorio ANTICO,

- Società AC NARDO', rappresentata dal legale rappresentante Sig. Gregorio Antico;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gregorio ANTICO,

- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società AC NARDO';

si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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