FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 435/AA del 03/04/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da STEFFE’

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 446 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Demetrio STEFFE' avente ad oggetto la seguente condotta:

Demetrio STEFFE', all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C. Chievoverona S.S.D. A.R.L., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. a), c) e i), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere lo stesso, nel corso ed al termine della gara Villa Valle S.S.D. – Chievoverona S.S.D. A.R.L. del 9.11.2025, posto in essere gravi e ripetuti episodi di abuso piscologico connotati da un evidente matrice denigratoria ed umiliante, nei confronti di soggetti appartenenti alla squadra avversaria; nonché ancora per avere lo stesso reiterato tali comportamenti al termine della gara, all’interno dello spogliatoio della squadra della società A.C. Chievoverona S.S.D. A.R.L., intonando ripetutamente un coro offensivo;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:

- Sig. Demetrio STEFFE';

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:

  • 5 (cinque) giornate di squalifica per il Sig. Demetrio STEFFE';

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

 

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