FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 444/AA del 07/04/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da TURCHI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 436 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Alessandro TURCHI avente ad oggetto la seguente condotta:
Alessandro TURCHI, Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A. di Bergamo, in violazione dell’art. 42, commi 1 e 3 lett. i) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri per avere lo stesso, trasmesso con notevole ritardo e solo dopo due richieste i referti delle gare Aurora Seriate – San Pellegrino del 23.09.2025, valevole per la Coppa Regionale Juniores Regionali; Capriate Calcio – Pol. Monterosso del 28.09.2025, valevole per il Campionato Femminile Regionale Juniores; nonché per non avere trasmesso i referti delle gare Brignanese – Vidalengo del 26.09.2025, valevole per il Campionato Allievi U17 Provinciale, e Calcistica Romanese - Bagnatica del 05.10.2025, valevole per il Campionato Allievi U16 Provinciale, impedendo con tale grave comportamento l’omologazione delle gare ed il regolare svolgimento dei rispettivi Campionati;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
- Sig. Alessandro TURCHI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:
- 3 (tre) mesi di sospensione per il Sig. Alessandro TURCHI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
