FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 447/AA del 07/04/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da RUSSO – MAGRINI – NAHLI – ASD EUROCALCIO FIRENZE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 539 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi RUSSO, Stefano MAGRINI, Mustapha NAHLI e della società ASD EUROCALCIO FIRENZE, avente ad oggetto la seguente condotta:
Luigi RUSSO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Eurocalcio Firenze, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Eurocalcio Firenze, consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. Mustapha Nahli, sebbene tesserato per la società Serravalle Soccer Accademy 2023 A.S.D., prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Eurocalcio Firenze alla gara A.S.D. VI Razzi – A.S.D. Eurocalcio Firenze disputata l’8.11.2025 e valevole per il campionato di Terza Categoria utilizzando il nominativo del calciatore sig. Omar Abdelhamid Elzebak indicato nella distinta di gara con il numero 93;
Stefano MAGRINI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Eurocalcio Firenze, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. VI Razzi – A.S.D. Eurocalcio Firenze disputata l’8.11.2025 e valevole per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Eurocalcio Firenze nella quale è indicato al n. 93 il nominativo del calciatore sig. Omar Abdelhamid Elzebak, attestando in tal modo in maniera non veridica la partecipazione all’incontro dello stesso mentre in realtà al posto di tale calciatore ha preso parte alla gara il sig. Mustafa Nahli, tesserato per la società Serravalle Soccer Accademy 2023 A.S.D.;
Mustapha NAHLI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Serravalle Soccer Accademy 2023 A.S.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Eurocalcio Firenze, alla gara VI Razzi – A.S.D. Eurocalcio Firenze disputata l’8.11.2025 e valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché tesserato per la società Serravalle Soccer Accademy 2023 A.S.D.; nonché ancora per avere preso parte all’incontro sopra indicato utilizzando il nominativo del calciatore sig. Omar Abdelhamid Elzebak inserito nella distinta di gara al numero 93;
ASD EUROCALCIO FIRENZE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti erano tesserati i sigg.ri Luigi Russo e Stefano Magrini;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Luigi RUSSO,
- Sig. Stefano MAGRINI,
- Sig. Mustapha NAHLI,
- Società ASD EUROCALCIO FIRENZE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi RUSSO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luigi RUSSO,
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano MAGRINI,
- 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Mustapha NAHLI,
- 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di terza categoria e € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD EUROCALCIO FIRENZE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
