FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 453/AA del 08/04/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SESTITO – GUALTIRI V – GUALTIERI S – ASD NAUSICAA C5

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 451 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Ilario SESTITO, Vittorio GUALTIERI, Samuele GUALTIERI e della società ASD NAUSICAA C5, avente ad oggetto la seguente condotta:

Ilario SESTITO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Nausicaa Calcio a 5, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Soverato - Nausicaa del 26.10.2025, valevole per il Campionato Under 19 Nazionale Calcio a 5, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Nausicaa Calcio a 5 nella quale era indicato il nominativo del calciatore sig. Giovanni Lazzaro, indicato con il n. 11, attestando in tal modo in maniera non veridica la partecipazione all’incontro dello stesso, mentre in realtà al posto di tale calciatore era presente il sig. Samuele Gualtieri, non tesserato. Il predetto intento non si è poi concretizzato grazie all'intervento dell'arbitro che, in occasione del riconoscimento dei calciatori e della verifica delle distinte antecedente la gara, si è avveduto della sostituzione di persona, richiedendo al sig. Samuele Gualtieri di abbandonare lo spogliatoio e lasciare l’impianto sportivo;

Vittorio GUALTIERI, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Nausicaa Calcio a 5, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società consentito e comunque non impedito che, in occasione della gara Soverato - Nausicaa del 26.10.2025, valevole per il Campionato Under 19 Nazionale Calcio a 5, nella distinta di gara venisse indicato il nominativo del calciatore sig. Giovanni Lazzaro, indicato con il n. 11, benché lo stesso non fosse presente all'incontro e ciò al fine di far partecipare nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Nausicaa Calcio a 5, il sig. Samuele Gualtieri, nonostante quest'ultimo non potesse prendere parte all'incontro suindicato poiché non tesserato. Il predetto intento non si è poi concretizzato grazie all'intervento dell'arbitro che, in occasione del riconoscimento dei calciatori e della verifica delle distinte antecedente la gara, si è avveduto della sostituzione di persona, richiedendo al sig. Samuele Gualtieri di abbandonare lo spogliatoio e lasciare l’impianto sportivo;

Samuele GUALTIERI, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Nausicaa Calcio a 5, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Soverato - Nausicaa del 26.10.2025, valevole per il Campionato Under 19 Nazionale Calcio a 5, tentato di partecipare all’incontro nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Nausicaa Calcio a 5, benché non tesserato, fingendo di essere il sig. Giovanni Lazzaro, calciatore regolarmente tesserato per la predetta società ed il cui nominativo era riportato in distinta pur non essendo presente alla gara;

ASD NAUSICAA C5, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i signori Vittorio Gualtieri, Ilario Sestito e Samuele Gualtieri;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Ilario SESTITO,

- Sig. Vittorio GUALTIERI,

- Sig. Samuele GUALTIERI,

- Società ASD NAUSICAA C5, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Vittorio Gualtieri;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Ilario SESTITO,

- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Vittorio GUALTIERI,

- 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Samuele GUALTIERI,

- € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD NAUSICAA C5;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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