F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n.746/TFN-SVE del 23 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società Segato/Flegrea Puteolana SSD A R.L.

Decisione/0746/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0918/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Divinangelo D’Alesio - Componente (Relatore)

Roberto Leoni – Componente

Giuseppe Lepore – Componente

Antonino Piro – Componente

Enrico Vitali - Componente

Gino Scaccia - Componente

Paola Balducci – Componente

Federico Salinari – Componente

Elisabetta Ricchiuti – Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 23 marzo 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0918/TFNSVE/2025-2026, 918 - Ricorso proposto dalla società Segato (941677) contro la società Flegrea Puteolana SSD A R.L. (954984) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Casile Alessandro (1077234)

ln data 20 Febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Flegrea Puteolana S.S.D. a R.L. (mtr. 954984) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Alessandro Casile (matricola 1077234).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 498,00 (quattrocentonovantotto/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e (a cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che i l ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti; accertate la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per I ‘ effetto, dichiara tenuta la Flegrea Puteolana S.S.D. a R.L. (mtr. 954984) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Alessandro Casile (matricola 1077234) nella misura di euro 498,00 (quattrocentonovantotto/00) in favore della società SEGATO SSSD a R.L. (matr. 941677).

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Divinangelo D’Alesio                                              Stanislao Chimenti

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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