F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0117/CFA pubblicata il 21 Aprile 2026 (motivazioni) – società Nuova Igea Virtus S.S.D. a r.l. et alios
Decisione/0117/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0146/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Carlo Saltelli – Componente
Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 00146/CFA/2025-2026, proposto in data 27 marzo 2026 dalla società Nuova Igea Virtus S.S.D. a r.l. nonché dai signori Massimo Carmelo Italiano e Rosario Sorrenti, per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 196/TFN-SD del 20 marzo 2026;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Viste le memorie delle società Savoia 1908 Football Club S.S.D. a r.l. e S.S.D. Nissa F.C.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 17 aprile 2026, tenutasi in modalità mista, il Pres. Giuseppe Castiglia e presenti l’Avv. Matteo Sperduti per i reclamanti, l’Avv. Giorgio Ricciardi per la Procura federale nonché gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Filippo Pandolfi per le società S.S.D. Nissa F.C. e Savoia 1908 F.C. S.S.D. a r.l.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
- In un articolo on-line, apparso in data 14 gennaio 2026 sul sito internet www.tuttoreggina.it, è stata pubblicata la notizia dell’indebito utilizzo in Coppa Italia e nel Campionato di serie D 2025/2026, da parte della società Nuova Igea Virtus S.S.D. s.r.l., di un giocatore squalificato.
Già in data 23 dicembre 2025 erano pervenute alla Procura federale segnalazioni di analogo tenore delle società Savoia 1908 F.C. S.S.D. a r.l. e S.S.D. Nissa F.C., militanti nel medesimo campionato.
Sulla base di questi elementi, la Procura federale ha avviato una istruttoria, nel corso della quale ha acquisito varia documentazione.
A conclusione dell’istruttoria, la Procura federale - con atto del 12 febbraio scorso - ha deferito al competente Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare:
- il signor Massimo Carmelo Italiano, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Nuova Igea Virtus, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per avere, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza di tale società, consentito e comunque non impedito al calciatore signor Christian De Falco di partecipare, nelle fila della squadra schierata dalla società medesima, alle seguenti gare:
Coppa Italia Serie D:
- S.S. Milazzo - Nuova Igea Virtus, del 31.08.2025
Campionato Serie D, Girone I:
- Nuova Igea Virtus - Sancataldese del 7.09.2025,
- S.S. Milazzo - Nuova Igea Virtus del 14.09.2025,
- Nuova Igea Virtus - Città Di Acireale 1946 del 21.09.2025,
- Athletic Club Palermo - Nuova Igea Virtus del 24.09.2025,
- Nuova Igea Virtus - Enna Calcio del 28.09.2025,
nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica di tre giornate irrogate dal Giudice sportivo presso la LNP Serie B, con provvedimento pubblicato con il Comunicato ufficiale n. 218 del 26 maggio 2025;
- il signor Rosario Sorrenti, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Nuova Igea Virtus, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per avere, in occasione delle medesime gare, sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le relative distinte di gara, consegnate ai rispettivi arbitri, della squadra schierata dalla medesima società, nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Christian De Falco, attestando in tal modo, in maniera non veridica, la legittima partecipazione dello stesso ai predetti incontri, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica di tre giornate irrogate dal Giudice sportivo presso la LNP Serie B, con provvedimento pubblicato con il Comunicato ufficiale n. 218 del 26 maggio 2025;
- il signor Christian De Falco, calciatore tesserato per la società Nuova Igea Virtus nella stagione sportiva 2025/2026, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per avere partecipato, nelle fila della squadra schierata dalla medesima società, alle gare ricordate, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica di tre giornate irrogate dal Giudice sportivo presso la LNP Serie B, con provvedimento pubblicato con il Comunicato ufficiale n. 218 del 26 maggio 2025;
- la società Nuova Igea Virtus a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai signori Massimo Carmelo Italiano, Rosario Sorrenti e Christian De Falco, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
A sostegno del deferimento, hanno spiegato intervento le società Savoia 1908 e Nissa, a suo tempo autrici delle segnalazioni inviate alla Procura federale.
2. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale federale nazionale:
(i) ha dichiarato ammissibili gli interventi svolti;
(ii) ha considerato irrilevante la partecipazione del calciatore alla contestata gara di Coppa Italia in relazione al disposto degli artt.19, comma 6, e all’art. 21, comma 7, CGS;
(iii) quanto al rimanente, ha ritenuto provato il deferimento sulla base della documentazione acquisita;
(iv) per l’effetto, ha irrogato le seguenti sanzioni:
- al sig. Massimo Carmelo Italiano, mesi 5 di inibizione;
- al sig. Rosario Sorrenti, mesi 5 di inibizione;
- al sig. Christian De Falco, giornate 5 di squalifica;
- alla società Nuova Igea Virtus S.S.D. s.r.l., punti 5 di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed euro 500,00 di ammenda.
3. Con reclamo depositato il 27 marzo scorso, la società Nuova Igea Virtus nonché i signori Italiano e Sorrenti hanno interposto appello avverso la decisione di primo grado deducendo:
(i) l’inammissibilità dell’intervento svolto in prime cure, in quanto l’interesse di cui le società intervenienti assumono di essere titolari (e cioè la possibile incidenza della sanzione sulla classifica finale del campionato di competenza) sarebbe un interesse riflesso di mero fatto, giuridicamente irrilevante;
(ii) la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 21 CGS, per erronea esclusione della buona fede, travisamento dei fatti in ordine alla conoscibilità della squalifica e difetto di motivazione. La società si sarebbe attivata presso gli uffici della Lega di competenza per accertare se il giocatore avesse riportato squalifiche pregresse, ma senza risultato, perché il sistema operativo non sarebbe abilitato a controllare lo storico dei giocatori provenienti dalle Leghe professionistiche; avrebbe allora interpellato lo stesso calciatore, ricevendone risposta negativa, motivata dall’erroneo convincimento che la squalifica dovesse essere scontata nel campionato in cui era stata irrogata e dal timore che ciò potesse incidere negativamente sul proprio tesseramento. Neppure il Giudice sportivo avrebbe rilevato la posizione irregolare in occasione dell’ammonizione del calciatore nella gara del 24 settembre 2025. Inoltre, il primo giudice non avrebbe motivato la mancata applicazione dei principi elaborati dalle Sezioni unite di questa Corte federale d’appello, a partire dalla decisione n. 67/2022-2023;
(iii) il vizio di motivazione per illogicità manifesta per l’impossibilità di verificare, attraverso gli strumenti predisposti dall’ordinamento federale, la sussistenza della squalifica a carico del calciatore e per la mancata individuazione della condotta alternativa esigibile dalla società;
(iv) l’illegittimità della determinazione della sanzione, poiché l’applicazione del criterio della penalizzazione di 1 punto in classifica per ciascuna gara non valuterebbe le peculiarità del caso concreto, caratterizzato da assenza di dolo e da un errore riconducibile, oltre che al disallineamento dei sistemi federali, anche alla condotta del calciatore e alla mancata rilevazione della irregolarità da parte degli stessi organi federali nel corso della competizione: neppure il Giudice sportivo ha rilevato la squalifica in occasione della gara tra Athletic Palermo e Nuova Igea Virtus, nonostante l’ammonizione comminata al calciatore. In vista della riduzione andrebbe applicato il principio della continuazione fra gli illeciti contestati, tenuto conto che le eventuali plurime utilizzazioni del calciatore in posizione irregolare non deriverebbero da autonome e reiterate scelte consapevoli della società, ma costituirebbero la mera prosecuzione di una medesima condizione di fatto - ossia l’erroneo convincimento circa la regolarità del tesserato - determinata da fattori esterni e indipendenti dalla volontà societaria. Anche la condotta successiva della società, che avrebbe immediatamente provveduto a far scontare la squalifica non appena acquisita la relativa conoscenza, confermerebbe l’assenza di un atteggiamento reiteratamente illecito e rafforzerebbe la lettura unitaria della vicenda;
(v) infine, i reclamanti segnalano l’urgenza della decisione, alla luce dell’imminente conclusione del campionato, e
(vi) richiedono l’accesso al fascicolo di primo grado e si riservano la presentazione di motivi aggiunti.
In conclusione, i reclamanti chiedono:
- la declaratoria di inammissibilità degli interventi delle società terze;
- il proscioglimento dagli addebiti;
- in subordine, l’applicazione della sanzione nella misura minima prevista.
4. Con memorie depositate il 14 aprile 2026, di identico tenore, le società Savoia 1908 e Nissa si sono costituite nel giudizio d’appello, chiedendo il rigetto integrale del reclamo. In particolare, le società hanno sostenuto la piena fondatezza della decisione del Tribunale, rilevando: (i) la legittimità dell’intervento di terzo, come confermata da consolidata giurisprudenza; (ii) l’agevole conoscibilità della squalifica mediante semplice consultazione del Comunicato ufficiale n. 218 del 26 maggio 2025 della LNPB; (iii) l’irrilevanza della dichiarazione del calciatore De Falco; (iv) la conformità della sanzione di 1 punto per gara alla costante giurisprudenza della Corte federale d’appello.
5. All’udienza del 17 aprile 2026, è comparso e si è costituito il rappresentante della Procura federale.
Le parti hanno discusso, dopo di che il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. In via preliminare, il Collegio osserva che il calciatore Christian De Falco non ha impugnato la decisione di primo grado per quanto di interesse.
Sul relativo capo della pronuncia, dunque, si è formato il giudicato; come pure è divenuto irrevocabile il capo, non gravato dalla Procura federale, che, in difformità dal deferimento e tenuto conto della disomogeneità delle competizioni, ha escluso la rilevanza, ai fini sanzionatori, della partecipazione dell’atleta alla gara di Coppa Italia.
7. Con il primo motivo dell’impugnazione, i reclamanti sostengono l’inammissibilità degli interventi delle società Savoia 1908 e Nissa, in ragione del carattere del procedimento disciplinare sportivo. Questo sarebbe strutturalmente connotato da una dialettica binaria tra organo requirente e soggetto deferito che r nderebbe nammissibile l’interven o di soggetti terzi, portatori di un interesse
meramente riflesso.
7.1. Tale ultimo rilievo è, in linea di principio, fondato; ma non sono condivisibili le conclusioni che i reclamanti ritengono di poter trarre da quella premessa.
Infatti, non c’è dubbio che il procedimento disciplinare abbia, per sua intrinseca natura, una struttura tipicamente binaria, nella quale si contrappongono due posizioni: da un lato, quella dell’organo che esercita l’azione disciplinare; dall’altro, quella del soggetto (o dei soggetti) destinatario della pretesa sanzionatoria, legittimato a difendersi ed a resistere all’azione. Tra queste due parti si svolge il procedimento disciplinare e si apre una dialettica processuale, nella quale - tendenzialmente - nessun altro soggetto è legittimato ad intervenire, né per sostenere le ragioni dell’una o dell’altra parte, né per far valere un proprio autonomo interesse (Coll. gar. sport, SS.UU., n. 35/2015; Corte fed. app., Sez. I, n. 29/2021-2022).
Questa condivisibile affermazione di principio non esclude, tuttavia, che, nel caso specifico, possa riscontrarsi una posizione soggettiva sostanziale del terzo, idonea a fondare l’interesse a intervenire.
7.2. Al riguardo, è noto che nella disciplina del codice previgente, secondo la lettura che la giurisprudenza dava dell’art. 33, la legittimazione ad intervenire da parte di terzi portatori di interessi indiretti doveva intendersi accordata nei soli casi di illecito sportivo (Corte fed. app., SS.UU., n. 43/2018-2019; Corte fed. app., SS.UU., n. 22/2018-2019; Corte fed. app., SS.UU., n. 14/2018-2019; Corte fed. app., SS.UU., n. 8/2018-2019).
Allorché, peraltro, tale intervento era ritenuto possibile in via generale, la sua concreta ammissibilità era stata comunque subordinata all’allegazione di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale e alla dimostrazione di un interesse giuridicamente rilevante (Corte fed. app., SS.UU., n. 70/2014-2015).
Nel codice ora vigente, secondo gli artt. 81 e 104, comma 1 - relativi, rispettivamente, al processo di primo e di secondo grado - un terzo può intervenire in giudizio “qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata”.
È opinione comune che il nuovo codice abbia inteso ampliare la legittimazione a intervenire in giudizio (Corte fed. app., Sez. I, n. 65/CFA-2022-2023).
Resta, però, confermato che, in concreto, l’intervento in giudizio del terzo rimane subordinato al duplice requisito dell’allegazione di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale e della dimostrazione di un interesse giuridicamente rilevante (Corte fed. App., Sez. I, n. 29/2021-2022), vale a dire, in termini generali, della legittimazione e dell’interesse ad agire.
A sua volta, l’art. 34 CGS CONI subordina l’intervento a tre condizioni: (i) la titolarità di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale; (ii) il deposito dell’atto non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l’udienza; (iii) la specifica dimostrazione dell’interesse che lo giustifica (Corte fed. app., Sez. I, n. 27/2024-2025; Corte fed. app., Sez. I, n. 29/2021-2022).
7.3. Nel caso in questione, gli interventi contestati sono stati tempestivi.
Quanto alla posizione sostanziale e all’interesse giuridicamente rilevante, questi sono stati ritenuti sussistenti in capo alla società iscritta al medesimo campionato di quella sanzionata allorché l’illecito contestato possa culminare nell’irrogazione di punti di penalità che, in relazione alla posizione rivestita dalle squadre, incidono sulla comune classifica (Corte fed. app., SS.UU. n. 108/2022-2023, implicitamente, Corte fed. app., SS.UU, n. 101/2022-2023).
Tale orientamento merita piena condivisione.
La legittimazione è data dalla partecipazione al medesimo campionato.
Quanto all’interesse, occorre osservare che, quando una società impiega un calciatore che non avrebbe potuto scendere in campo a causa di squalifica, non solo altera la regolarità della competizione, ma danneggia direttamente i club concorrenti.
E allora, nel procedimento disciplinare e in relazione alla sanzione della perdita di punti in classifica, le società implicate hanno interessi perfettamente speculari e antitetici: per così dire, quella deferita certat de damno vitando, perché non vuole vedere compromessa la propria posizione; quella (o quelle) interveniente certat de lucro captando, perché intende avvantaggiarsi della penalizzazione della prima per migliorare la propria posizione in classifica.
Questo stato di cose è del tutto evidente nel caso attuale, in cui la penalizzazione inflitta in primo grado, e contestata in sede di reclamo, ha comportato radicali mutamenti nel vertic della classifica del campionato in erregionale di serie D, girone I, nel quale solo il collocamento al primo posto finale comporta l’immediata ammissione alla serie C - Lega Pro per la prossima stagione sportiva.
Come rilevato dalle società intervenute, all’epoca dell’udienza di primo grado, la Nuova Igea Virtus occupava la prima posizione in classifica a pari punti con il Savoia e a 3 punti dal Nissa; pertanto, una penalizzazione di 5 punti era idonea a stravolgere l’ordine della graduatoria.
Non a caso, il procedimento disciplinare ha avuto origine anche a seguito delle segnalazioni delle società intervenienti. E anche di questa circostanza occorre tener conto nel valutare l’ammissibilità degli interventi contestati.
In sintesi, il Collegio ritiene che la situazione descritta integri un interesse non già di mero fatto, ma giuridicamente qualificato, in quanto attinente alla regolarità della competizione sportiva e alla parità delle condizioni di partecipazione alla stessa.
7.4. Per tali ragioni il primo motivo del reclamo deve essere respinto.
8. Con il secondo e il terzo motivo dell’impugnazione, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, i reclamanti non contestano il fatto materiale dell’impiego in gare di campionato di un calciatore squalificato, ma sostengono che vi sarebbero elementi, a torto non considerati dal primo giudice, che condurrebbero all’esclusione o alla mitigazione della loro responsabilità.
8.1. Come è ormai noto, il tema della consapevole utilizzazione in una o più gare di giocatori non legittimati, perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta ovvero ancora per altra causa, è stato analizzato dalle Sezioni unite di questa Corte federale d’appello nella decisione n. 67/2022-2023.
Questa ha affrontato le pertinenti questioni di principio e ha enunciato criteri di commisurazione delle sanzioni oggettivi e uniformi; criteri cui poi le Sezioni semplici hanno dato coerente applicazione (da ultimo: Corte fed. app., Sez. I, n. 54, n. 60, n. 90, n. 107 e n. 116/2024-2025).
8.2. Il reclamo è infondato, poiché la decisione impugnata ha fatto buon governo dei precedenti consolidati elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte federale d’appello.
A propria totale o parziale scusante, i reclamanti allegano l’assenza di dolo e la propria buona fede per aver commesso un errore riconducibile al disallineamento dei sistemi informatici federali, alla condotta del calciatore, alla mancata rilevazione della irregolarità da parte degli stessi organi federali nel corso della competizione.
Mancherebbe in tutto o in parte, in definitiva, l’elemento soggettivo dell’illecito.
Senonché, come è stato osservato (Corte fed. app., Sez. I, n. 116/2024-2025), perché un fatto possa essere imputato a un tesserato o a una società sportiva a titolo di illecito disciplinare, occorrono: (i) la consapevolezza, espressamente richiesta dalla richiamata decisione n. 67/2022-2023 per la riferibilità del fatto (la c.d. suitas della dottrina penalistica), che si identifica con la coscienza e la volontà dell’azione o dell’omissione, vale a dire, nella specie, dell’utilizzazione in campo del calciatore in posizione irregolare; (ii) l’elemento soggettivo dell’illecito (dolo o colpa, secondo i principi generali), che qui certamente è presente.
8.3. Per escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito, i reclamanti insistono su una presunta impossibilità di accertare la preesistenza della squalifica per l’impossibilità di incrociare i dati fra l’area dei campionati professionistici e quella dei campionati dilettanti.
Questo rilievo però non giova loro, posto che della squalifica era data notizia nel Comunicato ufficiale di Lega n. 218 del 26 maggio 2025 e, a norma dell’art. 4, comma 3, secondo periodo, CGS FIGC, “[i] comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione”.
La disposizione fa sistema con quella del primo periodo (“L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto”) e stabilisce una presunzione assoluta di conoscenza o conoscibilità (Corte fed. app., Sez. I, n. 31/2023-2024) che, posta a tutela della certezza dei rapporti giuridici in ambito federale, non ammette la prova contraria, salvo il caso - che qui evidentemente non ricorre - dell’assoluta impossibilità di avere accesso al comunicato.
Analogamente, l’art. 13, comma 2, primo periodo, delle N.O.I.F. stabilisce che “[l]e decisioni [adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale: comma 1] si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali”.
E - si è detto - la norma istituisce “una praesumptio l gis di unversale conoscenza a parire dalla data di pubblicazione” (Corte fed. app. SS.UU., n. 112/2025-2026).
8.4. Ora, sarebbe stato sufficiente consultare il sito internet della Lega Serie B per prendere cognizione della squalifica di 3 giornate irrogata all’esito della gara di Play Out del Campionato Primavera 2 del 24 maggio 2025, disputata fra la Reggiana (compagine all’epoca di appartenenza del signor De Falco) e la Feralpisalò.
L’adempimento richiesto alla società reclamante, anche se forse difficoltoso, non poteva considerarsi realmente inesigibile.
Infatti, il dovere di conoscenza delle norme federali che disciplinano l’attività sportiva va valutato con particolare rigore, tanto da far assumere rilevanza anche alla colpa lieve nell’inesatta o incompleta assunzione di informazioni sulle regole che presidiano l’esercizio delle funzioni professionali in ambito sportivo, anche dilettantistico.
Ed è sufficiente una normale diligenza per accertare la sussistenza dei requisiti che l’ordinamento federale richiede per la partecipazione degli atleti alle singole gare, anche per rispetto della parità di situazione con le altre società e gli altri giocatori in competizione (Corte fed. app., n. 31/2024-2025).
Questa diligenza, anche in relazione a Comunicati di Leghe diverse da quella di appartenenza, discende a sua volta dai principi di lealtà, correttezza e probità di cui l’art. 4, comma 1, CGS impone l’osservanza a tutte le società sportive e a tutti i tesserati.
Pertanto, non è scusabile l’errore commesso nello schierare in campo un atleta squalificato.
Infatti, l’errore sul divieto può essere scusabile soltanto se inevitabile e incolpevole, e quindi derivi da un’impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare lo stesso (Corte fed. app., SS.UU., n. 31/2024-2025; Corte fed. app., SS.UU., n. 8/2023-2024; Corte fed. app., Sez. IV, n. 104/2022-2023; Corte fed. app., Sez. I, n. 44/2019-2020).
Il fatto che il sistema Intranet della LND non consentisse di verificare lo storico dei calciatori provenienti dalle Leghe professionistiche non integra un’impossibilità oggettiva di accertamento, quanto piuttosto una circostanza che avrebbe dovuto imporre alla società una maggiore cautela e diligenza nella verifica della posizione disciplinare del calciatore, proveniente da un Campionato in diversa Lega di appartenenza.
8.5. Tanto detto, occorre anche rilevare l’assenza di un sistema di rilevazione, automatica e d’ufficio, delle irregolarità relative alla posizione dei giocatori che non hanno scontato la squalifica. Si tratta di una lacuna derivante dalla perdurante mancata istituzione del registro delle sanzioni disciplinari previsto dall’art. 112 CGS, che “avrebbe facilitato e reso più sicuro e immediato per la società sportiva il riscontro della condizione ostativa alla partecipazione del proprio calciatore alla gara; si può certo immaginare, tanto più in epoca dominata dall’uso diffuso di tecnologie, che l’impiego di archivi cartacei o il ricorso alla memoria storica degli operatori possano generare con maggiore facilità l’emergere di errori nella verifica dei dati” (Corte fed. app., SS.UU., n. 31/20242025).
Si tratta di una criticità rilevata anche dai reclamanti in sede di discussione orale e già sottolineata, appunto, da questa Corte federale d’appello.
Fermo restando che le società hanno il dovere generale di verificare con attenzione la regolare posizione dei propri tesserati e che “la mancanza di una banca dati accessibile non genera una situazione di assoluta inesigibilità della condotta addebitata alla reclamante, che possa valere ad esentare o ad attenuare la colpevolezza della società” (Corte fed. app., SS.UU., n. 31/2024-2025), il Collegio non può non rinnovare il pressante invito che “un archivio elettronico con la raccolta sistematica delle squalifiche sia implementato dalla Federazione e reso accessibile agli utenti” (Corte fed. app., SS.UU., n. 31/2024-2025).
8.6. Per altro verso, sono irrilevanti altre circostanze addotte dai reclamanti a propria discolpa.
Quanto alla dichiarazione del calciatore De Falco - peraltro inammissibile perché documento nuovo in appello - con la quale questi avrebbe ammesso di non avere informato la società della squalifica per timore che ciò potesse incidere sul proprio tesseramento, essa è priva di rilevanza ai fini dell’esclusione della responsabilità disciplinare della società.
Il principio di autoresponsabilità impone alla società di verificare autonomamente la regolarità della posizione dei propri tesserati, senza potersi affidare esclusivamente alle dichiarazioni del calciatore interessato. Come già osservato, la consultazione del Comunicato ufficiale avrebbe consentito di accertare la squalifica.
La circostanza che il Giudice sportivo non abbia rilevato la posizione irregolare del calciatore in occasione della gara del 24 settembre 2025 è parimenti irrilevante.
Il mancato rilievo da parte del Giudice sportivo non sana la posizione irregolare del calciatore, né esonera la società dall’obbligo di verifica preventiva, che costituisce un dovere autonomo e distinto.
L’eventuale omissione del Giudice sportivo non integra una causa di giustificazione dell’illecito, né può fondare un legittimo affidamento in capo alla società circa la regolarità della posizione del calciatore.
In definitiva, il Tribunale ha correttamente escluso la rilevanza delle circostanze dedotte dalla difesa ai fini dell’esclusione della responsabilità disciplinare, con motivazione adeguata e coerente.
9. Con il quarto motivo, i reclamanti deducono che il Tribunale avrebbe applicato automaticamente il criterio della penalizzazione di 1 punto per ciascuna gara, senza adeguata valutazione delle peculiarità del caso concreto.
Invocano, in particolare: (i) l’applicazione dei principi correttivi di equità definiti dalla Corte federale d’appello a Sezioni unite con decisione n. 67/2022-2023; (ii) la rilevanza del disallineamento dei sistemi informatici, della condotta omissiva del calciatore e del mancato rilievo da parte del Giudice sportivo quali circostanze attenuanti; (iii) l’applicazione dell’istituto della continuazione, sul presupposto che le plurime utilizzazioni del calciatore costituirebbero la mera prosecuzione di un’unica situazione fattuale.
Il motivo è infondato.
9.1. La giurisprudenza di questa Corte, ricordata sub 8.1, è costante nel ritenere che, in caso di partecipazione a gare ufficiali o di utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta o per altra causa - la società che faccia partecipare a una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di euro 100,00, per ciascun incontro.
Tale principio trova un significativo riscontro sul piano codicistico nella previsione dell’art. 11, comma 2 (“[al]la società che fa partecipare alla gara un calciatore al quale la Federazione ha revocato il tesseramento per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, si applica la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui partecipa tale calciatore”) e dell’art. 10, ultimo comma, CGS, secondo cui “[p]er i fatti che comportano la sanzione della perdita della gara, la recidiva comporta la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica” (Corte fed. app., SS.UU., n. 31/2024-2025).
Nel caso di specie, le gare di campionato in cui il calciatore De Falco è stato schierato in posizione irregolare sono 5. Coerentemente con il criterio della penalizzazione di 1 punto per gara, la sanzione di 5 punti di penalizzazione irrogata dal Tribunale risulta perfettamente conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte.
9.2. La decisione delle Sezioni unite di questa Corte federale d’appello n. 67/2022-2023 ha introdotto la possibilità di mitigare le sanzioni che deriverebbero dalla rigida applicazione del criterio del cumulo materiale, in una misura compresa tra il 20 e il 30 per cento, nel solo caso in cui la violazione sia ripetuta per più di 5 incontri (Corte fed. app., Sez. I, n. 104/2024-2025; Corte fed. app., SS.UU., n. 3/2023-2024; Corte fed. app., Sez. I, n. 124/2022-2023).
Nel caso di specie, le gare di campionato viziate dalla posizione irregolare del calciatore sono 5, ossia un numero non superiore alla soglia oltre la quale la giurisprudenza ammette l’operatività dei criteri correttivi.
Ne consegue che il Tribunale ha correttamente escluso l’applicabilità di tali principi.
Come chiarito dalla stessa Corte federale d’appello (Corte fed. app., SS.UU., n. 31/2024-2025), la consapevole partecipazione a gare ufficiali o l’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati costituisce una seria violazione dei principi generali di lealtà, correttezza e probità e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei.
Il reiterato schieramento di un giocatore squalificato è di per sé un fatto che non può essere considerato tenue e va, anzi, nella direzione della “recidiva”, assunto come parametro di valutazione nel senso della gravità della violazione, a prescindere dall’incidenza che tale reiterata violazione possa avere avuto in relazione al risultato sportivo (Corte fed. app., SS.UU., n. 31/20242025; Corte fed. app., Sez. I, n. 7/2022-2023).
Il fatto che si tratti di un campionato dilettantistico non esime dal doveroso rispetto delle regole. In tali campionati, dove non c’è o è estremamente ridotta l’attenzione della stampa o del pubblico, la giustizia sportiva è l’unico presidio a tutela delle realtà sportive più deboli (Corte fed. app., SS.UU., n. 67/2022-2023; Corte fed. app., Sez. I, n. 44/2024-2025; Corte fed. app., Sez. I, n. 52/20242025; Corte fed. app., Sez. I, n. 54/2024-2025).
Quanto alle circostanze soggettive invocate dai reclamanti (d sallineamento dei sistemi informatici, condotta del calciatore, mancato rilievo del Giudice sportivo), esse non possono valere ad attenuare la sanzione.
Il calciatore che deve ancora scontare la squalifica, in base al principio della cosiddetta “ perpetuatio sanzionatoria”, viene a trovarsi in posizione irregolare in tutte le gare alle quali abbia seguitato a partecipare senza scontare la squalifica stessa.
Ciò vale a configurare l’autonomia delle singole violazioni con il connesso regime sanzionatorio, diretto a realizzare lo scopo proprio retributivo della pena e anche un conseguente effetto di deterrenza, concretando al contempo l’esigenza di garantire alle altre società che partecipano allo stesso campionato la regolarità della competizione (Corte fed. app., SS.UU., n. 31/2024-2025).
9.3. I reclamanti invocano l’applicazione del principio della continuazione, sostenendo che le plurime utilizzazioni del calciatore in posizione irregolare non deriverebbero da autonome e reiterate scelte consapevoli, ma costituirebbero la mera prosecuzione di un’unica situazione fattuale.
Il rilievo non può essere accolto.
La giurisprudenza di questa Corte ha escluso l’applicabilità dell’istituto della continuazione in caso di utilizzazione di calciatori in posizione irregolare.
I criteri orientativi enunciati dalla giurisprudenza in riferimento al caso di utilizzo prolungato da parte di una squadra di giocatori in posizione irregolare escludono, da un lato, l’applicabilità dell’istituto della continuazione e, dall’altro, sconsigliano di rapportare meccanicamente la sanzione delle giornate di squalifica da infliggere al giocatore al numero di incontri viziati dall’illecito, poiché il coerente utilizzo di tale parametro porterebbe a conseguenze abnormi e all’evidente lesione del principio di proporzionalità (Corte fed. app., Sez. I, n. 52/2024-2025).
Come affermato da questa Corte federale d’appello (Corte fed. app., SS.UU., n. 67/2022-2023), il beneficio della continuazione non può essere concesso allorché la relativa applicazione conduca a conseguenze abnormi, posto che l’applicazione del triplo della pena prevista per l’illecito più grave - a norma dell’art. 81 c.p. - porterebbe a equiparare alla tripla violazione le fattispecie in cui tali violazioni sono ben più numerose (in tal senso, anche Corte fed. app., Sez. III, n. 41/2024-2025).
L’istituto della continuazione presuppone, peraltro, un “medesimo disegno criminoso” che colleghi le varie condotte; il che implica l’accertamento - che qui manca - di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse azioni od omissioni e la specifica prova di questa ad opera della parte che la invoca, onere che, nel caso di specie, non risulta adeguatamente assolto (Corte fed. app., Sez. I, n. 109/2025-2026; Corte fed. app., Sez. I, n. 55/2022-2023; Corte fed. app., Sez. II, n. 39/2022-2023).
Deve infine rilevarsi che la gara di Coppa Italia Serie D, S.S. Milazzo - Nuova Igea Virtus del 31 agosto 2025, non è stata computata ai fini della determinazione della sanzione, in applicazione dell’art. 19, comma 6, CGS, richiamato dall’art. 21, comma 7, CGS, secondo il combinato disposto dei quali le sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni.
Di tale circostanza il Tribunale ha già tenuto conto, limitando la penalizzazione alle sole 5 gare di campionato.
9.4. Infine, circa la richiesta di uno sconto di pena, che evidentemente si focalizza sulle sanzioni poste a carico della Nuova Igea Virtus S.S.D., conviene ricordare che le sanzioni a carico delle società, e segnatamente quelle consistenti nell’attribuzione di “punti negativi”, non possono non tener conto dell’immanente conflitto di interessi tra i vari attori della competizione.
Proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno per una squadra, in termini di classifica, e, per converso, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali prefissati, ai quali vanno equiparati quelli scaturenti da una giurisprudenza costante e consolidata (principio affermato da Corte fed. app., n. 89/2019-2020; indi conformi, fra le tante, Corte fed. app., SS.UU., n. 111/2025-2026; Corte fed. app., SS.UU., n. 108/2025-2026; Corte fed. app., Sez. I, n. 116/2024-2025).
10. Il quinto e il sesto motivo dell’impugnazione non recano censure avverso la pronuncia di primo grado.
11. Dalle conclusioni che precedono discende che il reclamo è infondato in ogni sua parte e va perciò respinto, con conferma della decisione impugnata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Castiglia Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
