F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0118/CFA pubblicata il 23 Aprile 2026 (motivazioni) – società Alcione Milano SSaRL / Pisa Sporting Club S.r.l.
Decisione/0118/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0134/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Mauro Mazzoni – Componente
Domenico Luca Scordino – Componente
Antonino Anastasi – Componente
Antonio Maria Marzocco - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0134/CFA/2025-2026 del 12.03.2026, proposto dalla società Alcione Milano SSaRL avverso la decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione vertenze economiche n. 0476/TFNSVE-2025-2026 del 27 febbraio 2026 (depositata il 5 marzo 2026);
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 13 aprile 2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Antonio Maria Marzocco e uditi l’Avv. Cesare Di Cintio per la Reclamante e l’Avv. Mattia Grassani per la Resistente società Pisa Sporting Club S.r.l.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Il calciatore Stefano Moreo era stato formato dalla società Alcione Milano S.r.l. nelle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010, periodo nel quale risultava tesserato come giovane dilettante presso il club milanese, allora affiliato alla Lega nazionale dilettanti.
1.1. Il calciatore esordiva nel Campionato di Serie A in data 24 agosto 2025, in occasione della gara Atalanta Bergamasca S.r.l./Pisa Sporting Club S.r.l., militando nelle file di quest’ultima società.
1.2. Al verificarsi di tale evento, la società Alcione Milano S.r.l. presentava, in data 26 agosto 2025, istanza alla Commissione premi, chiedendo la certificazione dell’importo del premio alla carriera, ai sensi dell’art. 99bis NOIF, conseguentemente dovuto dalla società Pisa Sporting Club S.r.l., e impegnandosi ad indicare eventuali importi già percepiti ai sensi degli artt. 96, 99 e 100 NOIF, ai fini delle eventuali decurtazioni previste dal citato art. 99bis.
1.3. Con delibera del 25 settembre 2025, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 2E del 25 settembre 2025, la Commissione premi certificava il premio alla carriera per un importo di € 36.000,00 (pari a € 18.000,00 per ciascuna delle due stagioni di formazione), a carico della società Pisa Sporting Club S.r.l.
1.4. La Commissione, nella propria delibera, dichiarava di aver esaminato la documentazione prodotta, verificato l’evento di esordio in Serie A e accertata l’attendibilità della richiesta con riferimento alle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010. La società Pisa Sporting Club S.r.l. non impugnava tale certificazione nei termini previsti dall’ordinamento sportivo e provvedeva spontaneamente al pagamento dell’importo certificato.
2. Con successiva delibera del 18 dicembre 2025, adottata d’ufficio e comunicata alla società Alcione Milano S.r.l. a mezzo PEC in data 19 dicembre 2025 - senza seguire, dunque, la forma del Comunicato Ufficiale - la Commissione premi disponeva la revoca della certificazione n. 5, pubblicata con il C.U. n. 2E del 25 settembre 2025. A fondamento di tale delibera, la Commissione osservava che la società Alcione Milano S.r.l. era stata promossa al campionato della Lega Pro nella stagione 2025/2026 e che, pertanto, al momento dell’esordio del calciatore in Serie A la stessa militava in una lega professionistica, con conseguente insussistenza del requisito soggettivo previsto dall’art. 99bis, comma 1, NOIF, che riserva il premio alla carriera alle sole società della LND e/o di puro Settore Giovanile. Per tali ragioni deliberava di “revocare la certificazione n. 5 del CU 2E del 25-9-2025 e di non certificare il premio in quanto lo stesso non sussiste poiché la Società Alcione Milano SS ARL, quando il calciatore disputa la partita di esordio in Serie A, milita presso una Lega professionistica”.
2.1. La società Alcione Milano S.r.l. impugnava tale delibera dinanzi al Tribunale federale nazionale - Sezione vertenze economiche (d’ora in poi: TFN-SVE), che, con decisione n. 0476/TFNSVE-2025-2026 del 27 febbraio 2026 (depositata il 5 marzo 2026), rigettava il ricorso, confermando sia la legittimità del provvedimento di revoca adottato d’ufficio dalla Commissione premi, sia la correttezza dell’interpretazione dell'art. 99bis NOIF posta a fondamento dello stesso.
2.2. Avverso tale decisione la società Alcione Milano S.r.l. ha proposto reclamo dinanzi a questa Corte federale d’appello, articolando plurimi motivi di censura - che saranno illustrati nella parte motivazione unitamente alle corrispondenti difese della Resistente - e chiedendo per l’effetto di «riformare/annullare» la decisione del TFN-SVE e di «annullare e/o dichiarare inefficace/nullo il provvedimento emesso dalla Commissione premi in data 18.12.2025 (…) e, per l’effetto, dichiarare la legittimità della certificazione n. 5 pubblicata con C.U. 2E del 25-09-2025 emesso dalla Commissione premi e quindi dichiarare la società Pisa Sporting Club S.r.l. obbligata a corrispondere alla società Alcione Milano S.r.l. il premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF maturato per il giocatore Stefano Moreo».
2.2.1. La controparte Pisa Sporting Club S.r.l. ha chiesto, con la memoria difensiva del 10 aprile 2026 e per le ragioni che saranno in seguito illustrate unitamente ai corrispondenti motivi di reclamo, di rigettare «ogni contraria istanza ed eccezione (…) previo accertamento della non debenza del premio alla carriera ex art. 99 bis N.O.I.F. F.I.G.C. richiesto da Alcione Milano S.S.D. a r.l. in relazione al Calciatore Stefano Moreo»; e di «respingere il reclamo promosso dalla Alcione Milano S.S.D. a r.l., in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l’effetto, confermare la decisione n. 0476/TFNSVE-2025-2026 adottata dal Tribunale federale nazionale il 05 marzo 2026, nonché la delibera del 18 dicembre 2025 della Commissione premi F.I.G.C. con cui è stata revocata la certificazione n. 5 di cui al C.U. n. 2/E del 25 settembre 2025».
2.2.2. All’udienza del 13 aprile 2026, tenuta in videoconferenza, sono stati presenti l’Avv. Cesare Di Cintio per la Reclamante e l’Avv. Mattia Grassani per la Resistente.
2.2.2.1. L’Avv. Di Cintio si è riportato agli atti e alle memorie depositate, soffermandosi sui profili ritenuti dirimenti. In primo luogo, ha evidenziato come la decisione impugnata ponga rilevanti questioni sistematiche in ordine alla legittimità dell’esercizio del potere di autotutela da parte della Commissione premi. Secondo la prospettazione difensiva, tale potere, pur astrattamente configurabile, deve essere rigorosamente inquadrato nell’ambito dell’ordinamento sportivo, caratterizzato da termini perentori, preclusioni e necessità di attivazione su istanza di parte, non potendo tradursi in un potere illimitato di revisione di provvedimenti ormai consolidati.
Sotto altro profilo, il difensore ha richiamato la necessità di distinguere tra revoca e annullamento, sottolineando come la qualificazione del provvedimento adottato incida direttamente sugli effetti giuridici prodotti: la revoca opererebbe ex nunc, lasciando fermi gli effetti già prodottisi; l’annullamento opererebbe invece ex tunc, presupponendo l’originaria illegittimità dell’atto. Secondo la difesa, la decisione impugnata non ha chiarito tale qualificazione, determinando incertezza applicativa. Nel merito, l’Avv. Di Cintio ha incentrato la propria argomentazione sul momento di maturazione del diritto al premio alla carriera, sostenendo che lo stesso debba essere ricondotto alla fase genetica del rapporto, ossia al tesseramento del calciatore in ambito dilettantistico, momento nel quale la società investe risorse nella formazione del giovane atleta.
Da tale impostazione discende che il successivo mutamento della categoria della società (passaggio al professionismo) non possa incidere sul diritto già maturato nella sua origine, dovendosi valorizzare la funzione premiale e incentivante dell’istituto. Il difensore ha richiamato, inoltre, i principi elaborati in ambito internazionale in materia di training compensation, che attribuiscono rilievo centrale al contributo formativo prestato dalla società, indipendentemente dalla categoria di appartenenza al momento dell’esordio del calciatore. Ha evidenziato, infine, come l’interpretazione accolta dal Tribunale Federale comporterebbe esiti irragionevoli e instabili, rendendo il diritto al premio dipendente da eventi futuri e variabili (quali promozioni o retrocessioni), in contrasto con l’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche. Ha concluso richiamando integralmente le difese svolte e riservandosi di replicare.
2.2.2.2. Il difensore della Resistente, l’Avv. Grassani, ha chiesto il rigetto del reclamo, ritenendo infondate le censure avversarie. Preliminarmente, ha individuato nel dato normativo di cui all’art. 99bis NOIF il punto di partenza imprescindibile dell’analisi, evidenziandone la chiarezza e l’assenza di ambiguità interpretative. Secondo tale disposizione, il premio alla carriera è riconosciuto alle società appartenenti alla Lega nazionale dilettanti o di puro settore giovanile, a condizione che tale status sussista sia al momento della formazione del calciatore sia al momento del suo esordio in Serie A (o nelle altre ipotesi previste). Ha inoltre sottolineato come la norma individui due distinti momenti temporali, entrambi rilevanti e necessari, escludendo pertanto ogni interpretazione che consenta di prescindere dalla permanenza del requisito soggettivo al momento della maturazione del premio.
In ordine al potere della Commissione premi, il difensore ne ha ribadito la natura amministrativa, con conseguente legittimità dell’esercizio del potere di autotutela, anche in via successiva, ove emerga l’assenza dei presupposti per il riconoscimento del premio. In tale prospettiva, la distinzione tra revoca e annullamento è stata ritenuta priva di rilievo sostanziale, trattandosi comunque di poteri tipici dell’azione amministrativa.
L’Avv. Grassani, inoltre, ha evidenziato come la giurisprudenza federale abbia costantemente qualificato la Commissione premi quale organo non giustiziale, privo dei rigidi formalismi propri del processo, e legittimato a intervenire sui propri provvedimenti al fine di assicurare la conformità alla normativa di settore.
Quanto alla forma del provvedimento, ha osservato che non sussiste alcuna prescrizione che imponga l’adozione della revoca mediante comunicato ufficiale, essendo sufficiente che l’atto sia proveniente dall’organo competente e idoneo a raggiungere lo scopo, come dimostrato dalla piena conoscenza e dalla effettiva impugnazione da parte della Reclamante. Ha contestato, infine, la rilevanza delle fonti e della giurisprudenza internazionale richiamate dalla controparte, ritenendole non direttamente applicabili nell’ordinamento sportivo nazionale. Ha poi concluso per il rigetto del reclamo.
2.2.2.3. In replica l’Avv. Di Cintio ha ribadito la centralità dei principi internazionali e la necessità di una interpretazione sistematica dell’istituto, insistendo sulla natura del premio e sui limiti all’esercizio dell’autotutela, anche sotto il profilo procedimentale e formale.
2.2.2.4. In controreplica l’Avv. Grassani ha insistito sulla specialità dell’istituto del premio alla carriera e sulla vincolatività del dato normativo, nonché sulla legittimità del procedimento seguito dalla Commissione premi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Con il primo motivo la Reclamante, nel censurare la legittimità, affermata dalla decisione di primo grado del TFN-SVE, del provvedimento di “revoca” adottato dalla Commissione premi, si duole della natura così attribuita alla Commissione premi dalla decisione di primo grado e della natura attribuita al procedimento dinanzi ad essa svolto.
3.1. Il TFN-SVE nell’affrontare «la questione della legittimità o meno del provvedimento di revoca», da parte della Commissione premi, della sua precedente certificazione ritenuta erroneamente rilasciata per l’insussistenza dei requisiti per il riconoscimento del premio alla carriera, ha affermato che la Commissione premi, quando si limiti ad una funzione esclusivamente certificativa, come nel caso dei premi alla carriera ex art. 99bis NOIF, svolge «una fondamentale funzione certificativa e amministrativa in materia premiale ed in particolare per quel che concerne il premio alla carriera, funzione che consiste nel verificare la conformità amministrativa e tecnica del percorso formativo di un atleta per legittimare la richiesta economica da parte delle società sportive che lo hanno formato e si sostanzia nel controllare che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. (Lega nazionale dilettanti) o di puro Settore giovanile, rispettando i criteri anagrafici e di durata del tesseramento; nell’attestare le stagioni sportive trascorse dall’atleta nelle varie società, confermando quali di queste hanno diritto a percepire il premio; nella valutazione dell’applicabilità dell’art. 99bis NOIF».
3.1.1.Inoltre ha affermato che «La disciplina del premio alla carriera così come regolamentata dalle N.O.I.F. prevede, quindi, una preliminare fase amministrativa demandata alla Commissione premi che deve validare ufficialmente l’importo e il diritto alla percezione dei premi maturati dalle società, garantendo che il calcolo rispetti le norme federali; nonché una successiva potenziale tutela giudiziaria messa a disposizione delle parti interessate all’accertamento del diritto al premio alla carriera ed al pagamento dello stesso e che, per previsione dell’Ordinamento sportivo, apre un eventuale giudizio innanzi a codesto Tribunale con tempistiche perentorie di impugnazione della certificazione di competenza della Commissione premi”».
3.2. Secondo la Reclamante è censurabile la qualificazione così operata dal TFN-SVE, che configura la fase dinanzi alla Commissione premi, relativa al premio alla carriera, come una fase di natura amministrativa preliminare, finalizzata alla certificazione dell’importo e del diritto alla percezione del premio. Ad essa può far seguito un’eventuale fase giurisdizionale, azionabile mediante impugnazione della certificazione nei termini perentori stabiliti dall’ordinamento sportivo. Secondo la Reclamante, tale impostazione non sarebbe condivisibile né con riferimento alla natura giuridica della Commissione premi, né con riferimento alla struttura del procedimento che si svolge dinanzi alla medesima.
3.2.1. Tale primo motivo di reclamo è strettamente connesso al quarto motivo di reclamo - indicato come quarto nell’atto di reclamo, anche se manca l’indicazione di un terzo motivo di reclamo - con cui la Reclamante si duole, pur sempre, della natura giuridica attribuita dalla decisione di primo grado alla Commissione premi, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 34 comma 4 Statuto FIGC e dell’art. 45 comma 1 CGS FIGC. L’evidente connessione ne giustifica l’esame congiunto con il primo motivo.
3.2.1.1. In particolare, con il quarto motivo la Reclamante censura l’affermazione del TFN-SVE secondo cui la Commissione premi, nell’espletamento delle attività indicate nell’articolo 99bis NOIF ai fini della certificazione del Premio alla carriera, non opererebbe come un organo di giustizia sportiva ma come un organo amministrativo «che, pertanto, può anche operare in autotutela laddove ravvisi eventuali vizi nel proprio operato, avendo il potere di annullare o riformare le proprie determinazioni» (v., al riguardo tema, l’analisi del prossimo motivo di reclamo).
3.2.1.2. In critica a tale ricostruzione, la Reclamante osserva che l’art. 96, comma 3, NOIF, prevede che le società possano ricorrere in primo grado alla Commissione premi; e rileva che la norma utilizza espressamente i termini “ricorso” e “primo grado” di giudizio, mentre le sue deliberazioni sono qualificate come “decisioni” suscettibili di impugnazione dinanzi al TFN-SVE. Pertanto, la Reclamante ritiene che la Commissione premi debba essere ricondotta agli “organi specializzati” contemplati dall’art. 34, comma 4, dello Statuto Federale e dall’art. 45, comma 1, del CGS FIGC, con conseguente sua piena inclusione nell’ambito degli organi di giustizia sportiva. Precisa, infine, che anche laddove si volesse seguire la tesi dell’organo di natura puramente amministrativa, rimarrebbe comunque l’operatività di termini e decadenze perentori interni al procedimento, i quali avrebbero reso definitiva la certificazione originaria.
3.2.2. In senso contrario alle doglianze della Reclamante, la resistente società Pisa Sporting Club S.r.l. ribadisce - nella parte relativa a tali motivi di reclamo individuabile nelle sue congiunte difese sollevate avverso i motivi di cui ai nn. 1, 2, 4 e 5 dell’atto di reclamo - che la Commissione premi, nell’ambito del procedimento relativo al premio alla carriera, esercita una funzione di natura esclusivamente amministrativa e non giurisdizionale, il cui oggetto è l’accertamento dei presupposti per il riconoscimento del premio. Si richiama a sostegno la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte n. 0109/CFA-2024-2025, nella quale è stato chiarito che, con riferimento al premio di formazione tecnica - sottoposto ad un regime analogo a quello del premio alla carriera - la Commissione premi agisce come organo amministrativo e non giustiziale, mentre il Tribunale Federale- Sezione vertenze economiche costituisce l’organo di giustizia di primo grado. Si osserva, inoltre, che la stessa ammissibilità del reclamo in esame dinanzi alla Corte federale d’appello dimostrerebbe, di per sé, che il procedimento dinanzi alla Commissione premi non può essere considerato di natura giurisdizionale, pena l’inammissibilità del reclamo alla Corte federale d’appello dopo la decisione del TFN- SVE.
3.3. Il primo e il quarto motivo di reclamo, come sopra descritti, e di seguito congiuntamente esaminati, non sono meritevoli di accoglimento.
3.3.1. La prima questione da risolvere attiene alla natura giuridica della Commissione premi e, di conseguenza, alla legittimità della determinazione con cui essa ha annullato la propria precedente certificazione.
3.3.2. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione n. 0109/CFA-2024-2025, la Commissione premi - che in tale decisione non è mai qualificata né come organo di giustizia sportiva né come autorità amministrativa in senso pubblicistico può assumere due differenti vesti funzionali, alle quali corrispondono regimi giuridici differenti.
La Corte ha affermato che «Per quanto riguarda il “premio di formazione tecnica” la Commissione premi agisce come organo amministrativo e non giustiziale e il Tribunale federale - Sezione vertenze economiche è organo di giustizia di primo grado (al quale ci si può rivolgere nel termine di 30 giorni dall’avvenuta comunicazione) e la Corte federale d’appello è organo di seconda e ultima istanza; per quanto riguarda il “premio di tesseramento”, la Commissione premi agisce come organo amministrativogiustiziale, secondo un rito nel quale va integrato il contraddittorio e l’appello, proponibile nel breve termine di sette giorni, vede il Tribunale federale - Sezione vertenze economiche come giudice di seconda e ultima istanza» (così CFA, SS.UU., 109/2024-2025).
3.3.3.La distinzione appena operata è decisiva. Il premio alla carriera è da ritenere assimilato, dal punto di vista procedimentale e processuale, al regime del premio di formazione tecnica come descritto nell’intervento appena indicato delle Sezioni Unite di questa Corte. Lo si deduce dalla lettura dell’art. 90, comma 1 lett. b) e c), e dell’art. 91, comma 3bis, del CGS FIGC.
Il primo afferma che il Tribunale federale a livello nazionale - Sezione vertenze economiche, è giudice di primo grado in ordine «b) Alle controversie concernenti il premio formazione tecnica di cui all’articolo 99 delle NOIF; c) alle controversie concernenti il premio alla carriera di cui agli artt. 99 bis e 99 ter delle NOIF e l’indennità di preparazione di cui all’articolo 99 quater delle NOIF». Il secondo afferma che «Il ricorso concernente le controversie di cui all’art. 90, comma 1, lett. c) deve essere proposto entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione della Commissione premi e, in tal caso, si considera parte interessata, oltre alla società, anche il calciatore».
Di conseguenza, anche rispetto al premio alla carriera la Commissione premi assume la veste di “organo amministrativo e non giustiziale”. Se la Commissione premi avesse assunto la diversa veste di “organo amministrativo-giustiziale” il Tribunale federale nazionale - Sezione vertenze economiche non avrebbe operato come organo di giustizia di primo grado ma di secondo grado e di ultima istanza a livello endofederale, dal momento che la prima istanza giustiziale sarebbe stata assolta dinanzi alla Commissione premi.
3.3.4. Per le ragioni appena descritte, anche l’argomento della Reclamante secondo cui la Commissione premi costituirebbe un organo di giustizia sportiva, in ragione dei termini «ricorso» e «primo grado» utilizzati dall’art. 96, comma 3, NOIF, non può essere accolto. Sono termini che attengono alla veste di organo amministrativo-giustiziale che la Commissione assume esclusivamente nell’ambito del premio di tesseramento, non del premio alla carriera, come si è già chiarito.
Peraltro, se si accogliesse la tesi della Reclamante si dovrebbe dichiarare inammissibile il reclamo da essa sollevato, perché la pronuncia del Tribunale federale nazionale avrebbe in tal caso avuto carattere di decisione di ultima istanza endofederale.
3.3.5. Pertanto, la Commissione premi quando è chiamata a certificare il premio alla carriera, ai sensi dell’art. 99 bis NOIF, opera come organo tecnico-amministrativo in senso stretto, svolgendo una funzione di accertamento vincolato dei presupposti normativi e di quantificazione del relativo importo. In tale veste, le sue determinazioni sono atti federali di natura tecnico-ricognitiva, privi di contenuto decisorio in senso proprio e compiuti senza un procedimento in contraddittorio, ma sulla base dell’istanza di certificazione presentata dall’avente diritto.
Quando invece la Commissione opera ai sensi dell’art. 96 NOIF con riferimento al premio di tesseramento, essa assume la veste di organo amministrativo-giustiziale, adottando determinazioni suscettibili di impugnazione dinanzi al Tribunale federale nazionale quale giudice di seconda e ultima istanza in ambito endofederale (CFA, SS.UU., 0109/CFA-2024-2025).
4. Il secondo motivo di reclamo denuncia eccesso di potere, insussistenza del potere di autotutela e violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Statuto CONI, dell’art. 1, comma 1, Statuto FIGC, dell’art. 99bis, comma 2, NOIF e dell’art. 91, comma 3, CGS.
4.1. Il TFN-SVE nella decisione di primo grado ha affermato, sul presupposto, qui già ricordato, che la Commissione premi operi, rispetto al premio alla carriera, in qualità di organo amministrativo, che la Commissione può anche intervenire «in autotutela laddove ravvisi eventuali vizi nel proprio operato, avendo il potere di annullare o riformare le proprie determinazioni». Inoltre, dopo aver premesso «che l’atto amministrativo è destinato alla realizzazione di interessi pubblici e che tale funzione deve sussistere non solo al momento della sua emanazione, ma anche durante la sua vigenza»; dopo aver ritenuto «legittima la cd. autotutela della Pubblica Amministrazione, consistente cioè nel potere di tutelare da sé, unilateralmente, la propria sfera d’azione»; dopo aver affermato che «il provvedimento amministrativo illegittimo (perché adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza) può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 12 mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato»; e dopo aver sottolineato che «l’annullamento opera con efficacia retroattiva (ex tunc), ossia dalla data della sua emanazione», ha desunto infine alcune conseguenze rispetto ai poteri riconoscibili alla Commissione premi.
4.1.1.Secondo il TFT-SVE deve «ritenersi ammissibile l’annullamento d’ufficio di una certificazione emessa dalla Commissione premi allorché venga rilevato un errore materiale, una falsa rappresentazione dei fatti o la mancanza dei requisiti fondamentali, dopo che il provvedimento sia stato già adottato»; ed ha ritenuto che «in questo ambito nulla rileva il fatto che la parte oberata del pagamento nella certificazione di poi revocata, abbia spontaneamente ottemperato corrispondendo il relativo importo, non potendo un siffatto comportamento sanare un vizio in radice che porta ad una illegittima applicazione dell’art. 99 bis delle N.O.I.F.».
4.2. A tali parti della decisione di primo grado si riferisce, in concreto, il secondo motivo di reclamo.
4.2.1. Secondo la Reclamante il diritto al premio alla carriera ha natura privatistica, in ragione tanto della genesi dell’istituto quanto della struttura del procedimento, che si configura come procedimento ad istanza di parte e nel quale il premio risulta addirittura negoziabile tra le parti. Da tale natura privatistica, nonché dalla previsione normativa che la Commissione premi si attivi esclusivamente su istanza di parte, la reclamante fa discendere l’impossibilità per la Commissione medesima di «provvedere d’ufficio alla revoca o all’annullamento della precedente certificazione del premio alla carriera». A sostegno di tale assunto, la Reclamante richiama l’art. 99 bis, comma 2, NOIF, secondo cui «l’importo del premio è certificato dalla Commissione premi, di cui all’art. 96 NOIF, su richiesta della parte interessata», ritenendo che tale disposizione precluda qualsiasi iniziativa officiosa. Inoltre, osserva che l’unico rimedio previsto per la parte soccombente dinanzi alla Commissione premi sarebbe il ricorso al TFNSVE nel termine decadenziale di trenta giorni, ai sensi dell’art. 91, comma 3, CGS FIGC. Nel caso di specie, osserva la reclamante, la società Pisa Sporting Club S.r.l. non soltanto non ha impugnato la certificazione nel termine previsto, ma vi ha dato spontanea esecuzione, circostanza che avrebbe consolidato gli effetti del provvedimento originario.
4.2.2. La resistente Pisa Sporting Club S.r.l., invece, contesta che la negoziabilità del premio tra le parti possa snaturare la funzione esercitata dalla Commissione premi quando, in assenza di accordo o su istanza di parte, è chiamata a certificare o non certificare il diritto secondo le norme federali. Si osserva che l’art. 99bis, comma 2, NOIF contempla due fasi: «la prima, di natura amministrativa, devoluta alla Commissione premi ed avente come finalità l’accertamento / non accertamento del premio, la seconda, eventuale, di natura giurisdizionale, laddove sorga un contenzioso in ordine al pagamento del premio, devoluta al Tribunale federale nazionale - Sez. Vertenze Economiche quale Organo giurisdizionale di primo grado». La prima fase, instaurata su istanza di parte, «è, quindi, espressione di un potere volto a garantire la corretta e uniforme applicazione delle regole federali». Di conseguenza, si afferma che «Il fatto che le parti possano accordarsi sull’ammontare del premio (…) non snatura la funzione del procedimento di certificazione. La negoziabilità attiene al rapporto privatistico tra club, ma non incide sulla natura del potere esercitato dalla Commissione quando, in assenza di accordo o su richiesta di una parte, è chiamata a certificare / non certificare il diritto secondo le norme federali».
4.2.2.1. Si sottolinea, poi, che «la Commissione premi non è un organo giurisdizionale, ma un mero organo amministrativo operativo, il cui compito è meramente quello di accertare - in assenza di qualsivoglia procedimentalizzazione - la maturazione dei presupposti per il riconoscimento di un premio. Pertanto, a seguito dell’istanza dell’Alcione Milano, l’Organo federale competente, anche successivamente alla certificazione dello stesso, verificata la contrarietà di tale determinazione alle norme federali per assenza di uno dei presupposti fondamentali per la maturazione del diritto, poteva (rectius doveva), come in effetti ha fatto, revocare la suddetta delibera, onde assicurare coerenza applicativa alla disciplina premiale delle N.O.I.F.». In concreto, l’istanza di parte necessaria per l’avvio del procedimento non preclude alla Commissione premi di intervenire successivamente in “autotutela”, una volta verificata la difformità della propria determinazione rispetto alle norme federali.
4.2.2.2. Inoltre, la Resistente osserva che «alcun pregio può attribuirsi all’avverso assunto per cui, alla data del 18 dicembre 2025, la certificazione del premio non fosse impugnabile dal Pisa. Non trattandosi di una delibera qualificabile come res iudicata, nulla impediva alla Commissione premi di adottare una revisione volta a rimuovere l’atto viziato anche dopo la scadenza dei termini per la sua impugnazione. Tale annullamento, infatti, proprio in virtù della natura bifasica del procedimento previsto per il riconoscimento della premialità, da una parte costituisce legittima prerogativa della Commissione premi, dall’altra non ha prodotto alcun tipo di pregiudizio in capo all’Alcione Milano che ha, ritualmente, esercitato la propria facoltà di impugnazione innanzi al Tribunale federale nazionale».
4.2.3. Infine, la Resistente osserva che nessun valore può essere attributo al pagamento spontaneo posto in essere dalla società Pisa Sporting Club S.r.l. Ciò perché «l’adempimento derivante da un atto ab origine viziato non sana l’illegittimità originaria dell’atto stesso, ‘non potendo un siffatto comportamento sanare un vizio in radice che porta ad una illegittima applicazione dell’art. 99 bis delle N.O.I.F.’ (cfr. decisione impugnata).
Il pagamento, infatti, costituisce l’esecuzione di un atto di certificazione che, una volta annullato retroattivamente, si rivela inesistente, dando luogo ad un indebito oggettivo e al conseguente obbligo di restituzione. Per riassumere, pur volendo qualificare il diritto al premio come una posizione giuridica “negoziabile”, tale aspetto non incide sulla facoltà dell’organo procedente di agire in autotutela per annullare d’ufficio i propri atti, caratterizzati da una violazione di legge, proprio al fine di ripristinare la loro conformità alle norme dell’ordinamento federale».
4.3. Il motivo di reclamo non merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
4.3.1. Una volta stabilita, in ragione di quanto illustrato nell’affrontare i precedenti motivi di reclamo, la natura di organo tecnicoamministrativo della Commissione premi nell’ambito del procedimento relativo al premio alla carriera, occorre stabilire se essa possa, dopo aver adottato una delibera di certificazione, d’ufficio annullare o revocare la stessa.
La risposta è affermativa. Quando opera in veste di organo amministrativo in senso stretto - come nel caso in esame - la Commissione premi non consuma il proprio potere con l’adozione della delibera di certificazione o di diniego della stessa (a differenza di quanto accade per gli organi che svolgono funzioni giustiziali, che consumano, dal momento che esercitano una funzione decisoria, il proprio potere decisorio con l’emanazione del provvedimento, aprendo la strada alla censura di eventuali vizi soltanto attraverso i mezzi di reclamo/impugnazione previsti).
Pertanto, la Commissione premi conserva, quando opera nella veste qui rilevante (e non in quella di organo amministrativogiustiziale), il potere di intervenire sulla propria precedente determinazione qualora rilevi un vizio che ne infici la legittimità, a prescindere dalla scadenza del termine per l’impugnazione da parte dei destinatari.
La decadenza dall’impugnazione, infatti, consolida la determinazione sul piano degli effetti nei confronti delle parti, ma non preclude all’organo che l’ha adottata di esercitare il potere di “autotutela”, che trova il proprio fondamento non già nell’iniziativa delle parti, ma nella necessità di fronteggiare la difformità della propria determinazione rispetto alle norme federali e di assicurare la corretta e uniforme applicazione delle norme federali.
4.3.2. Ciò chiarito, e a differenza di quanto sostiene la Reclamante, il fatto che la Commissione premi si attivi su istanza di parte non ne preclude l’intervento officioso successivo: la previsione dell’impulso di parte riguarda l’avvio del procedimento di certificazione, non la fase di eventuale revisione in “autotutela” della certificazione adottata.
4.3.3. Né si può ritenere che il pagamento spontaneamente eseguito dalla società Pisa Sporting Club S.r.l. sani il vizio originario della certificazione. Il pagamento è stato fondato sull’esistenza del titolo rappresentato dalla certificazione deliberata in prima istanza dalla Commissione premi, il cui venir meno determinerebbe, in mancanza di un differente titolo giustificativo - che nel caso di specie è invece costituito dalla presente decisione - un’ipotesi di indebito oggettivo.
4.3.4. Infine, deve porsi il tema del termine entro il quale il potere di “autotutela” può essere legittimamente esercitato, nonché quello del bilanciamento tra l’interesse alla corretta applicazione delle norme federali e l’affidamento riposto dai destinatari nella stabilità della determinazione originaria.
L’annullamento in “autotutela” anche nell’ordinamento sportivo deve essere esercitato entro un termine ragionevole, tenuto conto della natura dell’atto, degli interessi coinvolti e del comportamento delle parti.
Nel caso in esame, la certificazione originaria è stata adottata il 25 settembre 2025 e l’annullamento è intervenuto il 18 dicembre 2025. Un lasso temporale di circa tre mesi può essere ritenuto un termine ragionevole, anche parametrandolo a quanto previsto per la disciplina dell’autotutela in senso proprio e tecnico nell’ordinamento statale.
4.3.4.1. Quanto al bilanciamento degli interessi, deve osservarsi che l’interesse della Reclamante alla stabilità della certificazione e alla conservazione delle somme percepite si contrappone all’interesse della Commissione premi (e, più in generale, della FIGC) alla corretta e uniforme applicazione dell’art. 99bis NOIF.
Si tratta di una norma che persegue una finalità solidaristica - incentivare l’investimento formativo nel settore dilettantistico - e la sua corretta applicazione costituisce un interesse di carattere generale che, nel bilanciamento, prevale sull’affidamento individuale della Reclamante, tanto più considerando il breve lasso di tempo trascorso tra la prima delibera adottata dalla Commissione premi e la successiva.
5. Con il motivo indicato come quinto nel reclamo (ma in realtà quarto motivo), la Reclamante denuncia: violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinquies l. 7.08.1990 n. 241 e dell’art. 21 nonies l. 7.08.1990 n. 241; eccesso di potere, vizio di motivazione.
In concreto, con il motivo in esame la reclamante solleva una pluralità di censure - illegittimità formale e sostanziale del provvedimento di revoca, fondata sulla ritenuta violazione del principio del parallelismo delle forme, difetto di motivazione, distinzione tra revoca e annullamento - avverso il provvedimento adottato dalla Commissione premi il 18 dicembre 2025 e censura la decisione di primo grado nella parte qui già riportata al fine di esaminare il precedente motivo di reclamo.
5.1. In primo luogo è individuabile, nel motivo di reclamo, una censura di tipo formale. Si lamenta che il provvedimento di “revoca” non sia stato adottato nella forma del Comunicato ufficiale, modalità invece utilizzata per la certificazione originaria.
Ciò costituirebbe una violazione del principio del parallelismo delle forme, in base al quale l’atto destinato a incidere su un precedente provvedimento amministrativo dovrebbe essere emanato dalla stessa autorità e con le medesime modalità formali dell’atto originario. Tale vizio determinerebbe, ad avviso della Reclamante, l’illegittimità e l’inefficacia del provvedimento di revoca, con la conseguenza che la certificazione originaria rimarrebbe pienamente efficace.
5.2. Sotto il profilo sostanziale, la Reclamante distingue nettamente tra revoca e annullamento d’ufficio. Si osserva che l’annullamento presuppone un vizio originario dell’atto - quale la violazione di legge, l’eccesso di potere o l’incompetenza, ai sensi dell’art. 21nonies L. 241/1990 - mentre la revoca, disciplinata dall’art. 21quinquies della medesima legge, interviene su un atto legittimo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per mutamento della situazione di fatto; e che nel caso di specie non emerge alcun vizio originario dal provvedimento impugnato, in quanto l’atto risultava pienamente legittimo al momento della sua adozione e conforme alla disciplina applicabile.
Pertanto, il provvedimento della Commissione sarebbe sostanzialmente qualificabile, così come testualmente risulta dalla stessa delibera della Commissione, quale “revoca”, atteso che esso si fonda sull’avvenuta promozione della società Alcione Milano al campionato professionistico, cioè su una circostanza sopravvenuta, e non su un vizio originario dell’atto. Ne discende, secondo la Reclamante, che il provvedimento non potrebbe avere efficacia retroattiva e che i pagamenti già eseguiti non sarebbero ripetibili.
5.3. Si duole, inoltre, che il provvedimento sia insufficientemente motivato, non contenendo alcuna argomentazione in ordine agli interessi pubblici sopravvenuti né considerazione della tutela dell’affidamento della società destinataria del premio.
5.4. La parte resistente contesta in radice la ricostruzione della Reclamante.
5.4.1. Quanto ai rilievi relativi alla forma della comunicazione, la Resistente osserva che la mancata adozione della forma del Comunicato ufficiale non ha arrecato alcun pregiudizio concreto alla Reclamante, la quale ha avuto piena e immediata conoscenza del provvedimento attraverso la comunicazione a mezzo PEC ed ha potuto ritualmente impugnarlo dinanzi al Tribunale federale nazionale. Si invoca, al riguardo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, riconosciuto anche dalla giurisprudenza federale, sottolineando che la fase dinanzi alla Commissione premi ha natura amministrativa e non giurisdizionale ed è priva di un rigido formalismo.
5.4.2. Passando poi agli aspetti sostanziali del motivo di reclamo in esame, la Resistente contesta in radice la ricostruzione della Reclamante circa la natura della delibera del 18 dicembre 2025. Si sostiene che si tratta di un legittimo annullamento d’ufficio e non di una revoca, in quanto fondato non su fatti sopravvenuti bensì su un vizio originario della certificazione, consistente nella violazione dell’art. 99bis NOIF per difetto del requisito soggettivo in capo alla società richiedente già al momento dell’adozione del provvedimento. Più precisamente, nella memoria difensiva si legge: «Il provvedimento del 18 dicembre 2025 costituisce, dunque, un più che legittimo atto di annullamento che non si basa, come tenta di sostenere controparte, su una nuova valutazione o su fatti sopravvenuti, bensì sul rilievo di un vizio originario e, quindi, su una violazione di legge (ipotesi contemplata dall’art. 21 nonies della L. 241/1990), ovvero dell’art. 99 bis N.O.I.F., poiché la reclamante non possedeva né possiede il requisito soggettivo (società appartenente alla LND o di puro Settore Giovanile) anche al momento della maturazione del premio (v. infra). La norma di legge sopra citata, peraltro, costituisce il presupposto fondante la legittimazione, per la Pubblica Amministrazione, a procedere all’annullamento in via di autotutela di un proprio atto anche dopo la scadenza del termine per l’impugnazione da parte del destinatario e, quindi, anche quando l’atto sia divenuto inoppugnabile. Si osserva, inoltre, che l’esercizio dell’autotutela richiede una ponderazione tra l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto illegittimo e l’affidamento del privato. In questo caso, l’interesse pubblico consiste nell’assicurare la corretta applicazione delle norme federali, garantendo che i premi siano attribuiti solo ai soggetti legittimati. Aderendo alla tesi della Reclamante, si arriverebbe alla situazione paradossale tale per cui una certificazione errata della Commissione premi - diametralmente opposta a tutte le altre statuizioni emesse in relazione a fattispecie analoghe (v. infra) - avrebbe dovuto sopravvivere e continuare ad esplicare i propri effetti, così determinando una palese disparità di trattamento in pregiudizio del Pisa nonché una chiara violazione della disciplina regolamentare applicabile».
5.4.3. Inoltre, si nega il preteso vizio di motivazione, osservando che la delibera del 18 dicembre 2025 enuncia in modo chiaro e preciso la ragione della revoca, ovvero la militanza di Alcione Milano in una lega professionistica al momento dell’esordio del calciatore in Serie A.
5.4.4. Infine, si conclude affermando che «la delibera di annullamento della certificazione del 25 settembre 2025, comunicata dalla Commissione premi F.I.G.C. all’Alcione Milano in data 19 dicembre 2025, costituiva legittimo esercizio del potere-dovere dell’Organo in parola di rimuovere in auto-tutela un chiaro ed incontestabile vizio di legge determinato dal riconoscimento del premio alla carriera in capo a una compagine professionistica, in ordine al quale è possibile un intervento anche successivamente alla scadenza del termine per promuovere impugnazione».
5.5. Il motivo di reclamo non merita accoglimento.
5.5.1. Per quanto attiene alla questione di forma sollevata - la censura relativa alla mancata adozione della forma del Comunicato Ufficiale per il provvedimento di annullamento - essa non persuade.
La fase dinanzi alla Commissione premi, quando essa opera in veste tecnico-amministrativa, è caratterizzata dall’assenza di un rigido formalismo, come correttamente evidenziato dalla Resistente.
Pertanto, il principio del parallelismo delle forme non trova applicazione in un contesto, quale quello della Commissione premi che operi in veste amministrativa, privo di un rigido formalismo.
A ciò si aggiunga che la forma del Comunicato Ufficiale, utilizzata per la certificazione originaria, risponde ad esigenze di pubblicità tipiche degli atti ad efficacia generale; ma l’annullamento in “autotutela” in esame ha prodotto effetti nei confronti di destinatari ben determinati e può legittimamente essere comunicato in forme comunque idonee ad assicurarne la conoscenza, quale l’impiego della posta elettronica certificata.
La comunicazione a mezzo PEC, proveniente dall’indirizzo istituzionale della Commissione premi ha garantito alla reclamante la piena e tempestiva conoscenza del provvedimento, consentendole di esercitare i propri rimedi, come in effetti è avvenuto.
Non sussiste, pertanto, alcun vizio formale idoneo a determinare l’illegittimità o l’inefficacia della determinazione di annullamento.
5.5.2. Per quanto attiene invece ai vizi sostanziali sollevati con il motivo di reclamo, anche essi non meritano accoglimento.
Va precisato, in primo luogo, che i termini “revoca”, “autotutela” o “annullamento in autotutela” sono qui utilizzati, in ragione della natura attribuita alla Commissione premi - che non costituisce affatto, come si è già chiarito, un’autorità amministrativa in senso pubblicistico - e della natura privatistica anche del premio alla carriera, in senso non rigorosamente tecnico.
Il riferimento all’annullamento in autotutela della precedente delibera ad opera della Commissione premi si fonda sulla applicazione in via analogica della disciplina adottata nel diritto amministrativo, ma con i necessari adeguamenti imposti dall’ordinamento sportivo, dalla natura privatistica delle federazioni private sportive nazionali, dalla specifica natura dell’attività della Commissione premi in relazione al premio alla carriera e della natura delle posizioni giuridiche soggettive coinvolte.
Il non rigoroso impiego tecnico-giuridico dei termini indicati - o meglio la non piana applicabilità degli istituti propri del diritto amministrativo e della distinzione tra autotutela e revoca sulla base delle disposizioni della L. 241/1990 - conduce a non ritenere dirimente il riferimento testuale della Commissione premi nella propria delibera alla “revoca” della precedente certificazione.
L’impiego del termine revoca non ha quale corollario l’applicazione della distinzione tra revoca ed autotutela. Piuttosto, al di là dell’utilizzazione del termine revoca nella seconda delibera del 18 dicembre 2025 della Commissione premi, la reale natura dell’atto posto in essere dalla Commissione deve essere individuata, prescindendo dal termine impiegato, alla luce del suo contenuto e degli effetti che ha inteso produrre.
5.5.2.1. Si ritiene che il potere esercitato dalla Commissione premi il 18 dicembre 2025 sia qualificabile, in senso lato e applicando in modo analogico (per quanto possibile) quella disciplina, come annullamento in autotutela e non come revoca.
La delibera è stata adottata non sulla base di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di un mutamento della situazione di fatto rilevante per il futuro, ma sul rilievo di un vizio originario della certificazione, consistente - nella prospettiva della Commissione premi, che questa Corte, come si dirà, non condivide nel merito – nella erronea valutazione, sin dal momento dell’adozione della prima delibera, della sussistenza del requisito soggettivo prescritto dall’art. 99bis NOIF. Pertanto, l’annullamento opera con efficacia retroattiva, travolgendo gli effetti della certificazione originaria fin dalla sua adozione.
Le valutazioni in ordine alla sussistenza di un interesse preminente e alla ponderazione dell’interesse delle parti contrapposte, anche alla luce del grado di affidamento ingenerato, sono state già compiute nell’esame del precedente motivo di reclamo.
5.5.2.2. La delibera, prescindendo dalla condivisibilità della ricostruzione accolta (che questa Corte, come si dirà, non condivide), enuncia in modo chiaro la ragione della revoca, ovvero la militanza dello Società Alcione Milano in una lega professionistica al momento dell’esordio del calciatore in Serie A. Non ricorre, pertanto, neppure il vizio di motivazione denunciato dalla Reclamante.
6. Una volta risolte le questioni relative alla sussistenza, nei termini ampiamente chiariti, del potere di “autotutela” in capo alla Commissione premi ed affermata la sua esistenza, bisogna esaminare il merito in senso stretto del reclamo.
Con il sesto motivo di reclamo, la Reclamante denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 99 bis NOIF. Il motivo investe la questione se, al fine di poter vantare il premio la carriera, lo status di società dilettantistica o appartenente al settore giovanile debba sussistere soltanto al momento in cui la formazione è stata erogata o debba permanere anche al momento in cui si avvera la condizione a cui è subordinata la certificazione del premio.
6.1. La decisione di primo grado assunta dal TFN-SVE ha ritenuto la certificazione rilasciata con provvedimento numero 2E del 25.9.2025 errata, in quanto «la Commissione premi non ha all’epoca verificato che al momento della maturazione del premio alla carriera avvenuta con l’esordio del calciatore Moreo Stefano nel Campionato di Serie A in occasione della gara Atalanta contro Pisa disputata il 24.08.2025, la società Alcione Milano non aveva il requisito di appartenenza alla L.N.D. e/o di puro Settore giovanile, indispensabile per potere rivendicare il premio alla carriera».
Secondo il TFN-SVE «dal chiaro tenore della norma emerge inconfutabilmente che il requisito dell’appartenenza della società che rivendica il premio alla L.N.D e/o al puro Settore Giovanile costituisce elemento indispensabile non solo al momento dell’espletamento della formazione ma anche al momento della maturazione del premio (con l’esordio nel Campionato di Serie A ovvero in Nazionale A o Under 21)». Inoltre, si afferma che «La tesi sostenuta dalla società Alcione Milano, secondo cui il passaggio di categoria da società dilettantistica a società professionista intercorsa tra fase di formazione ed il momento di maturazione del premio non avrebbe alcuna incidenza, (….) urta palesemente con il dettato normativo che trova la sua ratio nel valorizzare, ai fini premiali, solo le società dilettantistiche che, pertanto, devono avere tale caratteristica sia al momento dello svolgimento della formazione, sia al momento della maturazione del premio alla carriera».
6.2. La Reclamante critica la posizione così assunta dalla decisione di primo grado. Al tal fine sostiene che l’art. 99 bis NOIF debba essere interpretato avendo riguardo alla condizione della società al momento in cui essa ha svolto l’attività formativa, e non alla sua condizione al momento dell’esordio del calciatore in Serie A. Si osserva, richiamando CFA, Sez. IV, 71/CFA/2019-2020, che la ratio della norma è quella di incentivare l’investimento nei settori giovanili da parte delle società dilettantistiche attraverso un sistema di tipo solidaristico che prevede, al fine premiare l’attività formativa svolta, il pagamento di un contributo da parte delle società di categoria superiore alle società dilettantistiche e di puro settore giovanile che abbiano formato tecnicamente i giovani calciatori. In questo modo si incentiva la formazione di giovani atleti e, secondo la Reclamante, ciò dovrebbe avvenire indipendentemente dall’evoluzione successiva dello status societario, che in un lungo lasso di tempo potrebbe, come è accaduto nel caso in esame, mutare. Secondo la reclamante l’art. 99bis deve essere interpretato «avendo riguardo alla natura/status che deve possedere il club nel momento in cui “forma l’atleta”, dato che la ratio della norma è proprio quella di “ricompensare” la scelta del club, fatta a suo tempo, di investire nei giovani, indipendentemente dal tipo di attività che viene svolta dal club al tempo in cui l’atleta esordisce in Serie A».
6.2.1. Nel caso di specie, al momento della formazione del calciatore (stagioni 2008/2009 e 2009/2010) la società Alcione Milano era affiliata alla LND. L’esordio in Serie A è avvenuto dopo diciotto anni, quando lo status della società era ormai mutato. Secondo la Reclamante il diritto al premio non si è estinto con il passaggio del club al settore professionistico, perché ciò non è previsto dalla norma. Ritenere che il requisito dilettantistico debba persistere al momento dell’esordio condurrebbe, secondo la Reclamante, «a conclusioni illogiche» e strutturalmente instabili, in cui il diritto al premio risulterebbe acquisito e perduto in modo ciclico al variare della categoria di appartenenza della società, in violazione dei principi di certezza del diritto, di tutela dell’affidamento e ragionevolezza dell’interpretazione, che impongono di attribuire alle previsioni regolamentari un significato coerente, stabile e idoneo a garantire prevedibilità degli effetti nel tempo.
6.3. In senso contrario la Resistente sostiene che il tenore letterale dell’art. 99bis NOIF è univoco e non lascia spazio ad interpretazioni alternative: la norma riconosce il premio «alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile», utilizzando il presente indicativo «è riconosciuto», con ciò riferendosi alla condizione della società al momento dell’avveramento dell’evento che determina la maturazione del premio, e non soltanto alla condizione sussistente al tempo della formazione erogata. Si evidenzia che il requisito soggettivo deve sussistere in modo cumulativo sia al momento della formazione - come dimostrato dal fatto che il premio non spetta a chi abbia tesserato il calciatore come “giovane di serie”, status proprio dei calciatori vincolati a club professionistici - sia al momento dell’avveramento della condizione, cioè dell’esordio in Serie A.
6.3.1. In critica alla tesi della Reclamante circa la possibile instabilità del meccanismo, si afferma che le vicende societarie promozioni o retrocessioni - successive al tempo dell’esordio, quale evento che dà diritto al premio, sono del tutto irrilevanti, «atteso il difetto del requisito soggettivo al momento della verificazione dell’evento che dà diritto al premio (i.e. l’esordio di Stefano Moreo in Serie A del 4 agosto 2025)». Si evidenzia, inoltre, che sin dall’entrata in vigore dell’art. 99bis NOIF nel 2002, più Comunicati Ufficiali e Circolari della FIGC e della LND, anche relativi alle istruzioni operative per la richiesta del premio, sono stati indirizzati esclusivamente ai Comitati dilettantistici e alle Divisioni dilettantistiche, così dimostrando che il premio alla carriera è stato inteso «quale premialità limitata alle società richiedenti in costanza di associazione alla L.N.D. e/o di puro settore giovanile scolastico». Si cita altresì, a titolo esemplificativo, la delibera della Commissione premi pubblicata con C.U. n. 6/E del 22 gennaio 2026, con la quale è stato negato il premio alla carriera all’A.C. Reggiana 1919 nei confronti del Pisa per il calciatore Gabriele Piccinini, con motivazione identica a quella del caso in esame.
6.3.2. Infine, si nega che l’interpretazione così sostenuta tradisca la ratio dell’art. 99bis NOIF. Si sostiene, al contrario, che «La ratio reale della norma (…) è che i club professionistici non possono considerarsi legittimati a ricevere il premio alla carriera, posto che, altrimenti, la funzione verticale e solidaristica della norma – ovvero quella di riconoscere un premio a società di L.N.D. /S.G.S. per calciatori che hanno compiuto il massimo step di carriera – verrebbe irrimediabilmente frustrata, determinando una sovrapposizione con gli altri premi federali disciplinati dalle N.O.I.F.». Una funzione solidaristica ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza sia endofederale (Corte federale d’appello, Sezioni Unite, decisione n. 56 del 19 dicembre 2022) che esofederale (Collegio di Garanzia dello Sport CONI, decisione n. 36 del 2018).
6.3.3. In sintesi si ribadisce, anche in ragione della funzione solidaristica della norma, che «l’indennità premiale debba essere riconosciuta per il contributo reso nella crescita e preparazione del calciatore che prende parte alla sua prima gara di Campionato di Serie A o debutta con la maglia della Nazionale A o Under 21 con lo status di professionista, alle società che, al verificarsi di tale, evento siano effettivamente dilettantistiche, quindi associate alla L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile».
6.4. Il motivo di reclamo merita accoglimento.
La questione posta dal motivo di reclamo in esame attiene all’interpretazione dell’art. 99bis NOIF e, in particolare, alla necessità o meno che la società richiedente mantenga lo status dilettantistico o di puro settore giovanile non soltanto al momento dell’erogazione della formazione, ma anche al momento in cui si avvera l’evento condizionante l’effettiva esigibilità del premio.
6.4.1. Il testo dell’art. 99bis NOIF riconosce il compenso forfettario «alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile» per «ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come giovane o giovane dilettante», al verificarsi di determinati eventi (esordio in Serie A ovvero prima gara ufficiale in Nazionale A o Under 21 con status di professionista). La norma subordina poi il premio alla condizione che «il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive».
Ciò che la norma non disciplina - e questo è il punto centrale - è l’ipotesi in cui la società che ha svolto l’attività formativa muti il proprio status tra il momento della formazione e il momento dell’avveramento dell’evento condizionante.
6.4.2. La Resistente sostiene che il tenore letterale della norma sia univoco nel richiedere lo status dilettantistico anche al momento dell’avveramento della condizione, richiamando l’utilizzo del presente indicativo «è riconosciuto» riferito «alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile». L’argomento, tuttavia, non persuade.
6.4.3. Il presente indicativo «è riconosciuto» descrive la struttura generale della norma - il fatto che il compenso sia riconosciuto alle società dilettantistiche che abbiano svolto attività formativa - e non costituisce affatto un riferimento temporale preciso allo status della società al momento in cui si avvera una delle condizioni contemplate dall’art. 99 bis NOIF. In realtà il testo tace sul punto.
Come è noto, il silenzio del legislatore (anche sportivo) può essere interpretato in due modi opposti: come lacuna da colmare in via interpretativa, ovvero come scelta consapevole il cui significato è l’irrilevanza delle vicende non disciplinate.
Nel caso in esame, ritiene questa Corte che il silenzio dell’art. 99bis NOIF sulle vicende sopravvenute relative allo status della società richiedente costituisca non una lacuna ma, alla luce della struttura del diritto al premio alla carriera, un dato normativo significativo, da cui discende la regola dell’irrilevanza del mutamento di status successivo all’erogazione della formazione.
6.4.4. L’elemento determinante per la corretta interpretazione della norma è la struttura del diritto al premio alla carriera, quale ricostruita dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI alla luce dell’art. 99bis NOIF.
Il Collegio di Garanzia dello Sport (Sez. I, decisione 12 febbraio 2020 n. 9) nell’affermare la natura privatistica del premio alla carriera, il suo carattere di diritto patrimoniale e la sua rinunziabilità ha chiarito che non si tratta «di un diritto che non c’è ancora, esso esiste ed è codificato come premio alla carriera ed è già predeterminato nel suo ammontare in € 18.000,00 (diciottomila), quello che manca ed è incerto è il fatto storico che deve concretizzarsi, rectius avverarsi, ovvero l’esordio in campionato di Serie A o nella Nazionale A o Under 21». Ha inoltre affermato che «il premio alla carriera è determinato dalla norma in maniera precisa ed esatta e fissato in € 18.000,00 (diciottomila) per ogni anno di formazione del giovane calciatore, lasciando in sospeso la sua erogazione al maturare di alcune condizioni rinvenibili nell’esordio nel campionato di Serie A oppure nella Nazionale A o nell’Under 21»; e che «il diritto previsto nell’art. 99 bis NOIF è un diritto sotto condizione sospensiva di fatto (è la condizione che subordina il dispiegarsi degli effetti all’avverarsi di un avvenimento incerto e futuro), per la qual cosa siamo in presenza di una aspettativa giuridicamente tutelata ai sensi dell’art. 1357 c.c., il quale, com’è noto, dispone che “chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione”» (così Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. I, decisione 12 febbraio 2020 n. 9).
6.4.5. Si può pertanto affermare che il diritto al premio alla carriera non sorge istantaneamente al momento dell’esordio del calciatore in Serie A (o altro evento condizionante), né al momento della formazione. Esso si configura, piuttosto, come un’aspettativa giuridicamente qualificata che sorge con lo svolgimento dell’attività formativa - a condizione che questa sia stata prestata da una società dilettantistica o di puro settore giovanile nei confronti di un calciatore tesserato come giovane o giovane dilettante - e che si perfeziona, trasformandosi in diritto di credito attuale ed esigibile, al verificarsi di uno degli eventi condizionanti previsti dall’art. 99bis NOIF. In modo coerente, il termine di prescrizione previsto dall’art. 40, comma 3, CGS (termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato il diritto) deve essere ancorato all’avveramento della condizione (cfr., con riferimento al previgente art. 25, 3° co., CGS FIGC e rispetto al diritto di natura patrimoniale ad ottenere il premio alla carriera, Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. IV, 7 gennaio 2020, n. 2).
6.4.6. Questa struttura del diritto al premio alla carriera, già aspettativa giuridicamente qualificata, è determinante ai fini dell’interpretazione dell’art. 99bis NOIF.
Lo status dilettantistico della società richiedente è il presupposto che consente il sorgere dell’aspettativa: esso deve sussistere al momento dell’erogazione della formazione, perché è in quel momento che si radica il titolo giuridico al premio.
Le condizioni per il perfezionamento dell’aspettativa in diritto di credito sono soltanto quelle espressamente indicate dalla norma e non comprendono la persistenza dello status dilettantistico al momento dell’avveramento di una delle condizioni.
Diversamente ragionando, si introdurrebbe nell’art. 99bis una condizione risolutiva dell’aspettativa già sorta - il passaggio della società al professionismo - che il testo normativo non prevede. L’effetto sarebbe quello di qualificare il mutamento di status della società come fatto idoneo a estinguere retroattivamente un’aspettativa giuridica già consolidata, con conseguenze sistematicamente incoerenti e praticamente irragionevoli.
6.4.7. La ratio dell’art. 99 bis NOIF - incentivare lo sviluppo dei settori giovanili, attraverso un sistema di tipo solidaristico che prevede il pagamento di un contributo da parte delle società di categoria superiore alle società dilettantistiche e di puro settore giovanile che abbiano formato tecnicamente i loro giovani calciatori (Collegio Garanzia dello Sport CONI, Sez. IV, 10 novembre 2020, n. 64; CFA, Sez. Un., Decisione/0056/CFA-2022-2023; CFA, Sez. IV, 17 giugno 2020, N. 71/2019-2020) - conferma, e non contraddice, l’interpretazione appena sostenuta.
L’investimento formativo è compiuto nel passato, quando la società era dilettantistica e sceglieva di destinare risorse alla crescita di giovani calciatori nella consapevolezza che, al verificarsi di determinate condizioni future, avrebbe maturato un diritto di credito.
Negare tale credito per effetto del successivo passaggio della stessa società al professionismo significherebbe vanificare retroattivamente l’incentivo che la norma intendeva creare, con un effetto disincentivante sull’attività formativa che è esattamente l’opposto di quello perseguito dal legislatore federale con l’art. 99bis NOIF.
Va poi considerato che la circostanza per cui una società dilettantistica possa, nel lungo arco di tempo intercorrente tra la formazione e l’esordio in Serie A del calciatore formato, mutare il proprio status è tutt’altro che imprevedibile o eccezionale, come evidenziato dalla Reclamante.
Nel caso in esame sono trascorsi diciotto anni tra le stagioni di formazione e l’esordio del calciatore. In un simile arco temporale, le vicende societarie del club formatore sono del tutto indipendenti dall’evoluzione della carriera del calciatore e non possono ragionevolmente incidere su un’aspettativa giuridica già esistente.
6.4.8. Per le ragioni indicate, anche la prassi applicativa ultradecennale richiamata dalla Resistente, pur meritevole di grande attenzione, non può prevalere su un’interpretazione della norma che conduce a risultati opposti.
7. Con il settimo motivo la Reclamante si duole della decisione invocando, a sostegno della lettura da essa fornita dell’art. 99bis NOIF già illustrata nell’esame del precedente motivo di reclamo, quanto emergerebbe dal contesto normativo e giurisprudenziale internazionale in tema di training compensation.
La Reclamante richiama la giurisprudenza internazionale sviluppatasi in materia di training compensation, elaborata in particolare dal CAS di Losanna, per sostenere che, anche a livello internazionale, il diritto alla compensazione per l’attività formativa trova il proprio fondamento nel periodo in cui il calciatore è stato effettivamente formato dal club, e non nella situazione giuridica del club al momento in cui il diritto diviene esigibile. Si cita, in particolare, il lodo CAS 2014/A/3470, nel quale si afferma che lo status professionistico o dilettantistico del club è irrilevante ai fini del riconoscimento della training compensation, essendo determinante unicamente la registrazione del calciatore presso il club durante il periodo di formazione. Si sostiene che tali principi debbano trovare applicazione anche nel caso in esame. Pertanto, si afferma che la qualifica di società formatrice debba essere valutata con riferimento al periodo storico in cui il calciatore è stato effettivamente registrato e formato presso il club, senza che siano rilevanti eventi successivi.
7.1. La Resistente contesta la pertinenza del richiamo alla training compensation internazionale, osservando che tale istituto disciplinato dall’art. 20 e dall’Allegato 4 del FIFA RSTP - ha una funzione e presupposti strutturalmente diversi rispetto al premio alla carriera di cui all’art. 99bis NOIF. La training compensation trova applicazione nei casi di primo tesseramento come professionista e di successivi trasferimenti internazionali fino al compimento di 23 anni e risulta assimilabile, nell’ordinamento interno, al premio di formazione di cui all’art. 99 NOIF, non al premio alla carriera. Pertanto, si riafferma che la scelta del legislatore federale di riservare espressamente il premio alla carriera alle sole società della LND e/o di puro Settore Giovanile costituisce una precisa opzione normativa che non può essere sindacata o corretta per via interpretativa dagli organi di giustizia sportiva, ai quali non spetta estendere l’ambito applicativo della disposizione oltre i limiti esplicitamente delineati dal legislatore federale.
7.2. L'accoglimento del precedente motivo di reclamo determina l’assorbimento dell’attuale settimo motivo di reclamo.
In ogni caso, questa Corte sottolinea che non è affatto persuasiva, come evidenziato anche dalla Resistente, l’affermazione della Reclamante secondo cui «A livello internazionale (…) il “training compensation” assume, seppur con modalità diverse, la stessa funzione del premio alla carriera qui oggetto del procedimento».
Il Collegio Garanzia dello Sport CONI (Sez. IV, 10 novembre 2020, n. 64) ha già evidenziato «come non risulti (…) condivisibile il richiamo alla normativa della FIFA in materia di training compensation (art. 20 Regulations on Status and Transfer of Players) per affermarne la perfetta analogia con il premio alla carriera, giacché, seppur determinati dalla stessa ratio, i presupposti di operatività dei due istituti sono invece differenti.
Il riconoscimento della premialità di cui al citato art. 20, secondo quanto espressamente stabilito nell’Annexe 4 del richiamato Regolamento FIFA, ha per presupposto il primo tesseramento del calciatore come professionista, ovvero il suo trasferimento tra due società appartenenti a due diverse leghe, prima della fine della stagione in cui il calciatore compie ventitré anni (art. 2, co. 1), prescindendo del tutto dal dato fattuale della partecipazione effettiva alla gara che è, invece, come sopra visto, condizione essenziale di operatività del premio alla carriera».
Il fatto generatore è dunque chiaramente differente.
Nell’ipotesi dell’art. 99bis NOIF non rileva l’atto di trasferimento ma il raggiungimento di un determinato obiettivo nella carriera.
8. Per la ragioni fin qui illustrate, il reclamo, respinte le doglianze relative alla legittimità del potere di “autotutela” esercitato dalla Commissione premi, nel merito deve essere accolto in ordine all’interpretazione dell’art. 99bis NOIF e al conseguente diritto della società Alcione Milano S.r.l. a percepire, dalla società Pisa Sporting Club S.r.l. il premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF nella misura di € 36.000,00 relativamente al calciatore Moreo Stefano.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, dichiara il diritto della società Alcione Milano SSD a rl a percepire il premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF nella misura di € 36.000,00 relativamente al tesseramento del calciatore Moreo Stefano.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio Maria Marzocco Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
