F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0120/CFA pubblicata il 24 Aprile 2026 (motivazioni) – sig. Vincenzo Borgia/PF

Decisione/0120/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0141/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Francesco Tuccari - Componente

Roberta Landi - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0141/CFA/2025-2026, proposto dal Procuratore federale e dal Procuratore federale aggiunto per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare – n. 0189/TFNSD-2025-2026 del 13.03.2026, la quale ha prosciolto il sig. Vincenzo Borgia (deferimento n. 19026/281pf25-26/GC/DP/ag del 28 gennaio 2026 e depositato il 29 gennaio 2026);

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa.

Relatore all’udienza del 14.04.2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Roberta Landi e uditi l’Avv. Nicola Pagnotta per la Procura federale e l’Avv. Aldo Placentino per il sig. Vincenzo Borgia nonché quest’ultimo personalmente.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 28 gennaio 2026, la Procura federale ha deferito il sig. Borgia Vincenzo, iscritto al Settore tecnico della FIGC nonché consigliere dotato dei poteri di firma per la società A.S.D. Atletico Gargano, per rispondere della violazione: a) dell’art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 32, comma 2, CGS, dall’art. 23, comma 2, delle NOIF, nonché dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore tecnico della FIGC, per avere lo stesso trattato il tesseramento del calciatore sig. Vunda Andrè Araides Roberto per la società ASD Atletico Gargano per la stagione sportiva 20252026 e per avere lo stesso fatto alloggiare quest’ultimo dal 17.8.2025 al 2.9.2025 nonché i calciatori sig.ri Gravina Mario e Curci Christian dal 26.8.2025 al 2.9.2025, all’epoca dei fatti tesserati per la società ASD Atletico Gargano, presso un locale non idoneo in quanto privo dei requisiti minimi di abitabilità, ovverosia in una stanza dello spogliatoio dell’impianto sportivo “Riccardo Spina” di Vieste.

2. Svolta la fase istruttoria attraverso l’acquisizione di copiosa documentazione, compresa l’audizione del deferito nonché del calciatore Curci Christian, tesserato per l’ASD Atletico Gargano per la stagione sportiva 2025-2026, e del sig. Mongelluzzi Francesco, tesserato quale Presidente dello stesso club, il procedimento è stato discusso dinanzi alla Sezione disciplinare del Tribunale federale nazionale all’udienza del 3 marzo 2026. Nell’occasione, la Procura federale ha chiesto l’applicazione a carico del sig. Borgia della sanzione di 8 mesi di squalifica per i fatti oggetto di incolpazione, mentre la difesa del deferito, ritualmente costituita, ha insistito per il proscioglimento assumendo che il sig. Borgia non avesse mai incontrato il sig. Vunda, del quale si era limitato a “trattare” il tesseramento perché esperto nella pratica, né avesse deciso o comunque organizzato l’alloggio del calciatore presso lo stadio di Vieste, iniziativa che invece andava ricondotta al solo Presidente del club.

3. Il Tribunale federale ha definito il giudizio di primo grado con la decisione n. 0189/TFNSD-2025-2026, con la quale ha prosciolto il sig. Borgia per i fatti a lui ascritti. Quanto alle attività prestate dal sig. Borgia in ordine alla pratica di tesseramento del calciatore Vunda, non messe in discussione, il Tribunale le ha ritenute legittimamente svolte dal deferito “nell’ambito delle mansioni di dirigente della ASD Atletico Gargano”. Il convincimento è fondato su un dato meramente cronologico: “la richiesta di tesseramento del calciatore è stata […] trasmessa in data 8 agosto 2025 con contratto siglato in pari data (la pratica è stata poi definita in data 20.8.2025), mentre il tesseramento del sig. Borgia quale tecnico è invece avvenuto solo successivamente, in data 1 settembre 2025 e poi perfezionatosi addirittura in data 5 dicembre 2025” (pag. 2 dec. reclamata).

In ordine, invece, alla predisposizione dell’alloggio dei calciatori Vunda, Curci e Gravina presso lo spogliatoio dello stadio Spina di Vieste, il Tribunale ha concordato sulla riferibilità della condotta al solo Presidente Mongelluzzi. Secondo il Giudice di primo grado, non sarebbe emersa dagli atti di causa alcuna evidenza che il sig. Borgia avesse deciso e/o organizzato il precario alloggio dei calciatori; né avrebbero rilievo le dichiarazioni del sig. Curci, che in sede di audizione aveva riferito di aver saputo dell’alloggio di fortuna dal “Direttore generale Borgia”, giacché né precise né concordanti, dal momento che altri rivestiva la richiamata carica sociale e tenuto conto che, in ogni caso, anche ad ammettere che fosse stato proprio il Borgia a riferire al telefono al Curci dell’alloggio provvisorio deciso dalla società, “tale fatto non [avrebbe] dimostrato comunque la responsabilità nella decisione e nell’organizzazione dei locali da parte del deferito” (pag. 2 dec. reclamata).

4. Avverso la decisione di primo grado hanno proposto reclamo, in data 18 marzo 2026, il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto.

Secondo i Reclamanti, con la sua statuizione il Tribunale avrebbe violato e/o erroneamente applicato l’art. 4, comma 1, CGS, l’art. 32, comma 2, CGS, l’art. 23, comma 2, delle NOIF nonché gli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore tecnico della FIGC.

In particolare, nel prosciogliere il sig. Borgia il Giudice di primo grado avrebbe errato:

a) sia nel ritenere che la circostanza che il sig. Borgia all’epoca dei fatti fosse tesserato per la società ASD Atletico Gargano quale dirigente e consigliere dotato dei poteri di firma, escludesse che lo stesso fosse sottoposto, in qualità di allenatore UEFA B iscritto al Settore tecnico della FIGC, alla normativa prevista per i tecnici iscritti al relativo albo, giacché non collocato nel Ruolo dei sospesi volontari;

b) sia nel non valorizzare adeguatamente le emergenze processuali, che invece avrebbero comprovato il ruolo compartecipativo svolto dal Borgia nell’allocazione abitativa di alcuni calciatori dell’Atletico Gargano negli spogliatoi dell’impianto sportivo di Vieste.

5. Parte reclamata si è costituita in giudizio con memoria del 10 aprile 2026, con la quale, nel contestare il gravame, si è riportata alle difese già svolte in primo grado e concluso per la conferma della decisione impugnata. Nell’occasione, ha altresì chiesto l’audizione del sig. Borgia Vincenzo, come pure del suo procuratore.

6. All’udienza del 14 aprile 2026, tenutasi in videoconferenza, uditi i procuratori delle parti e il sig. Borgia personalmente, la causa è stata trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. Il reclamo è fondato e, pertanto, va accolto.

8. È anzitutto fondata la doglianza formulata dai reclamanti in ordine al proscioglimento del sig. Borgia con riguardo alle attività da questi svolte per il tesseramento del calciatore Vunda Andrè Araides Roberto per l’ASD Atletico Gargano e fondata dal Tribunale di primo grado sull’evidenza documentale del fatto che, all’epoca del tesseramento (agosto 2025), il sig. Borgia non fosse ancora tesserato quale tecnico per lo stesso club.

L’erroneità del convincimento si radica nel confondere il presupposto di applicazione alla normativa del Settore tecnico, ovverosia l’iscrizione al relativo albo, con il tesseramento per un sodalizio sportivo in qualità di tecnico, che è invece circostanza eventuale ed ulteriore per l’assoggettamento alla disciplina speciale.

L’art. 37 del Regolamento del Settore tecnico della FIGC, al comma 1, dispone che i «Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali». Il comma 2 aggiunge che essi «devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale». Lo stesso comma 3 si riferisce agli «iscritti» quali destinatari dei provvedimenti disciplinari. Con ogni evidenza, le disposizioni appena richiamate non condizionano la loro efficacia al tesseramento per un club, là dove condizione per la loro applicazione ne è soltanto l’inquadramento del tecnico nell’albo e nei ruoli del Settore.

Analogamente, l’art. 40, comma 3, del medesimo Regolamento, nel vietare ai «Tecnici inquadrati nell’Albo del Settore Tecnico» di trattare «direttamente o indirettamente» e comunque di «svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori», si rivolge espressamente ai tecnici in quanto «inquadrati nell’albo», senza che rilevi il loro tesseramento per una società in qualità di allenatore.

Sul punto, questa Corte ha in più occasioni affermato che dalla sola iscrizione all’albo del Settore tecnico deriva l’obbligo del rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali e, conseguentemente, l’osservanza dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva (CFA, Sez. IV, n. 95/2020-2021).

Come pure ha chiarito che v’è competenza degli organi di giustizia sportiva anche su un soggetto non tesserato per una società, ma iscritto all’albo del Settore tecnico, poiché l’art. 2, comma 1, CGS prevede l’applicazione della normativa ivi contenuta a tutti i soggetti che svolgono attività tecnica rilevante per l’ordinamento federale, senza che sia pregiudiziale il previo tesseramento per una determinata società (CFA, Sez. IV, n. 10/2020-2021).

Più di recente, il principio è stato ribadito con formulazioni ancora più nette. Si è infatti affermato che «l’assenza del tesseramento a favore di un sodalizio sportivo è circostanza irrilevante e, qualora esistente, l’effetto è soltanto quello di far scaturire ulteriori obbligazioni specifiche che si aggiungono a quelle nascenti già di per sé dall’iscrizione ai ruoli del Settore Tecnico» (CFA, Sez. IV, n. 49/2020-2021; ma v. anche CFA, SS.UU., n. 67/2024-2025).

L’orientamento è pienamente condivisibile e merita di essere confermato.

In definitiva, la posizione di tesseramento assunta nell’ambito di un sodalizio sportivo da un allenatore iscritto al Settore tecnico della FIGC non è circostanza idonea ad escludere l’assoggettamento dell’iscritto alla disciplina di riferimento.

D’altronde, la ratio del divieto di cui all’art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore tecnico risiede nell’esigenza di evitare indebite commistioni di ruoli e dunque conflitti di interesse tra soggetti che operano nel sistema federale (CFA, SS.UU., n. 83/20222023; CFA, SS.UU., n. 101/2023-2024) e tale necessità prescinde dalla veste formale con la quale il tecnico opera all’interno del sodalizio sportivo.

Nel caso di specie, è pacifico che il sig. Vincenzo Borgia, all’epoca dei fatti, fosse iscritto all’albo del Settore tecnico della FIGC quale allenatore UEFA B e che non si fosse collocato nel Ruolo dei sospesi volontari.

È parimenti pacifico che egli si sia materialmente occupato della pratica di tesseramento del calciatore sig. Vunda Andrè Araides Roberto. In tal senso, le dichiarazioni rese dal sig. Borgia in sede di audizione si rivelano inequivocabili («materialmente mi sono occupato della pratica di tesseramento, essendo anche colui che si occupa degli aspetti amministrativi della società», «abbiamo caricato e firmato elettronicamente la pratica di tesseramento allegando tutta la documentazione richiesta», come pure la conoscenza di aspetti di dettaglio della negoziazione).

Tale attività integra una violazione del divieto previsto dall’art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore tecnico, a nulla rilevando che il sig. Borgia fosse formalmente tesserato quale dirigente e non ancora quale tecnico al momento dello svolgimento di tale attività.

Il primo motivo di reclamo è, pertanto, fondato e la decisione impugnata deve essere riformata sul punto.

9. Con il secondo motivo di gravame, la Procura federale deduce la violazione ed erronea applicazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, dell’art. 23, comma 2, delle NOIF e dell’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico della FIGC in ordine alla ritenuta insussistenza della responsabilità disciplinare del sig. Vincenzo Borgia per la condotta allo stesso ascritta con l’atto di deferimento consistita nell’avere fatto alloggiare i calciatori sig.ri Vunda Andrè Araides Roberto, Gravina Mario e Curci Christian presso un locale non idoneo in quanto privo dei requisiti minimi di abitabilità, ovverosia in una stanza dello spogliatoio dell’impianto sportivo “Riccardo Spina” di Vieste.

In particolare, Parte reclamante censura l’omessa e/o erronea valutazione dei riscontri probatori da parte del Tribunale, il quale ha ritenuto che la predetta condotta fosse da attribuirsi in via esclusiva al presidente Mongelluzzi, disattendendo le risultanze istruttorie.

Il motivo è fondato.

Il Tribunale ha ritenuto che dagli atti non si rinvenisse alcuna evidenza che il Borgia avesse deciso e organizzato il precario, seppur temporaneo, alloggio dei calciatori presso lo spogliatoio dello stadio, attribuendo tale condotta in via esclusiva al presidente Mongelluzzi. Ha, inoltre, reputato non rilevanti e non precise le dichiarazioni del calciatore Curci, il quale avrebbe qualificato il Borgia come “Direttore Generale”, carica mai ricoperta dal medesimo.

Tale convincimento va disatteso, in quanto fondato su un’erronea e parziale valutazione delle risultanze probatorie.

Deve rilevarsi, anzitutto, che lo stesso sig. Vincenzo Borgia, in sede di audizione da parte della Procura federale, ha reso dichiarazioni inequivocabili in ordine al proprio coinvolgimento nell’organizzazione della soluzione alloggiativa presso gli spogliatoi dell’impianto sportivo.

Nell’occasione, il sig. Borgia ha utilizzato espressioni che denotano chiaramente una sua immedesimazione operativa con la società nella gestione della vicenda, adoperando ripetutamente la prima persona plurale («a nostro parere», «abbiamo anche installato un

frigorifero», «avevamo anche il servizio lavanderia a nostro carico») e, soprattutto, precisando che la soluzione era stata «concordata con il Presidente».

Tale ultima espressione è decisiva, poiché il verbo «concordare» evoca un accordo o, comunque, una sostanziale ammissione di compartecipazione alla decisione e all’organizzazione dell’alloggio, che non è dunque riferibile al solo presidente del club.

A ciò deve aggiungersi che le dichiarazioni rese sempre in sede di audizione dal calciatore sig. Cristian Curci si rivelano attendibili là dove indicano il sig. Borgia come la persona che lo ha contattato telefonicamente per comunicargli la sistemazione presso lo spogliatoio dello stadio.

Il Tribunale ha ritenuto tali dichiarazioni non precise, dal momento che, nell’occasione, il Curci aveva qualificato il Borgia «Direttore Generale», carica da questi non ricoperta nel club.

Tuttavia, appare più verosimile che il sig. Curci si sia confuso sulla qualifica formale del sig. Borgia piuttosto che sul suo nominativo, indicato in maniera precisa e puntuale.

D’altronde, come correttamente evidenziato da parte reclamante, la figura del Direttore generale non era neppure presente nell’organigramma del club, sì che la confusione terminologica del Curci – si ripete, del tutto verosimile – non inficia in alcun modo l’attendibilità dell’identificazione del sig. Borgia quale autore della comunicazione telefonica.

In ragione di tutto quanto osservato, si ritiene comprovato, con ragionevole certezza, che il sig. Borgia abbia partecipato attivamente all’organizzazione della sistemazione abitativa dei calciatori tesserati per la società ASD Atletico Gargano presso lo spogliatoio dell’impianto sportivo “Riccardo Spina” di Vieste, avendo concordato tale soluzione con il presidente della società.

Una condotta, questa, che integra la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, CGS, in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico, nonché all’art. 23, comma 2, delle NOIF.

Anche il secondo motivo di reclamo è, pertanto, fondato e la decisione impugnata deve essere riformata anche sul punto.

10. In ordine alla determinazione della sanzione, la Procura federale ha chiesto l’irrogazione nei confronti del sig. Borgia della sanzione di 8 mesi di squalifica.

Alla luce della natura e della gravità delle violazioni accertate, questa Corte ritiene di dover procedere alla concreta determinazione della sanzione tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti ai sensi dell’art. 12 CGS.

In primo luogo, occorre considerare la gravità oggettiva delle condotte accertate: il sig. Borgia ha trattato il tesseramento di un calciatore in violazione dell’art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore tecnico e ha partecipato alla decisione e all’organizzazione dell’alloggio di tre calciatori in un locale privo dei requisiti minimi di abitabilità, quale una stanza dello spogliatoio di un impianto sportivo.

Quest’ultima condotta riveste peculiare gravità, dal momento che incide sulla dignità dei calciatori coinvolti e sul dovere di tutela nei loro confronti, specie là dove si consideri che il calciatore Vunda Andrè Araides Roberto è un atleta straniero, e dunque presumibilmente in condizioni di particolare vulnerabilità.

Al contempo, vanno adeguatamente ponderate talune circostanze attenuanti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, CGS.

In particolare: la temporaneità della sistemazione presso lo spogliatoio (circa due settimane, dal 17 agosto al 2 settembre 2025); il fatto che la società, per quanto in modo inadeguato, abbia cercato di rendere lo spazio fruibile (con aria condizionata, letto con biancheria, frigorifero); la circostanza che ai calciatori sono stati garantiti i pasti presso ristoranti del luogo; il ruolo compartecipativo ma non primario del sig. Borgia nella vicenda dell’alloggio, riferibile in via principale al presidente Mongelluzzi. Come pure va dato atto della collaborazione mostrata dal sig. Borgia sia nel corso delle audizioni sia in sede dibattimentale, là dove ha reso dichiarazioni che, per quanto a lui sfavorevoli, hanno contribuito alla ricostruzione dei fatti.

Alla luce di tali considerazioni, questa Corte ritiene equo e proporzionato irrogare al sig. Borgia Vincenzo la sanzione sportiva di mesi 4 (quattro), dei quali 2 (due) a titolo di squalifica e 2 (due) a titolo di inibizione, in parziale riduzione rispetto alla richiesta della Procura federale.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe, e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al Sig. Vincenzo Borgia la sanzione sportiva di mesi 4 (quattro), dei quali 2 (due) a titolo di squalifica e 2 (due) a titolo di inibizione.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Roberta Landi                                                        Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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