F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0123/CFA pubblicata il 28 Aprile 2026 (motivazioni) – F.C. Legnago Salus S.r.l.-A.C. Reggiana 1919 S.r.l.
Decisione/0123/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0145/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
IV SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Domenico Luca Scordino – Presidente
Ivo Correale – Componente
Federica Varrone - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0145/CFA/2025-2026 proposto dalla società F.C. Legnago Salus S.r.l., per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione vertenze economiche n. 714/TFNSVE – 2025/2026, depositata in data 20 marzo 2026; visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 23 aprile 2026, tenutasi in videoconferenza, l’Avvocato dello Stato Federica Varrone, sono presenti l’Avv. Andrea Scalco per la reclamante e gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Filippo Pandolfi per la società A.C. Reggiana 1919 S.r.l.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con reclamo depositato in data 27 marzo 2026 la società F.C. Legnago Salus S.r.l. (nel prosieguo anche “la società Legnago” o “società reclamante”) ha impugnato la decisione indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale federale nazionale – Sezione vertenze economiche (d’ora in poi, “TFNSVE” o “Tribunale”) ha respinto il ricorso proposto in primo grado dall’odierna reclamante avverso la decisione della Commissione Premi – C.U. n. 4/E – 20-11-2025, relativa alla richiesta di indennità di preparazione per il calciatore Ousmane Banse (d’ora in poi, “Banse” o “il calciatore”), in quanto “la documentazione è priva della prova della mancata proposta del primo contratto da professionista da parte della Società oggi richiedente, come stabilito dal primo comma del testo normativo”.
La società Legnago ha chiesto a questa Corte di accogliere, in riforma della decisione gravata, il ricorso di primo grado e, per l’effetto, condannare la A.C. Reggiana 1919 S.r.l. (d’ora in poi, “la Reggiana” o “la società Reggiana”) al pagamento in proprio favore: 1) in via principale, della somma di Euro 100.000,00 a titolo di indennità di preparazione ex art. 99 quater N.O.I.F., ovvero la somma che verrà determinata in corso di causa; 2) in via subordinata, della somma di Euro 100.000,00 a titolo di risarcimento danni, ovvero la somma che verrà determinata in corso di causa.
In via istruttoria, la società reclamante ha chiesto l’escussione dei testi sul capitolo di prova di cui al paragrafo 2, pagina 4 del reclamo.
2. Il ricorso proposto in primo grado aveva ad oggetto la richiesta - formulata ai sensi dell’art. 99 quater delle NOIF - di pagamento dell’indennità di preparazione relativa al calciatore, signor Ousmane Banse (matricola 2501350), a fronte del tesseramento dello stesso con status di “professionista” in data 29.7.2025 da parte della società Reggiana.
3. Si costituiva avanti al Tribunale la società Reggiana chiedendo il rigetto dell’impugnativa, asserendo l’assoluta correttezza della decisione della Commissione premi stante la totale assenza di prova della proposta del primo contratto da professionista da parte della società Legnago. La Reggiana chiedeva anche l’applicazione dell’art. 55, comma 1, CGS per lite temeraria.
4. Il Tribunale ha rigettato il ricorso sulla base delle seguenti osservazioni.
In fatto, il Collegio di prime cure ha evidenziato che la società Legnago ha stipulato con il calciatore Banse, in data 28.6.20024, un contratto di apprendistato di durata triennale, con scadenza 30.6.2027. A causa della retrocessione della società dal Campionato di serie A a quello di serie D, il contratto di apprendistato si è risolto, ai sensi dell’art. 117, n. 5, delle NOIF.
In diritto, il Tribunale ha osservato che condizione per la corresponsione dell’indennità di preparazione prevista dall’art. 99 quater delle NOIF è che la società richiedente il premio abbia proposto al calciatore la sottoscrizione del primo contratto da professionista.
Sulla base di detta premessa, il Collegio ha ritenuto corretta la decisione della Commissione Premi, stante la mancata prova dell’avvenuta proposta del primo contratto da professionista da parte della Società Legnago. Sul punto, il Tribunale non ha ammesso la prova testimoniale dei Dirigenti della società richiedente, in considerazione dell’evidente interesse, concreto ed attuale, degli stessi all’esito del giudizio e, comunque, dell’inidoneità di dette dichiarazioni a colmare la lacuna documentale.
Il Collegio di prime cure ha, inoltre, ritenute prive di pregio le ulteriori motivazioni addotte dalla ricorrente relativamente al funzionamento del “portale federale”, in quanto, detto eventuale impedimento, non provato, poteva essere superato nel lasso di tempo intercorrente tra la conoscenza dell’avvenuta retrocessione della società e la perdita della qualifica di società professionistica in data 30.6.2025.
5. Il reclamo della società Legnago è affidato ai due motivi, entrambi diretti a censurare l’errata interpretazione dell’art. 99 quater delle NOIF.
Con il primo motivo, la reclamante lamenta che l’art. 99 quater delle NOIF non richiederebbe alcuna forma vincolata nella proposta, non prevederebbe la necessaria forma scritta e non subordinerebbe il diritto all’indennità alla produzione di un documento formale.
Secondo la società Legnago, il Tribunale avrebbe adottato una lettura eccessivamente restrittiva dell’onere probatorio, omettendo di considerare che la stessa durante la stagione sportiva “aveva iniziato un interlocuzione con il calciatore e con il suo entourage volta ad addivenire alla sottoscrizione di un contratto sportivo professionistico, senza che ciò mai confluisse in un accordo concreto sia per la mancata accettazione del calciatore sia per la retrocessione del club”. In particolare, la reclamante osserva che, prima della retrocessione, sarebbe “pacifico” di aver avanzato al calciatore delle proposte di stipula di contratto di prestazione sportiva professionistica, “sebbene il rapporto fra le parti fosse vincolato da un apprendistato fino al 30 giugno 2027” e nonostante la medesima, “una volta retrocessa, non era più nelle condizioni tecnico-federali di poter proseguire con una siffatta proposta in quanto impossibilitata a sottoscrivere contratti preliminari di prestazione sportiva professionistica”.
La reclamante assume di poter dimostrare l’avveramento della condizione della mancata accettazione della proposta contrattuale da parte del calciatore a mezzo delle deposizioni testimoniali dei soggetti coinvolti. Insiste pertanto nella relativa richiesta istruttoria, lamentando l’illegittimità della decisione impugnata sul punto.
Quanto alla ritenuta possibilità di formalizzazione della proposta prima del 30.6.2025, la reclamante lamenta che la retrocessione sarebbe stata già cristallizzata sul piano sportivo e, per l’effetto, vi sarebbe stata “un’impossibilità oggettiva non imputabile” alla stipula di un contratto preliminare di prestazione professionistica.
Con il secondo motivo di reclamo, la società Legnago lamenta che l’interpretazione seguita dal Tribunale contrasta con la funzione tipica dell’art. 99 quater delle NOIF, che è quella di compensare economicamente la società formatrice. In particolare, la tesi accolta dal TFNSVE produce degli effetti distorsivi, in quanto consente alla società Reggiana di beneficiare della formazione del calciatore senza essere tenuta a corrispondere alcunché, in violazione dei principi di buona fede, correttezza, lealtà sportiva e di equità.
6. In data 20 aprile 2026 la reclamante ha depositato memoria ex art. 103 comma 1 C.G.S. F.I.G.C. con allegate tre dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dai Sigg. Marco Venturato, Francesco Ruscitti e Riccardo Pasqualini, rispettivamente consigliere, segretario generale e direttore operativo della società.
Secondo la reclamante, dette dichiarazioni dimostrerebbero:
(i) l’effettiva esistenza di una proposta di contratto da professionista;
(ii) la serietà e concretezza della stessa;
(iii) la mancata accettazione da parte del calciatore.
7. Si è costituita, in data 20 aprile 2026, la società Reggiana, la quale ha chiesto il rigetto del reclamo e la conferma della decisione impugnata per i seguenti motivi.
In fatto, la Reggiana ha ricostruito la cronologia delle vicende sottese, evidenziando che:
- nella Stagione Sportiva 2024-2025 la società Legnago ha disputato il Campionato professionistico di Serie C (Lega Pro) – Girone B;
- in data 28 giugno 2024, il sig. Banse ha sottoscritto con la Legnano un contratto di apprendistato professionalizzante, con decorrenza dal 01.07.2024 e fino al 30 giugno 2027;
- già a partire dal giorno 27 aprile 2025, la reclamante, classificata all’ultimo posto del Campionato di Lega Pro – Girone B, ha avuto certezza della retrocessione in Serie D per la Stagione calcistica 2025-2026;
- fino al 30 giugno 2025 la società Legnago è rimasta un Club professionistico, in quanto ai sensi dell’art. 47, comma 1, delle N.O.I.F., “La stagione sportiva federale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell’anno successivo”;
- in data 29.07.2025, il sig. Banse ha sottoscritto con la Reggiana il ‘Primo Contratto Professionista”.
In diritto, la Reggiana ha ampiamente contestato i motivi di reclamo, osservando che, ai sensi dell’art. 99 quater delle NOIF, condicio sine qua non affinché la società “formatrice” possa richiedere l’indennità di preparazione è l’aver proposto al proprio calciatore tesserato, quale giovane di serie in apprendistato, il primo contratto da professionista, generato e scaricato dal portale federale (sia tramite computer, sia tramite cellulare/dispositivo mobile), nonché la mancata accettazione del suddetto contratto da professionista da parte del calciatore.
Secondo tale prospettazione, la soluzione esegetica troverebbe conferma nella circostanza che il portale F.I.G.C. prevede apposita sezione dedicata al “primo contratto professionista”, con la conseguente possibilità di effettuare il downnload del contratto da sottoscrivere.
La società Legnago non avrebbe in alcun modo provato di aver generato detto modulo, che costituirebbe un elemento indispensabile, anche in considerazione del fatto che il contratto da professionista deve essere necessariamente redatto per iscritto ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 36/2021.
La Reggiana insta, quindi, per la conferma della decisione, rimarcando l’assenza di prova della proposta di “primo contratto da professionista” da parte della società Legnago.
Quanto alla prova testimoniale richiesta dalla reclamante F.C. Legnago Salus S.r.l., la Reggiana ne eccepisce l’inammissibilità, in ragione della mancata indicazione dei dati di individuazione e di recapito dei testi, nonché della mancata articolazione dei capitoli di prova. Contesta, inoltre, la richiesta di escussione del sig. Banse e deduce l’inammissibilità delle dichiarazioni testimoniali di cui alla memoria avversaria ex art. 103.
8. All’udienza del 23 aprile 2026, tenutasi in videoconferenza, è comparso per il reclamante F.C. Legnago Salus S.r.l. l’avv. Scalco, che ha insistito per l’accoglimento del gravame, e per la Reggiana sono comparsi gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Filippo Pandolfi che hanno chiesto la conferma della decisione di primo grado.
9. All’esito dell’udienza il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
10. I due motivi di reclamo si fondano entrambi sull’asserita errata interpretazione dell’art. 99 quater delle NOIF e, quindi, stante la loro stretta connessione, verranno esaminati congiuntamente.
Al fine di vagliarne la fondatezza, occorre prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
11. L’art. 99 quater delle NOIF, rubricato “indennità di preparazione”, al primo comma, dispone: “ La società che stipula, entro il 21° anno di età, il primo contratto di lavoro da professionista, a seguito della mancata accettazione da parte del/della calciatore/calciatrice del primo contratto da professionista proposto dalla società per la quale lo/a stesso/a era tesserato/a con contratto di apprendistato, è tenuta a corrispondere alle società per le quali il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, a titolo definitivo o temporaneo, a partire dalla stagione sportiva di compimento del 14° anno di età (“Società Formatrici”) un’ “indennità di preparazione” calcolata secondo la tabella di seguito riportata”.
Dal tenore testuale della citata previsione normativa, si evince che i presupposti per il riconoscimento dell’indennità sono i seguenti:
(i) l’avvenuta stipulazione da parte di un calciatore, entro il 21° anno di età, del primo contratto di lavoro sportivo da “professionista”;
(ii) la stipulazione del contratto con una società diversa da quella per la quale il calciatore era tesserato con contratto di apprendistato;
(iii) la formulazione, da parte della società di provenienza, della proposta di stipulazione del primo contratto da “professionista” e la mancata accettazione della stessa da parte del calciatore.
Al fine, dunque, della spettanza dell’indennità ex art. 99-quater è necessario che ricorrano tutti i presupposti sopra indicati.
In virtù del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., grava sulla società richiedente l’indennità l’onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto e, segnatamente:
(i) l’aver formulato una proposta concreta di primo contratto;
(ii) che tale proposta è stata rifiutata dal calciatore.
12. Ciò premesso, declinando le esposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, la decisione impugnata merita conferma.
Dall’esame del materiale probatorio agli atti del giudizio non risulta, infatti, assolto l’onere probatorio gravante sulla reclamante, consistente nella dimostrazione di aver formulato una proposta al sig. Banse e che questi l’abbia rifiutata.
In particolare, il Collegio osserva che, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 36/2021, il rapporto di lavoro nei settori professionistici si costituisce, a pena di nullità, mediante contratto stipulato in forma scritta. Prevede, invero, il comma 4 della predetta disposizione che “Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata, anche paralimpici, e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato”. La natura scritta, del resto, è funzionale al successivo deposito del contratto stesso presso la Federazione Sportiva Nazionale, disciplinata dal comma 5 della medesima previsione normativa.
Ne consegue che la fase genetica del rapporto è necessariamente connotata dalla forma scritta e che, pertanto, anche gli atti prodromici, ivi compresa l’eventuale proposta contrattuale, non possono che essere veicolati e provati mediante idonea documentazione scritta. Quando un contratto deve rivestire la prova scritta ad substantiam, sia la proposta che l’accettazione devono parimenti rivestire la medesima forma richiesta per il contratto che si voglia concludere (a proposito dello scambio scritto dei consensi, e sia pure in ambito diverso, cfr. Cassazione Civile, a Sezioni Unite n. 9775/2022 del 25 marzo 2022).
Tale ricostruzione sistematica risulta perfettamente coerente con la disciplina di cui all’art. 99-quater delle NOIF, secondo cui i presupposti per l’insorgenza del diritto all’indennità presuppongono la formulazione da parte della società di provenienza di una proposta di stipulazione del primo contratto da professionista e la mancata accettazione della stessa da parte del calciatore. Ne discende che l’onere di provare tali elementi costitutivi, che grava integralmente sulla società richiedente, deve essere assolto mediante riscontri documentali specifici, non essendo sufficienti allegazioni generiche o dichiarazioni prive di supporto probatorio documentale. In difetto di una prova rigorosa e documentalmente riscontrabile, non può ritenersi integrata la fattispecie costitutiva del diritto azionato.
Orbene, nel caso in esame, la reclamante non ha assolto l’onere probatorio su di essa gravante, non avendo fornito alcuna prova né dell’avvenuta formulazione di una proposta contrattuale scritta al sig. Banse, né del rifiuto della stessa da parte del calciatore.
Pur non condividendo il Collegio l’assunto della Reggiana - secondo cui l’onere della prova potrebbe essere assolto esclusivamente attraverso la dimostrazione dell’avvenuto download del primo contratto da professionista sul portale F.I.G.C. -, la prova dell’avvenuta proposta avrebbe comunque dovuto essere fornita mediante elementi documentali specifici, quali, a titolo meramente esemplificativo, la prova dell’invio di una PEC o di una raccomandata al calciatore ovvero una bozza contrattuale che costituisca comunque proposta contrattuale scritta.
L’onere della prova non può, invece, ritenersi assolto sulla base delle tre dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dai Sigg. Marco Venturato, Francesco Ruscitti e Riccardo Pasqualini, rispettivamente consigliere, segretario generale e direttore operativo della società, depositate in sede di reclamo. La produzione solo in sede di memoria di tali dichiarazioni è anzitutto inammissibile. Dispone, invero, l’art. 101 C.G.S. che “Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso”. In disparte, dunque, qualunque ulteriore discussione sul contenuto o rilevanza delle dichiarazioni depositate dalla reclamante F.C. Legnago Salus S.r.l., resta assorbente che essere non potevano essere depositate solo in sede di memoria, ma al più avrebbero dovuto essere comunicate alla controparte (Reggiana) con il reclamo.
In via assorbente, va rilevato come la prova testimoniale possa ritenersi di per sé inammissibile se rivolta a sostituire la forma scritta di una proposta contrattuale, ove tale forma sia espressamente richiesta dalla legge (cfr. art. 2725 c.c.). Nel caso specifico, la reclamante non sostiene di avere perduto non per sua colpa la prova della proposta contrattuale, ma pretende di sostituire la forma scritta della proposta con le citate dichiarazioni o prove per testi.
Peraltro, tali dichiarazioni, in quanto provenienti dalla medesima parte interessata, sono intrinsecamente inidonee a fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato. In ogni caso, e anche a voler prescindere da tale profilo, esse risultano prive di riscontri oggettivi e documentali e, pertanto, non sufficienti a dimostrare l’avvenuta proposta contrattuale, che richiede una prova specifica, certa e necessariamente documentata.
Né il Collegio – fermo quanto già riferito sulla prova testimoniale volta a sostituire un documento necessariamente scritto – ritiene ammissibile la prova testimoniale dei medesimi, in quanto dirigenti della società, attesa la loro inidoneità a deporre su fatti che li vedono direttamente coinvolti, in ragione del loro diretto interesse nella controversia.
Anche con riferimento alla prova testimoniale richiesta del sig. Banse, questa Corte osserva che tale mezzo istruttorio, in assenza di adeguati riscontri documentali, è comunque inidonea a dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’indennità.
A tal riguardo, anche a voler prescindere dalle ragioni di inammissibilità già sopra richiamate, si rileva che nel processo sportivo la prova testimoniale costituisce mezzo eccezionale, come si evince dal tenore dell’art. 60, comma 1, del C.G.S., che ne subordina l’ammissione al requisito della “necessità”. Nel caso in esame, tale requisito non ricorre, poiché la prova testimoniale richiesta risulta intrinsecamente inidonea a dimostrare l’avvenuta formulazione della proposta, a fronte della totale assenza di riscontri documentali e di specifiche allegazioni probatorie idonee a comprovarne l’effettiva esistenza.
Alla carenza probatoria relativa alla formulazione della proposta contrattuale, si accompagna, altresì, la totale assenza di prova dell’ulteriore elemento costitutivo della fattispecie, ossia la mancata accettazione (rectius, il rifiuto) di detta proposta da parte del calciatore.
In conclusione, il Collegio ritiene infondato il primo motivo di reclamo, in quanto la reclamante non ha fornito una prova rigorosa dei presupposti del diritto all’indennità richiesta, limitandosi a fornire allegazioni probatorie del tutto inidonee e prive di qualsivoglia riscontro documentale.
Quanto al secondo motivo di reclamo, il Collegio osserva che, in difetto di prova circa la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 99-quater delle NOIF, non può in alcun modo ritenersi integrata la violazione dei principi di equità, buona fede, correttezza e lealtà sportiva, i quali non possono essere invocati per eludere il mancato assolvimento dell’onere probatorio previsto dalla disciplina di riferimento.
Conclusivamente, questa Corte ritiene che la decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione vertenze economiche - debba essere integralmente confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Compensa le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto della novità della questione.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Federica Varrone Domenico Luca Scordino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
