F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 233/TFN – SD del 29 Aprile 2026 (motivazioni) – Alessandro Agus, SSD Città di Cagliari ARL – 205/TFNSD

Decisione/0233/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0205/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Giammaria Camici – Componente

Maurizio Lascioli - Componente (Relatore)

Francesca Paola Rinaldi - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 aprile 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 24367/441pf25-26/GC/PN/fm del 17 marzo 2026 e depositato il 19 marzo 2026, nei confronti del sig. Alessandro Agus, nonché della società SSD Città di Cagliari ARL, la seguente

DECISIONE

La fase istruttoria

Il presente procedimento trae origine da un esposto inviato via pec alla Procura Federale in data 23.10.2025 da un legale per conto del signor Alessandro Agus, presidente e legale rappresentante di S.S.D. Città di Cagliari A.R.L., partecipante al campionato nazionale di Calcio a 5- Serie B, con richiesta di tutela nei confronti del calciatore Alessio Marangon, tesserato per il sodalizio, che in data 21.10.2025 aveva notificato un ricorso al Collegio Arbitrale presso LND nel quale chiedeva il pagamento della mensilità di settembre 2025. Nell’esposto il segnalante affermava “l’immane gravità” della condotta del calciatore che avrebbe depositato a sostegno del ricorso un contratto tipo non solo mai depositato presso la Lega, ma apocrifo nella firma, per quanto con un timbro della società, per un importo superiore a quello pattuito, ben diverso da quello depositato in Lega con la data del 18.8.2025 ed indicante un compenso di Euro 5.000,00=, pure sottoscritto dalle parti.

In allegato all’esposto, oltre al ricorso del calciatore, v’era un contratto tipo di co.co.co ai sensi dell’art. 28 D. Lgs. n. 36/2021, apparentemente datato 1.9.2026, recante le firme del calciatore e quella presunta del legale rappresentante sopra i timbri relativi al sodalizio e nel corpo era indicato un compenso di Euro 9.800,00=, da versare in rate mensili.

A sua volta il signor Alessio Marangon, tramite legale, presentava separato esposto alla Procura Federale in data 29.10.2025 con svariati allegati, nel quale sosteneva di essere stato contattato dal sodalizio nel mese di agosto 2025 al fine di indurlo a tesserarsi per lo stesso nella stagione sportiva 2025/2026, concordando verbalmente un compenso mensile di Euro 1.400,00=, come risulterebbe confermato da un messaggio del 3.8.2026 ad opera del presidente che poi gli avrebbe precisato che però nel contratto formale da depositare in LND sarebbe stata indicata la minor somma di Euro 5.000,00=. In data 12.8.2025 il dirigente, signor Antonello Frongia, lo informava di aver ricevuto incarico dalla società di provvedere alla richiesta di tesseramento ed al contratto di co.co.co. per caricarli sul portale, cui seguivano i messaggi del signor Marco Ghisu, dirigente del medesimo sodalizio, che in data 28.8.2025 gli inoltrava la richiesta di tesseramento ed il co.co.co per l’importo di Euro 5.000,00= con richiesta di restituirglieli firmati, al che il calciatore tramite messaggio gli chiedeva di fargli avere anche la copia del contratto “vero”, sentendosi rispondere che avrebbe chiesto al presidente, ma che immaginava di sì, essendo invece la copia richiesta quella da caricare sul portale, cui faceva seguire altro messaggio sempre in data 28.8.2025 nel quale riferiva che il Presidente gli aveva confermato la disponibilità alla sottoscrizione del secondo contratto quando sarebbe arrivato in Sardegna. In data 1.9.2025 il dirigente Antonello Frongia gli avrebbe consegnato il secondo contratto di pari data che già recava i timbri e le firma del legale rappresentante. Di seguito segnalava che in data 8.9.2025 nel corso di una seduta di allenamento pativa un grave infortunio che comportava l’immediata sospensione dell’attività, in attesa di un intervento chirurgico con l’incertezza di un recupero completo e che aveva poi ricevuto in data 9.10.2025 una richiesta scritta di risoluzione consensuale con l’offerta di pagamento di soli Euro 454,54= calcolata sulla base del compenso complessivo di Euro 5.000,00=, provocando così il ricorso al Collegio Arbitrale, cui sarebbero seguiti un paio di pagamenti mensili.

La Procura Federale procedeva all’acquisizione dei fogli di censimento del sodalizio sportivo e alla documentazione relativa al tesseramento del signor Marangon, dei documenti presentati al Collegio Arbitrale e della documentazione inerente un secondo ricorso presentato dal calciatore e degli atti relativi alla posizione del signor Alves Jonatas Josè (detto Batata), calciatore tesserato per società p rtecipan e al medesimo campionato di calcio a 5 (ASD Futsal Turrita), ma che avrebbe svolto attività di intermediazione per la stipula del contratto sportivo del calciatore Marangon, per quanto soggetto estraneo ai registri degli agenti sportivi, dell’estratto storico di tesseramento e dei compensi registrati presso LND nelle due ultime stagioni. Inoltre ha proceduto agli accertamenti riguardanti la firma digitale e la ricevuta di convalida dell’organo federale ed è stato sentito come persona informata sui fatti il signor Alessandro Agus, presidente di S.S.D. Città di Cagliari. Sono stati altresì sentiti il signor Alessio Marangon, il quale inviava ulteriore documentazione, il signor Marco Ghisu, team manager del sodalizio ed è stata raccolta la dichiarazione scritta e la documentazione del signor Antonello Frongia, già dirigente del sodalizio e non più tesserato, compreso 4 messaggi vocali relativi a sue conversazioni con il presidente.

L’attività di inchiesta si concludeva con la relazione 15.1.2026, corredata da 27 documenti.

In esito alla stessa veniva emessa la comunicazione di conclusione delle indagini distinta dal Prot. 19842/441pf25-26(GC/PN/fm del 4.2.2026 a carico dei signori Alessandro Agus, Alessio Marangon, Alves Jonatas Josè e di S.S.D. Città di Cagliari con dettagliate le singole ipotesi di incolpazioni.

Il signor Alessandro Agus ha chiesto gli atti e di essere sentito. In data 12.2.2026 la Procura Federale procedeva alla sua audizione e nell’occasione dimetteva una breve memoria difensiva.

I signori Alessio Marangon e Alves Jonatas Josè chiedevano di essere ammessi alla richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 CGS, patteggiando rispettivamente due giornate di squalifica, ottenendo il consenso della Procura Generale dello Sport in data 9.3.2025.

Il deferimento

Con il già citato atto citato in epigrafe, la Procura Federale deferiva a questo Collegio:

1) il signor Alessandro Agus, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD Città di Cagliari ARL per:

- violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 32, commi 1 e 2, CGS, in relazione all’art. 94, comma 1 a), delle NOIF per avere lo stesso, tra il mese di agosto ed il mese di settembre dell’anno 2025, in occasione della richiesta di tesseramento del calciatore sig. Alessio Marangon con la società Città di Cagliari:

- concordato due accordi economici con il predetto calciatore, uno simulato datato 18.8.2025 con l’indicazione del compenso lordo di Euro 5.000,00= e depositato presso i competenti organi federali in uno alla richiesta di tesseramento del predetto calciatore n. DL15701351 e l’altro reale, datato 1.9.2025 con l’indicazione del compenso lordo pattuito di Euro 9.800,00= (ovvero Euro 1.400,00= al mese per mesi 7);

- violazione dell’art. 4, comma 1, CGS per aver usufruito, dell’intermediazione del sig. Alves Jonatas Josè, detto Batata, non iscritto nel Registro degli Agenti Sportivi della FIGC, per la sottoscrizione del contratto con il sig Alessio Marangon;

2) la società SSD Città di Cagliari ARL per rispondere

- a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, CGS, per le condotte poste in essere dal sig. Alessandro Agus e dal sig. Alessio Marangon come sopra descritte.

La fase predibattimentale

A seguito della convocazione per l’udienza dibattimentale, il difensore dei deferiti, depositava istanza di rinvio del 20.3.2026 per la sovrapposizione con altro impegno professionale, debitamente documentato, ottenendo detto spostamento.

Successivamente depositava altra memoria difensiva in data 13.4.2026 nella quale contestava la ricostruzione fattuale operata dalla Procura Federale, si chiedeva come la stessa potesse dar credito alle tesi del calciatore che si sarebbe rivelato del tutto inattendibile ed instava per l’archiviazione del procedimento o, in subordine, chiedeva di provvedere all’audizione dei tesserati  Giacomo Ruzzu e Luca Ruggiu e ribadiva la disponibilità del suo assistito ad espletare a spese dello stesso una consulenza grafologica sul secondo contratto non registrato.

Il dibattimento

All’odierna udienza sono presenti l’avv. Giorgio Ricciardi, in rappresentanza della Procura Federale e l’avv. Filippo Pirisi per i due deferiti.

Il Rappresentante della Procura Federale richiamati taluni documenti allegati alla relazione di indagine (n.ri 129, 136,155, 169, prevalentemente costituiti da screenshot di messaggi Whatsapp), ha  insistito per l’accoglimento del deferimento e concluso per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- al signor Alessandro Agus, sei mesi di inibizione;

- a SSD Città di Cagliari ARL, ammenda di Euro 600,00=.

L’avv. Pirisi, richiamata la propria memoria difensiva, ha eccepito che si sarebbe a fronte di un’interpretazione unilaterale dei fatti compiuta dalla Procura Federale dando credito a soggetti inaffidabili, non tenendo conto dell’unico teste imparziale, non escutendo a testi i due calciatori indicati sin dopo la conclusione delle indagini ed ha chiesto il proscioglimento o, in subordine, l’applicazione di una sanzione minima anche alla luce di quella patteggiata dai signori Marangon e Alves Jonatas Josè.

I motivi della decisione

1. Il Collegio ritiene che dall’indagine esperita risulti raggiunto lo standard necessario per ritenere il signor Alessandro Agus, quale presidente del sodalizio sportivo, colpevole delle violazioni disciplinari allo stesso ascritte. Infatti, ormai per granitica giurisprudenza del Collegio di Garanzia e della Corte Federale d’Appello tale standard non si spinge fino alla certezza assoluta della commissione dell’illecito né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. La sua definizione prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale; sicché dove ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell’illecito (a partire da Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, Sez. Un, Decisione n. 6/2016). In sostanza l’organo giudicante, nell’accertare una violazione disciplinare, deve formarsi un confortevole convincimento e, per giungere a questo risultato, il grado di prova richiesto va individuato un criterio che superi la semplice valutazione delle probabilità comunque inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (Coll. Gar. Sport Coni, Decisioni N. 93/2017 e n. 23/20219). Tale confortevole convincimento può basarsi su indizi gravi, precisi e concordanti, tali da conferire ragionevole affidamento sulla commissione dell’illecito, dovendo il giudice eliminare prima dal novero delle ipotesi quelle meno probabili e poi scegliere tra quelle probabili l’ipotesi che abbia ricevuto il maggior grado di conferma secondo un ragionamento di tipo inferenziale (ossia mediante un processo logico-cognitivo che consente di ricavare una conclusione da premesse conosciute), in definitiva utilizzando il criterio del “più probabile che non” integrato dal confortevole convincimento guidato dal principio della probabilità prevalente (vedasi da ultimo CFA SU. FIGC, decisione 9.2.2026 n. 88).

2. Questo convincimento si fonda sull’esame delle risultanze obiettive dell’indagine, documenti ed audizioni comprese e sulla loro più logica interpretazione secondo canoni ermeneutici corretti.

2.1. Giova premettere una sintetica ricostruzione dei fatti che differiscono solo in ordine alle causali che giustificano l’esistenza di due contratti di co.co.co entrambi timbrati ed apparentemente sottoscritti dalle parti a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro. La richiesta di tesseramento inviata alla LND è stata firmata digitalmente dal dirigente del sodalizio signor Antonello Frongia in data 28.8.2025, alle ore 10.38 e risulta validata dalla LND in data 1.9.2025, ore 9.03. Il contratto di co.co.co portante l’importo di Euro 5.000,00= è stato firmato digitalmente dal signor Frongia in data 28.8.2025 alle ore 10.38 e risulta validato in data 1.9.2025 alle ore 9.03, per la durata di mesi 10 e scadenza il 30.6.2026.

Nel ricorso presentato dal signor Alessio Marangon al Collegio Arbitrale LND è allegato un secondo contratto di co.co.co., datato 1.9.2025, riportante la somma di Euro 9.800,00=, con la medesima scadenza, con impresso il timbro della società Città di Cagliari e sopra una firma illeggibile.

Tale contratto non è stato depositato se non assai tardivamente a seguito dei vari contenziosi tra le parti.

2.2. Orbene, il Presidente del sodalizio, assunto all’epoca come soggetto informato sui fatti, non solo confermava l’esposto che ha dato origine al procedimento, ma anche la falsità del secondo contratto depositato dal calciatore, precisando che non vi sarebbero stati accordi ulteriori e diversi rispetto a quello depositato e che l’unico beneficio aggiuntivo fornito dalla società sarebbe stato l’alloggio gratuito e che aveva raggiunto l’accordo con un procuratore sportivo, tale signor Alves Jonatas Josè, detto Batata, al quale non avrebbe corrisposto alcun compenso, ritenendo che fosse stato pagato dal signor Marangon. A suo dire la falsità del secondo contratto da Euro 9.800,00= sarebbe emersa dalla mancanza del timbro della LND e della firma digitale, non sarebbe stato depositato nei successivi 30 giorni, le firme in calce non sarebbero state le sue con richiesta di perizia calligrafica, non sapeva spiegarsi la presenza del timbro della società se non per qualche creazione informatica e riteneva che sarebbe stato redatto per carpirgli denaro.

2.3. Il signor Marangon, sentito a sua volta, respingeva le accuse di falso rivolte al contratto 1.9.2025 dallo stesso inviato al Collegio Arbitrale sostenendo che ad inizio agosto sarebbe stato contattato da tale signor Alves (noto come Batata), emissario del presidente Agus che aveva poi direttamente concordato il suo trasferimento dal Torrita Siena alla Città di Cagliari, accordandosi per un compenso di Euro 1.400,00= netti al mese, che in data 28.8.2025 il dirigente Marco Ghisu gli aveva inoltrato sull’applicativo Whatsapp un contratto portante l’importo di Euro 5.000.00= da firmare ch’egli aveva firmato fidandosi della promossa che appena giunto in Sardegna sarebbe stato sottoscritto altro contratto riportante la somma concordata di Euro 9.800,00=, cosa che sarebbe avvenuta in data 1.9.2025 tramite contratto già timbrato e firmato consegnatogli dal dirigente Antonello Frongia, che il giorno successivo avrebbe scritto al Presidente perché l’importo di Euro 9.800,00= non corrispondeva a Euro 1.400,00= per 8 mesi, sentendosi rispondere che tale compenso mensile valeva per 7 mesi e cioè sino a fine marzo 2026, che aveva inviato in data 29.10.2025 un esposto alla Procura Federale e depositato una querela per calunnie contro il signor Alessandro Agus e per truffa contro ignoti qualora il contratto dell’1.9.2025 avesse contenuto firme apocrife, che era inverosimile la sua disponibilità a percepire la sola somma di Euro 5.000,00= per giocare a Cagliari, visto che nelle sue ultime due stagioni aveva rispettivamente percepito la somma di Euro 8.800,00= dal Prato Calcio a 5 e di Euro 13.600,00=, oltre alloggio, dal Torrita Calcio a 5.

2.4. Senonché nel contrasto tra le due versioni, quella fornita dal calciatore risulta suffragata da plurimi elementi probatori acquisiti agli atti, oltre che da gravi e concordanti indizi che la rendono credibile o comunque altamente verosimile.

Per l’insieme degli stessi, che di seguito si esamineranno, il Collegio ritiene provata la circostanza che il Presidente del sodalizio abbia voluto e oncorda o di stipulare due con ratt sportivi: l’uno per un importo inferiore destinato ad essere depositato in unione alla domanda di tesseramento ed a essere validato dalla LND e l’altro per l’importo realmente concordato destinato a rimanere nella disponibilità delle parti, da eventualmente utilizzare alla bisogna.

Il primo di tali contratti è affetto da simulazione relativa in ordine al compenso pattuito, mentre il secondo è quello dissimulato, corrispondendo a quello voluto dalle parti e avente gli stessi requisiti di sostanza e di forma, destinato ad essere l’unico efficace tra le stesse ed a vincolarle in caso di disaccordo e/o di inadempimenti.

2.5. A suffragio di questo convincimento depongono:

- lo screenshot del messaggio Whatsapp del 3 agosto 2025, indirizzato dal signor Alessandro Agus al signor Alves (alias Batata), che ha pacificamente intermediato l’accordo per il tesseramento del signor Marangon, ove si legge testualmente: “Per Marangon io direi così: 1400 per mesi giocati ok Premi no perché con squadra forte è normale sarebbe facile vincere. Biglietto per Natale ok ovviamente inteso che non ci siano impegni di campionato o altro giusto? Però faccio questo sforzo dell’ingaggio ma vorrei chiudere oggi”, cosa avvenuta almeno a livello verbale con l’accettazione della proposta riferita dal signor Alves al presidente signor Agus;

- lo screenshot del messaggio Whatsapp del 2.9.2025, giorno successivo a quello nel quale il dirigente signor Frongia ebbe a consegnare al calciatore il contratto dell’1.9.2025, con timbro del sodalizio e firma in calce portante il compenso di Euro 9.800,00=, indirizzato dal signor Marangon al signor Alessandro Agus del seguente tenore letterale: “Alessandro buongiorno non so se ti ha già scritto Batata, ma ho visto il contratto che mi ha dato ieri, ti volevo dire che manca 1 mese alla cifra che avevamo stabilito Perché io ero d’accordo per 8 mesi e non 7. Fammi sapere grazie”. La lamentela riguarda pacificamente la circostanza che l’importo di Euro 9.800,000 diviso quello mensile di Euro 1.400,000, equivale a 7 mesi.

A tal proposito il Presidente del sodalizio, il giorno dopo, replica testualmente: “ Ciao Alessio no l’accordo era mesi giocati ed il campionato finisce il 31 marzo per quello”. Inutile sottolineare la palese efficacia confessoria di questi due messaggi di provenienza del legale rappresentante del sodalizio che consentano di confermare all’esistenza dei due contratti ed in particolare del “vero” contratto (dissimulato) stipulato tra le parti prima verbalmente ad inizio agosto 2025 e poi consacrato per iscritto in data 1.9.2025, diverso nell’importo da quello validato;

- lo screenshot del messaggio Whatsapp del 28.8.2025 inoltrato dal dirigente Marco Ghisu al calciatore al quale allega il contratto sportivo con il compenso di Euro 5.000,00= ed il tesseramento  con l’invito a restituirli firmati, al quale il signor Marangon replica testualmente: “Dovrei avere anche l’altro contratto con la cifra vera. O me lo date quando vengo giù. Perché questo è quello che depositano. Giusto? Al che il dirigente risponde sempre testualmente: “Il presidente conferma che quello lo facciamo come arrivi”. Il contratto “vero” è palesemente quello dissimulato, portante l’importo di Euro 9.800,00= non a caso consegnato dal dirigente Frongia l’1.9.2025, già compilato in ogni sua parte al calciatore;

- la dichiarazione inviata via e.mail l’8.1.2026 dal signor Antonello Frongia, non più tesserato dall’1.10.2025, alla quale ha allegato uno screenshot dell’1.9.2025 relativo ad una conversazione intercorsa tra lo stesso ed il presidente della società Città di Cagliari avente ad oggetto il contratto del signor Marangon, arrivato a Cagliari tramite il suo “procuratore” Batata e la trascrizione di 4 brevi messaggi vocali che hanno fatto seguito. Nel primo si legge testualmente: “Ale stasera stampo il contratto con tutta la cifra per Marangon la vuole. Depositiamo quella da 5.000” al che il signor Alessandro Agus replica “ Si lui vuole quella da 5.000”, cui seguono i seguenti messaggi vocali. Dal Frongia al Presidente “No, non hai capito. Ale depositiamo quello da 5000 però lui vuole in mano quello dove c’è tutta la cifra… capito… a titolo di scrittura privata...capito?” ed ancora “e tutta la cifra, quant’era, te la ricordi tu?”. Al che il signor Agus replica testualmente “ 1400 per sette mesi. Ma non serve a un cazzo. Vale quella depositata” ed il signor Frongia, avuta questa risposta, scrive “Si, no, lui lo vuole soltanto per tranquillità capito non gliene fotte niente” cui replica il signor Agus “Si, ma ...non ha senso comunque si...si fa tranquillamente...non è un problema ma non conta niente”.

Tutti i documenti citati, per quanto acquisiti dalla Procura Federale e conosciuti ai deferiti, non risultano affatto contestati e si possono dare pacificamente come ammessi.

2.6. I tentativi dei deferiti di sostenere l’esistenza e la validità del solo contratto datata 18.8.2025, in realtà depositato dieci giorni dopo in LND e validato, oltre che contrastare clamorosamente con quanto sopra evidenziato, non sono in grado di sortire esiti.

Ed invero:

- la tesi difensiva dell’unicità del contratto sportivo in quanto l’unico beneficio aggiuntivo rispetto al contratto depositato sarebbe quello dell’alloggio che, se non ritenuto di gradimento dal calciatore Marangon, avrebbe comportato un aumento del compenso a Euro 9.800,00=, non trova alcun appiglio né nel contratto depositato né nei documenti sopra esaminati né nelle testimonianze assunte;

- quella per la quale il calciatore Marangon ha preteso il secondo contratto “solo come garanzia” non solo non traspare dalle comunicazioni del signor Frongia che hanno ben altro significato, ma neppure sarebbe coerente con la prima tesi, atteso che il giorno 1.9.2025 il signor Marangoni era già a Cagliari dal giorno prima e quindi aveva già ragionevolmente visto l’alloggio messogli a disposizione e pertanto la causale della richiesta del contratto non poteva certo essere quella di permutare l’alloggio in comodato con un canone locatizio di un appartamento alternativo;

- l’eventuale apocrifia della firma del presidente sul secondo contratto consegnato dal signor Frongia in data 1.9.2025, previa autorizzazione del signor Alessandro Agus, al calciatore Marangon, recante il compenso di Euro 9.800,00=, non avrebbe rilevanza alcuna, trattandosi di un testo che riporta la somma mensile concordata e che proviene dalla società, che se ne deve assumere la paternità anche in ragione dell’affidamento de erm nato;

- le vicende relative ai ricorsi al Collegio Arbitrale della LND promossi dal calciatore Marangon non sono rilevanti in ragione dell’autonomia fra gli organi e delle rispettive competenze compreso la rinunzie (peraltro segnalandosi che le sorti del secondo ricorso non risultano documentate) ed altrettanto dicasi per le reciproche denunce-querele tra i signor Agus e Marangon, che a quel che risulta non sono state risolte da sentenze neppure di primo grado;

- la scelta dei signori Marangon e Alves (c.d. Batata) di patteggiare la sanzione ex art. 126 CGS  in relazione alle incolpazioni ipotizzate a loro carico nell’avviso di conclusione delle indagini non è sindacabile così come la loro condivisa scarsa credibilità in ordine al soggetto che abbia per primo coinvolto il signor Alves nelle vesta di agente del calciatore;

- la testimonianza del signor Marco Ghisu, team manager della società Città di Cagliari, non presenta alcuna utilità (non conferma affatto le tesi del signor Agus, riportandole solo de relato, in quanto è lo stesso a dichiararsi estraneo agli accordi che hanno portato al tesseramento del calciatore Marangon, negando di conoscere anche il signor Alves (detto Batata), riferendo che la trattativa era stata condotta dal presidente e dal dirigente Antonello Frongia. Il suo ruolo era stato solo quello di trasmettere la domanda di tesseramento ed il primo contratto del 28.8.2025 per raccoglierne la firma, non essendo a conoscenza di altro importo concordato, pur avendo sentito dell’esistenza di un contenzioso tra la società ed il calciatore in merito ad un secondo contratto con compenso di Euro 9.800,00=. Non sa spiegare la ragione per la quale il calciatore Marangon gli avesse chiesto per messaggio di ricevere il contratto con la cifra “vera”, se non limitarsi a riferire ciò che gli aveva detto il presidente. Neppure è a conoscenza della circostanza che dopo l’arrivo a Cagliari qualcuno avesse consegnato questo secondo contratto al signor Marangon, limitandosi a precisare che, presa visione dell’appartamento, il calciatore si era detto soddisfatto alla presenza di due altri tesserati (i signor Giacomo Ruzzu e Luca Ruggiu), rendendo ulteriormente ingiustificata rispetto alla tesi del signor Agus la richiesta del secondo contratto vero.

2.7. I deferiti, sin dalla memoria difensiva presentata in data 12.2.2026 dopo la comunicazione dell’avviso di conclusioni di indagini, come in quella depositata per l’odierna udienza, hanno insistito affinché la Procura Federale ed ora il Collegio assumesse le testimonianze dei calciatori signori Giacomo Ruzzu e Luca Ruggiu, che sarebbero stati “sempre presente ai fatti”, non specificatamente descritti ed ora insistono nuovamente per tali audizione definendo “inspiegabile” la loro omissione.

Così opinando gli stessi non considerano che la testimonianza avanti agli organi di giustizia è uno strumento eccezionale, come desumibile dai caratteri di celerità ed informalità del procedimento e dall’espressione presente all’interno dell’art. 60 CGS “necessità di provvedere”, potendo diversamente determinare un rallentamento del procedimento sportivo. Fra l’altro in tema di ammissibilità della testimonianza, con riferimento ai fatti da provare ed alle caratteristiche dei capitoli di prova, l’ordinamento sportivo deve conformarsi a quanto disposto dalla S.C., visto il richiamo dell’art. 2 CGS Coni. Il capitolo di prova, ai sensi dell’art. 244 c.p.c., deve chiarire al Giudice i fatti e non limitarsi a valutazioni (CFA-S.U. 31.1.2022 n. 64). Nel caso di specie la prova richiesta non è palesemente ammissibile atteso che in violazione al disposto di cui all’art. 60, comma 2, neppure sono stati articolati i capitoli di prova da sottoporre ai testi, qualora ritenuti rilevanti e comunque gli stessi non hanno pacificamente partecipato alle trattative negoziali, così da rendere superflua la loro audizione.

2.8. Anche la richiesta dei deferiti di ammettere una consulenza grafologia sulle firme apparentemente apposte dal signor Alessandro Agus sull’ultima pagina del contratto datato 1.9.2025, quello con il compenso di Euro 9.800,00= è irrilevante. Infatti tale contratto è stato redatto dal sodalizio sportivo e consegnato spontaneamente dal suo team manager al signor Alessio Marangon, su disposizione del presidente stesso ed in adempimento di un preciso obbligo assunto ed il calciatore ha fatto affidamento sulla veridicità e genuinità dello stesso, non a caso servendosene alla bisogna, vista la sua efficacia giuridica tra le parti.

La circostanza che il contratto possa esser stato firmato da soggetti terzi diversi dal legale rappresentante non escluderebbe la responsabilità derivante da tale affidamento cagionata dal deferito, al punto che lo stesso signor Alessandro Agus ne appare consapevole e per quanto in possesso di tale contratto da lungo tempo, non ha neppure ritenuto utile procurarsi una consulenza grafologica di parte.

3. Così motivate le ragioni della fondatezza del deferimento, risulta provato nel senso sopra illustrato che il signor Alessandro Agus, nella sua veste di Presidente del sodalizio, abbia violato i principi generali di lealtà, correttezza e probità sia in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, CGS per non aver svolto le attività attinenti al trasferimento ed al tesseramento di un calciatore in modo conforme alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe in ragione della stipulazione di un duplice contratto sportivo, uno formale, depositato e validato, affetto però da simulazione relativa con riguardo al compenso ed uno dissimulato portante un maggior compenso, efficace inter partes sia all’art. 94, comma 1a, NOIF che vieta gli accordi che prevedono compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale, ipotesi cui è assimilabile la pattuizione di parte del compenso “in nero”.

Inoltre è altrettanto pacifico che il signor Alessandro Agus, sempre in violazione dei principi di cui al citato art. 4, comma 1, CGS, si sia avvalso dell’intermediazione del signor Alves Jonatas Josè (detto Batata), come risulta dal messaggio del 3.8.2025 e comunque abbia svolto con lo stesso la trattativa sino al raggiungimento dell’accordo anche economico non per propria scelta ma per imposizione del calciatore Marangon, come confessato dal presidente nell’audizione del 27.11.2025, non iscritto nel Registro degli Agenti Sportivi della FIGC. A tal proposito non ha alcuna rilevanza che l’intervento del signor Alves (detto Batata) sia stato ragionevolmente provocato dal calciatore Marangon, suo amico personale e compagno di squadra nell’annata precedente e che il sodalizio non gli abbia versato alcun compenso, ma semplicemente che la società Città di Cagliari l’abbia tollerato, usufruendone durante la trattativa negoziale.

4. Il Collegio, samina i atti e documenti rela iv al signor Alves, al fine di far reprimere eventuali illeciti disciplinari estranei a quello patteggiato, trasmette gli atti alla Procura Federale per verificare se lo stesso svolga tutt’ora, senza averne titolo, funzioni di agente sportivo di calciatori.

5. Passando al versante sanzionatorio, il Collegio ritiene eccessiva e sproporzionata la richiesta formulata nei confronti del signor Alessandro Agus anche solo in ragione della circostanza documentale che la stessa Procura Federale, in occasione dell’accoglimento del patteggiamento ex art. 126 CGS con il calciatore Marangon, aveva ritenuta congrua una sanzione base di 4 giornate di squalifica a fronte della contestazione di ipotesi di illecito in gran parte sovrapponibili. A quelle ascritte al presidente. Orbene pur tenendo in debito conto che la richiesta di formalizzare il contratto simulato del 18.8.2025 proviene dal presidente e non dal signor Marangon (che pure l’ha firmato) e del diverso ruolo svolto dai due nell’ambito dell’ordinamento sportivo, si ritiene equa e proporzionata al disvalore delle condotte l’irrogazione della sanzione di mesi due di inibizione.

6. Il Collegio, invece, condivide la richiesta sanzionatoria dell’ammenda di Euro 600,00= in capo al sodalizio sportivo che, nel caso di specie, risponde a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, CGS per le condotte rispettivamente ascritte al presidente signor Alessandro Agus ed al calciatore signor Alessio Marangon.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Alessandro Agus, mesi 2 (due) di inibizione;

- alla società SSD Città di Cagliari ARL, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Trasmette gli atti alla Procura Federale perché verifichi se il sig. Alves Jonatas Josè svolga tuttora, senza averne titolo, funzioni di agente sportivo di calciatori.

 

IL RELATORE                                                 IL PRESIDENTE

Maurizio Lascioli                                                    Carlo Sica

 

Depositato in data 29 aprile 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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