F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0184/CSA pubblicata del 15 Aprile 2026 –A.S.D. Motorscar Brindisi C5

Decisione/0184/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0224/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente

Lorenzo Attolico - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0224/CSA/2025-2026, proposto con procedimento d’urgenza dalla società A.S.D. Motorscar Brindisi C5 in data 27.02.2026,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque, di cui al C.U. n. 692 del 20.02.2026;

visto il reclamo ed i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all'udienza del 10 aprile 2026, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Lorenzo Attolico.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La A.S.D. Motorscar Brindisi proponeva reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di Euro 200,00 inflittale dal Giudice Sportivo Nazionale della Divisione Calcio a Cinque (C.U. n. 692 del 20.02.2026), in relazione alla gara del 17 febbraio 2026 con la Duelle Futsal Cetraro.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo così motivava il provvedimento: "Perché propri sostenitori dopo il termine dell'incontro, all'uscita dell'impianto di gioco, partecipavano ad una rissa con sostenitori della squadra avversaria caratterizzata da reciproci spintoni, che si protraeva per diversi minuti, costringendo il Commissario di Campo a far intervenire le forze dell'ordine sul posto per far cessare i tafferugli".

La reclamante, con il reclamo introduttivo, chiedeva la revoca dell'ammenda.

A sostegno della propria domanda, la reclamante, in estrema sintesi, sosteneva che, nella fattispecie in esame, non fosse possibile riferire "di tafferugli tra tifoserie, né di responsabilità imputabile alla Motorscar Brindisi per disordini o comportamenti violenti dei propri sostenitori. Le risultanze testimoniali" delineavano "invece un episodio di aggressione unilaterale ai danni di due dirigenti della società ospitata".

All'udienza del 6 marzo 2026, questa Corte, preso atto dell'esposto inviato alla Procura federale, rinviava a nuovo ruolo in attesa dei relativi esiti e, successivamente, preso atto dei tempi troppo dilatati per le nuove indagini da parte della Procura, fissava una nuova udienza per l'esame del reclamo e la decisione.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 10 aprile 2026, nessuno compariva per la reclamante.

Il reclamo veniva, quindi, trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte dalla reclamante, ritiene che il reclamo debba essere accolto.

Dall'esame del verbale del Commissario di Campo, si deduce che, in realtà, non vi sarebbero stati reali tafferugli tra le tifoserie, ma solo un contatto non violento concretizzatosi in alcune spinte.

Né tantomeno è possibile definire, come ha fatto il Giudice Sportivo, l'episodio come una rissa, che, come è noto, si verifica solo con uno scambio volontario, reciproco e contestuale, di più atti di violenza fisica tra almeno tre persone, tutti diretti ad arrecare un'offesa agli altri corrissanti, e da cui derivi un concreto pericolo per la vita o per l'integrità personale dei corrissanti stessi o di terzi estranei.

Orbene, nella specie, le semplici spinte registrate dal Commissario di Campo non possono certo, a parere di questa Corte, essere definite atti di violenza diretti a creare un'offesa con concreto pericolo per la vita o anche solo per l'integrità personale degli aggrediti.

In altre parole, nel caso in esame non sembrano sussistere elementi sufficienti a comminare sanzioni nei confronti della reclamante.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, annulla la sanzione.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Lorenzo Attolico                                                   Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it