F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0196/CSA pubblicata del 23 Aprile 2026 –società ASD Unipomezia – calc. Valle Federico
Decisione/0196/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0274/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente
Andrea Galli - Componente (Relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0274/CSA/2025-2026, proposto dalla società ASD Unipomezia in data 31.03.2026;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 101 del 24.03.2026;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10.04.2026, l’Avv. Andrea Galli e udito l'Avv. Francesco Casarola per la reclamante;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La ASD Unipomezia ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla società e ad un proprio tesserato dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 101 del 24.03.2026), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone F, Ostia Mare Lido calcio/Unipomezia 1938 del 22.03.2026.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla reclamante la sanzione dell’ammenda di Euro 2.500,00 e diffida “Per avere propri sostenitori in campo avverso, lanciato all'indirizzo di un A.A. - al 41 del primo tempo 5 sputi che lo attingevano dietro la spalla al collo e 3 getti d'acqua che lo colpivano alla testa. - al 47 del secondo tempo 4 sputi e 2 getti d'acqua che lo attingevano alla spalla e alla testa (R A)” nonché della squalifica per sei gare effettive al proprio tesserato Valle Federico perché “A gioco fermo, con atteggiamento minaccioso poneva le mani al collo di un calciatore avversario, si rendeva necessario l'intervento dei propri compagni di squadra e avversari che lo trattenevano a fatica. Alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara”.
La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo, rappresentando, per quanto concerne la sanzione dell’ammenda e diffida, che i comportamenti ascritti ai propri sostenitori si sono verificati nel settore loro riservato nel campo avverso (settore ospiti), ove la Unipomezia non poteva avere alcun controllo organizzativo diretto, la cui gestione e sorveglianza, infatti, era di competenza della società ospitante e degli organi di pubblica sicurezza competenti. In ordine alla squalifica del calciatore Valle Federico la società ha sostenuto che la decisione impugnata si fondi su un'erronea qualificazione giuridica della condotta materiale posta in essere dal tesserato, che, al contrario, presenterebbe gli indici tipici della più mite condotta gravemente antisportiva ex art. 39 CGS, in quanto il gesto è stato unico e di brevissima durata, interrotto immediatamente dall'intervento spontaneo dei compagni di squadra e degli stessi avversari, non essendosi, altresì, verificate conseguenze lesive di alcun tipo, in quanto, in particolare, la presa al collo sarebbe avvenuta senza stringimento, senza colpi e senza strattoni idonei a cagionare lesioni. L'espressione "Sei scarso veramente scarso" pronunciata dal calciatore Valle alla notifica del provvedimento disciplinare, inoltre, costituirebbe una mera critica all'operato arbitrale percepito come inadeguato, e non un'aggressione verbale alla persona del Direttore di gara.
La reclamante ha concluso chiedendo, in via principale, l'annullamento dell'ammenda, e in via subordinata la sua significativa riduzione, nonché, in ogni caso, la revoca della diffida. Circa la squalifica inflitta al calciatore Valle ne ha chiesto la riduzione a n. 2 giornate effettive di gara.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 10 aprile 2026 è comparso, per il reclamante, l’Avv. Francesco Casarola, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, unicamente in relazione alla sanzione della diffida inflitta alla società.
Occorre osservare che dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta quanto segue.
REFERTO ARBITRO: ESPULSIONE CALCIATORI - 2 Tempo Regolamentare 45 + 2' 10 - VALLE FEDERICO: A gioco fermo, si avvicina a un avversario con fare minaccioso e gli mette le mani al collo, i suoi compagni di squadra e gli avversari immediatamente lo dividono e lo trattengono a fatica in quanto lui cercava il contatto con questo calciatore. Alla notifica del provvedimento disciplinare mi porge la mano e mi dice le seguenti parole: Sei scarso veramente scarso.
SEGNALAZIONE ASSISTENTE DELL'ARBITRO N°1: A seguito dell'espulsione del calciatore n.23 Ippoliti Christian della società ospitata Unipomezia 1938 avvenuta al minuto 41 del 1T, ricevevo 5 sputi dietro la spalla e sul collo e successivamente mi attingevano con 3 spruzzi di acqua in testa provenienti dal settore dedicato ai sostenitori della società ospitata Unipomezia 1938. Il tutto si ripeteva al minuto 47 del 2T quando l'AE espelleva il n.10 Valle Federico dove ricevevo 4 sputi sulle spalle e 2 spruzzi d'acqua dietro la testa provenienti sempre dal settore dedicato ai sostenitori della società Unipomezia 1938.
Dagli atti ufficiali dalla gara emerge come la condotta dei sostenitori della Unipomezia si sia concretizzata in atti deplorevoli, ripetuti e reiterati - e quindi neppure in un’unica condotta continuata - in quanto posti in essere in entrambe le frazioni di giuoco (1° tempo: 5 sputi dietro la spalla e sul collo e 3 spruzzi di acqua in testa; 2° tempo: 4 sputi sulle spalle e 2 spruzzi d'acqua dietro la testa), conseguendone la congruità della sanzione dell’ammenda inflitta dal Giudice Sportivo. Questa Corte ritiene, tuttavia, di annullare la sanzione della diffida, in considerazione del fatto che il controllo della Unipomezia sulla propria tifoseria era pressoché assente in quanto trattasi di gara disputata in trasferta, non risultando, peraltro, sussistere precedenti specifici a carico della reclamante stessa.
La sanzione a carico del calciatore Valle merita conferma, in quanto la duplice condotta posta in essere dal tesserato, risulta indubbiamente irriguardosa circa l’espressione proferita nei confronti dell’Arbitro, come da costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte. In caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, infatti, l’art. 36 C.G.S. stabilisce come sanzione minima, senza distinzione tra le due tipologie, la squalifica per quattro giornate, fatta salva l’applicazione delle circostanze attenuanti o aggravanti, che non risultano sussistere nel caso di specie. Detta norma - modificata con Com. Uff. F.I.G.C. n. 165/A del 20.04.2023 - è infatti indice della precisa volontà del codificatore sportivo di punire in forma particolarmente severa gli atteggiamenti inappropriati in danno degli Ufficiali di gara, attraverso un sensibile aggravamento della previgente sanzione minima (squalifica per due giornate).
Il gesto concretizzatosi nel mettere le mani al collo dell’avversario, che ha indotto i propri compagni di squadra e gli avversari a intervenire immediatamente per dividere il calciatore Valle e trattenerlo, seppur a fatica, nel tentativo dello stesso di continuare a cercare il contatto con l’altro calciatore, integra una condotta quanto meno gravemente antisportiva, cui consegue l’irrogazione della sanzione minima di due giornate di squalifica, come presumibilmente ritenuto dal Giudice di prime cure, considerato anche che dal referto non risulta perfettamente comprensibile l’intensità del gesto.
Ne consegue l’accoglimento parziale del reclamo interposto unicamente cica l’annullamento della diffida.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, ridetermina la sanzione a carico della società nella sola ammenda di € 2.500,00.
Conferma nel resto.
Dispone la restituzione di un solo contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
