F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0203/CSA pubblicata del 4 Maggio 2026 –sig. Enrico Bonzanini
Decisione/0203/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0293/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Savio Picone - Vice Presidente
Roberto Benedetti - Componente (Relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0293/CSA/2025-2026 proposto dal sig. Enrico Bonzanini per la riforma della decisione del Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. uff. n. 92/DIV del 20/04/2026;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 24/04/2026, tenutasi in videoconferenza, il dott. Roberto Benedetti e uditi l’avv. Matteo Sperduti e il Sig. Enrico Bonzanini;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con il reclamo proposto Il sig. Enrico Bonzanini, assistito e difeso dall’avv. Matteo Sperduti del Foro di Trento, contesta la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Comunicato Ufficiale n. 92/DIV del 20/4/2026, concernente l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell’ambito federale fino al 30 aprile 2026, quale dirigente espulso a seguito del comportamento tenuto in occasione della gara Carpi – Forlì disputata il giorno 18/04/2026.
Dal referto arbitrale si apprende che al 2° tempo regolamentare min. 45+4 il dirigente (altro) sig. Enrico Bonzanini è stato espulso perché ha usato “un linguaggio o gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi durante la revisione, nonostante il richiamo, continuava a dire che roba è cosa state facendo? Ma come fate? A fine gara chiedeva scusa”.
Sostiene il reclamante che la condotta da lui posta in essere deriva soprattutto quale conseguenza dei comportamenti esternati dai dirigenti e dallo staff tecnico della squadra avversaria (Forlì) i quali, per tutto il secondo tempo, hanno continuato a protestare ed anche a rivolgere espressioni ed epiteti poco gradevoli verso la panchina del Carpi.
Questo ha evidentemente determinato in lui una condotta poco consona e nello specifico al 49° del secondo tempo in occasione della seconda chiamata FVS di AC Carpi, come si legge nel testo del Comunicato impugnato, poiché nonostante l’allontanamento di n. 2 componenti della panchina del Forlì, permaneva un clima unilaterale di costante offesa e provocazione, come certificato dalle motivazioni che in precedenza avevano comportato l’allontanamento dei tesserati del Forlì (sigg. Filippo Di Leo e Alessandro Miramari, poi sanzionati rispettivamente con due ed una giornata di squalifica), riportate nel referto arbitrale.
Fa presente che per tutto il secondo tempo ha a più riprese controllato la propria panchina al fine di evitare ed impedire risposte alle provocazioni subite e che, fin nell’immediatezza dei fatti, ha compreso l’errore e presentato le proprie scuse alla classe arbitrale che benevolmente ha accettato le stesse evidentemente comprendendo il contesto nel quale la specifica protesta era scaturita. Si duole che tale circostanza non sia stata a considerata dal Giudice Sportivo al fine di qualificare l’azione e la relativa sanzione.
Con il suo ricorso, il sig. Bonzanini intende presentare ulteriormente le scuse con l’annessa richiesta di una riduzione della sanzione, da equiparare alla minor sanzione comminata al Sig. Miramari, per poter rappresentare la società all’assemblea di Lega che si svolgerà in data 28/4/2026. Oltretutto, gli preme precisare che vi è stata una diversificazione di sanzione tra la sua condotta, che comunque rientra entro certi canoni, sanzionata con l’inibizione a tempo per 10 giorni, e quella del sig. Miramari che invece ha preso una sola giornata di squalifica. In questo senso, le due fattispecie sono sicuramente differenti e sembra più grave quella inflitta a lui. Di fatto, la Corte tenuto conto di questo parametro potrebbe pareggiare o comunque ridurre la sanzione nei limiti di una sola giornata (o anche al di sotto dei limiti edittali) anche al reclamante.
Conclude chiedendo: “Piaccia a codesta Ill.ma Corte Sportiva d’Appello Nazionale in riforma della delibera impugnata così giudicare nel merito: In via principale: previo accertamento e contestualizzazione dei fatti di causa, riformare la sanzione dell’inibizione fino al 30 aprile 2026 riducendola anche ad una sola giornata di squalifica o, comunque al di sotto del minimo edittale”.
All’odierna udienza sono intervenuti il reclamante ed il suo difensore, che si sono riportati al reclamo presentato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è da ritenersi infondato e va quindi respinto per i motivi di seguito esposti.
La sanzione inflitta dal Giudice sportivo scaturisce dal referto arbitrale che attesta una condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara, contestandone l’operato, che ha comportato anche l’espulsione per proteste dell’odierno reclamante al termine della gara Carpi – Forlì del giorno 18/04/2026. Il comportamento tenuto dal sig. Bonzanini nella circostanza è pertanto ascrivibile alla violazione dell’art. 36 del C.G.S. che punisce le condotte ingiuriose e/o irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara.
Non appare pertinente, peraltro, il richiamo fatto dal Giudice sportivo al comma 1, lettera a) dell’art. 36 in quanto concernente le infrazioni commesse da calciatori e tecnici, mentre il sig. Bonzanini è qualificato come dirigente addetto all’arbitro e quindi la sua condotta è certamente riconducibile al comma 2 dello stesso art. 36, riferito appunto a dirigenti e soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 C.G.S., responsabili delle infrazioni ivi indicate, commesse in occasione o durante la gara, sanzionabili con almeno due mesi di inibizione, quale minimo edittale, a fronte invece della squalifica per 4 giornate o a tempo determinato prevista dal comma 1, lettera a), per calciatori e tecnici.
La differenza è particolarmente significativa ai fini dell’individuazione della sanzione minima edittale applicabile, stabilita come ricordato in mesi 2 di inibizione dal secondo comma, prescrizione che preclude a questa Corte ogni più favorevole valutazione della vicenda, pur ricorrendo nel fatto una forma di protesta contenuta nei modi e nelle parole proferite, con successive scuse, come riportato nel referto arbitrale.
A ciò si aggiunga che il sig. Bonzanini risulta essere stato di recente inibito a tempo per analogo comportamento scorretto nei confronti dell’arbitro e questa Corte ha respinto il suo reclamo con decisione n. 0150/CSA-2025-2026 del 23/02/2026.
Ne consegue la conferma della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, in quanto comunque di gran lunga inferiore al minimo edittale di due mesi di inibizione da assumere correttamente a riferimento sanzionatorio della fattispecie.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Benedetti Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
