F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0204/CSA pubblicata del 6 Maggio 2026 –società Atalanta Bergamasca Calcio s.r.l.- calciatore Relja Obric

Decisione/0204/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0285/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Savio Picone - Vice Presidente

Paolo Del Vecchio - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

Roberto Benedetti - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 0285/CSA/2025-2026 proposto dalla società Atalanta Bergamasca calcio s.r.l. e dal calciatore Relja Obric per la riforma della decisione del Giudice sportivo Nazionale presso la Lega PRO di cui al Com. uff. n. 87/DIV del 9.4.2026;

Visto il reclamo;

Visti tutti gli atti della causa;

sentito l’arbitro; sentiti l’avv. Gian Pietro Bianchi e il dott. Umberto Marino, direttore generale della società Atalanta Bergamasca Calcio s.r.l.; relatore nell'udienza del giorno 24/04/2026 l’avv. Paolo Del Vecchio.

RITENUTO IN FATTO

La società e il calciatore hanno proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore Relja Obric in relazione alla gara Atalanta U23 - Cavese dell’8.4.2026 “per avere al 15’ minuto del primo tempo tenuto una condotta non corretta, antisportiva e violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a seguito di un calcio d’angolo, dopo che il pallone era stato calciato via, si spintonava con questi e gli sferrava un calcio all’altezza degli stinchi, senza arrecargli conseguenze.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. misura della sanzione in applicazione dell’art. 4, 38, e 39 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto perpetrato con il pallone lontano e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario ostative alla ripresa del gioco”.

Tale sanzione si fonda sul referto arbitrale in cui la condotta di Obric, dopo essere stata catalogata come “violenta”, veniva così sintetizzata: “…a seguito di calcio d’angolo, il giocatore 19 (Obric, ndr) dopo che il pallone era stato calciato via, si spintonava con un giocatore avversario fino a quando non gli sferrava un calcio sugli stinchi, non recando danno fisico”.

Sentito l’arbitro e il legale dei reclamanti nonché il direttore generale della società, e previa discussione, il reclamo è stato trattenuto in decisione all’udienza del 24 aprile 2026.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via del tutto preliminare, i reclamanti eccepiscono un’errata qualificazione della condotta in esame da parte del Giudice di prime cure che avrebbe richiamato sia l’art. 38 C.G.S., (Condotta violenta dei calciatori) che l’art. 39 (Condotta gravemente antisportiva).

L’art. 38 C.G.S., in effetti, si riferisce agli atti di condotta violenta e non antisportiva. In particolare, per condotta violenta si intende un comportamento connotato da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che la subisce. Si tratta in altri termini di azione caratterizzata da un’accentuata, volontaria aggressività volta a ledere l’altrui persona” (Corte Sportiva d’Appello nazionale, II sez. decisione m. 170/CSA/2025-2026). E ancora prima questa Corte si era pronunciata sulla condotta violenta come quella che “…che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri” (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

In caso di condotta violenta del tesserato la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate.

Tale condotta si distingue dalla meno grave condotta antisportiva, con cui sono identificati i falli, gli atti, i gesti o i comportamenti compiuti dai calciatori e contrari allo spirito del gioco.

Per quest’ultima fattispecie il C.G.S., all’art. 39, comma 1, dispone che “Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate”.

Invero la condotta in esame si pone “al limite” tra le due fattispecie e, in presenza di un referto arbitrale che parla di “condotta violenta”, appare comprensibile che anche il giudice di prime cure abbia ritenuto preferibile propendere per la sanzione delle tre giornate di cui all’art. 38, nonostante una copiosa giurisprudenza in materia, in base alla quale sono state sanzionate condotte violente di ben diversa rilevanza rispetto a quella in esame.

E la lettura del Giudice di primo grado si è attenuta al referto arbitrale che, come noto, riveste fede privilegiata.

Ma proprio tale referto, al di là della qualificazione della condotta come “violenta”, ha poi di fatto “derubricato” la fattispecie proprio nella narrazione del fatto, in quanto l’arbitro ha fatto riferimento ai momenti in cui l’odierno reclamante: “…si spintonava con un giocatore avversario fino a quando non gli sferrava un calcio sugli stinchi”.

Questa Corte ha ritenuto, quindi, necessario sentire l’arbitro al fine di avere conferma della ricostruzione dei fatti.

Ebbene è emerso che il calcio negli stinchi c’è stato, ma è avvenuto al culmine di un diverbio tra i due calciatori che si spintonavano a vicenda, per cui appare con evidenza prevalente l’applicazione della fattispecie di cui all’art. 39 C.G.S., ossia della condotta gravemente antisportiva, mancando gli elementi della condotta violenta (…un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri).

Essendosi, però, verificato l’episodio, assai deprecabile, del calcio negli stinchi, seppure senza conseguenze per la prosecuzione della gara, si ritiene che la sanzione minima di due giornate debba essere applicata in toto senza alcuna ulteriore attenuante (come quelle di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) e lett. b).

La qualificazione della condotta gravemente antisportiva è, nel caso di specie, già di per sé comprensiva di ogni ulteriore forma di attenuante.

Il reclamo, appare, quindi, meritevole di accoglimento e, pertanto, la sanzione va ridotta da tre a due giornate effettive di gara, in applicazione dell’art. 39 C.G.S., stante la natura gravemente antisportiva della condotta in esame.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Paolo Del Vecchio                                                 Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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