F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0125/CFA pubblicata il 30 Aprile 2026 (motivazioni) – FC Trapani 1905 S.r.l.-Sig.ri Valerio Antonini-Vito Giacalone-Andrea Oddo-Gaetano Niscemi-PF

Decisione/0125/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0150/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Mauro Mazzoni – Componente

Gabriele Carlotti – Componente

Tommaso Mauceri – Componente

Antonino Anastasi - Componente (Relatore)

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0150/CFA/2025-2026 proposto dalla società FC Trapani 1905 S.r.l. e dai Sig.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e Gaetano Niscemi, per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 0212/TFNSD/2025-2026 del 10.04.2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore all’udienza del 23.04.2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Antonino Anastasi; sono presenti l’Avv. Paolo Rodella e l’Avv. Vincenzo Scontrino per i reclamanti, l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura federale,

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 5 marzo 2026, la Procura federale ha deferito innanzi al Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare i sigg.ri Valerio Antonini (all'epoca dei fatti amministratore unico della società F.C. Trapani 1905 S.r.l.), Vito Giacalone e Andrea Oddo (all'epoca dei fatti procuratori dotati di poteri di rappresentanza), Gaetano Niscemi (all'epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza), nonché la società F.C. Trapani 1905 S.r.l.

Il procedimento disciplinare traeva origine dalla nota della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche del 26 febbraio 2026, con la quale veniva segnalato che la società F.C. Trapani 1905 S.r.l., alla data del 16 febbraio 2026, non aveva provveduto al versamento di quota parte (IV e V tranche) delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS in scadenza rispettivamente entro le mensilità di agosto e settembre 2025 per un importo pari complessivamente a circa euro 270.900,00, entrambe oggetto del processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 stipulato con l'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Trapani, successivamente divenuto atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025, notificato alla società in data 20 novembre 2025.

La società, inoltre, alla medesima scadenza federale del 16 febbraio 2026, risultava aver  effettuato i pagamenti degli emolumenti netti dovuti ai tesserati e di quota parte dei contributi INPS relativi alle mensilità di luglio, agosto, novembre e dicembre 2025, per un ammontare complessivo pari ad euro 404.614,00, attraverso bonifici bancari ed addebiti su conti correnti intestati al socio Sport Invest S.r.l. ed al legale rappresentante sig. Valerio Antonini, diversi dal conto corrente intestato alla società F.C. Trapani 1905 S.r.l. e dedicato al pagamento di emolumenti e contributi previdenziali.

La Procura federale contestava pertanto: a) ai Sig.ri Antonini, Giacalone, Oddo e Niscemi la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all'art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. c), delle N.O.I.F., per il mancato versamento delle predette somme alla scadenza del 16 febbraio 2026; b) ai medesimi la violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all'art. 85, lett. C), par. V, punto 4) e par. VI, punto 5) delle N.O.I.F., per aver effettuato i pagamenti attraverso conti correnti non dedicati; c) alla società F.C. Trapani 1905 S.r.l. la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva nonché la responsabilità propria, con richiesta di applicazione della recidiva ex art. 18, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per tutti i deferiti ad eccezione del sig. Niscemi.

Con la decisione del 10 aprile 2026 qui impugnata, il Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare, ha riconosciuto la fondatezza del deferimento, irrogando le seguenti sanzioni:

- al sig. Valerio Antonini, mesi 6 di inibizione ed euro 1.500,00 di ammenda;

- al sig. Vito Giacalone, mesi 6 di inibizione ed euro 1.500,00 di ammenda;

- al sig. Andrea Oddo, mesi 6 di inibizione ed euro 1.500,00 di ammenda;

- al sig. Gaetano Niscemi, mesi 4 di inibizione ed euro 1.000,00 di ammenda;

- alla società FC Trapani 1905 S.r.l., punti 5 di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed euro 2.000,00 di ammenda.

In particolare, per quanto riguarda la Società, il Tribunale ha applicato l'art. 33, comma 4, lett. f), del Codice di giustizia sportiva, comminando 2 punti di penalizzazione per ciascuna delle due violazioni accertate per un totale di 4 punti, cui aggiungeva 1 punto per la recidiva ex art. 18, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.

Avverso la suddetta decisione, la società FC Trapani 1905 S.r.l. e i Sig.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e Gaetano Niscemi hanno proposto reclamo affidato a tre motivi, con contestuale istanza di misure cautelari ex artt. 107 e 108 del Codice di giustizia sportiva.

Con il primo motivo, i reclamanti deducono che il debito insoluto non riguarderebbe ritenute IRPEF e contributi INPS, bensì esclusivamente una posizione debitoria IVA.

Con il secondo motivo i reclamanti censurano la decisione nella parte in cui ha ritenuto irrilevante l'ordinanza cautelare della Corte di giustizia tributaria di 1° Grado di Trapani del 12 febbraio 2026, con la quale è stata sospesa in via cautelare l’efficacia dell’atto di recupero adottato dall’Agenzia delle entrate a seguito del mancato pagamento delle rate in questione.

Con il terzo motivo, i reclamanti contestano il trattamento sanzionatorio, deducendo che, alla luce delle motivazioni espresse dalla Corte federale d'appello nella decisione n. 0108/CFA-2025-2026 del 3 aprile 2026, non sussisterebbero due distinte violazioni bensì un'unica violazione, atteso che, a seguito del mancato pagamento della IV rata ed alla conseguente decadenza dal beneficio del termine, la V rata sarebbe stata «cancellata» quale scadenza autonoma, con conseguente necessità di ridurre la penalizzazione da 4 a 2 punti.

La Procura federale ha depositato controdeduzioni chiedendo l'integrale rigetto del reclamo e la conferma della decisione impugnata.

All'udienza del 23 aprile 2026, tenutasi in videoconferenza, le parti hanno ampiamente illustrato le rispettive posizioni, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo è infondato.

In via preliminare, l'istanza di misure cautelari ex artt. 107 e 108 del Codice di giustizia sportiva deve ritenersi assorbita dalla presente decisione di merito, resa in tempo utile prima della conclusione del campionato.

2. Con il primo motivo i reclamanti deducono l'errore del Tribunale nella parte in cui ha qualificato il debito residuo della società come relativo a ritenute IRPEF e contributi INPS, anziché a IVA, come invece risulta chiaramente dalla nota n. 156414 del 29 dicembre 2025 dell'Agenzia delle entrate.

In prossimità dell’udienza i reclamanti hanno poi depositato copia della cartella del 20.4.2026 emessa dall’Agenzia delle entrate dalla quale si desumerebbe chiaramente che il recupero in atto concerne omessi pagamenti IVA.

Il motivo è infondato.

La questione è stata già oggetto di plurime decisioni concordi, rese nell'ambito dei procedimenti disciplinari che hanno coinvolto i medesimi deferiti, alle quali questa Corte intende dare piena continuità.

Ed invero, questa stessa Corte, con la decisione n. 108/2025-2026 del 3 aprile 2026 (relativa alla precedente scadenza federale del 16 dicembre 2025), dopo un'approfondita ricostruzione della vicenda, ha accertato in modo inequivocabile che il debito originario della società F.C. Trapani 1905 S.r.l. derivava dall'indebita compensazione – mediante crediti IVA inesistenti di terze società  – delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi al terzo e quarto bimestre della stagione sportiva 2024/2025 (mensilità novembre-dicembre 2024 e gennaio-febbraio 2025).

Tale compensazione risultava illecita sotto plurimi profili, trattandosi di crediti IVA inesistenti, costituiti in maniera ritenuta fraudolenta, e di compensazioni operate in violazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997.

La stessa decisione ha chiarito che «l'utilizzo di un credito inesistente rende il pagamento tamquam non esset, con la conseguenza che l'obbligazione tributaria e contributiva deve considerarsi a tutti gli effetti non adempiuta», richiamando il precedente del Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 77/2025, che aveva già confermato tale ricostruzione.

Quanto alla pretesa contraddizione tra le due comunicazioni dell'Agenzia delle entrate del 29 e 30 dicembre 2025, questa Corte ha già osservato che la comunicazione del 30 dicembre 2025, emessa ad integrazione della precedente del 29 dicembre, ha espressamente ribadito e certificato che le indebite compensazioni operate con credito IVA inesistente sono state effettuate al fine di procedere al versamento di ritenute IRPEF (e relative addizionali) e contributi previdenziali, sicché i versamenti effettuati con codice tributo 6099 (IVA) non attengono ad una posizione debitoria IVA, ma rappresentano la corretta contropartita per la restituzione del corrispondente credito inesistente.

In sostanza, la questione è stata definitivamente accertata sia dalla giurisprudenza di questa Corte (CFA, SS.UU., n. 93/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 108/2025-2026) sia dal Collegio di garanzia dello sport (n. 77/2025), le cui conclusioni non possono essere sovvertite dall’ulteriore documentazione da ultimo depositata dai reclamanti.

In particolare, quanto alla cartella esattoriale del 20 aprile 2026, depositata dai reclamanti in prossimità dell’udienza, essa non vale a rimettere in discussione la qualificazione del debito già definitivamente operata.

In primo luogo, va osservato che la cartella esattoriale è atto emesso dall’Agente della riscossione sulla base del ruolo formato dall’Agenzia delle entrate: la sua intestazione formale indica il codice del tributo oggetto di recupero secondo la classifica contabile interna dell’Amministrazione finanziaria, ma non modifica la natura sostanziale dell’obbligazione originaria.

Come già chiarito nelle precedenti decisioni di questa Corte, il debito trae origine da compensazioni illecite di crediti IVA inesistenti utilizzate per estinguere obbligazioni di ritenute IRPEF e contributi INPS: il fatto che l’Agenzia delle entrate abbia proceduto al recupero mediante uno strumento formalmente intestato a IVA riflette il meccanismo tecnico-contabile della restituzione del credito inesistente, non la natura sostanziale del debito sottostante.

In altri termini, la cartella recupera il credito IVA indebitamente utilizzato in compensazione, ma la causa originaria dell’inadempimento resta il mancato versamento di ritenute IRPEF e contributi INPS, che è rimasto tale anche dopo l’emissione del processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 e del successivo atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025.

La cartella del 20 aprile 2026 è dunque un atto di riscossione consequenziale alla mancata esecuzione spontanea dell’atto di recupero, e non un documento idoneo a riqualificare retroattivamente la natura del debito originario accertato dall’Agenzia delle entrate.

Diversamente opinando, si perverrebbe alla conseguenza paradossale di consentire al debitore di mutare la qualificazione dell’inadempimento attraverso la mera produzione di un atto di riscossione successivo, in violazione del principio di stabilità degli accertamenti già definiti in sede tributaria.

La disciplina fiscale, infatti, prevede quale regola generale (art. 1, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) che i versamenti effettuati in violazione dei divieti di compensazione «si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge».

Il ravvedimento recepito nel processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 non ha evidentemente mutato la natura originaria dell'imposta oggetto di inadempimento, che è rimasta relativa a mancato pagamento di ritenute IRPEF e contributi INPS (CFA, SS.UU., n. 108/2025-2026).

Il primo motivo deve pertanto essere rigettato.

3. Con il secondo motivo, articolato in tre sottopunti, i reclamanti censurano la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso ogni rilevanza all'ordinanza cautelare della Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Trapani del 12 febbraio 2026, con la quale è stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025.

Il motivo è infondato sotto ciascuno dei profili dedotti.

In primo luogo, i reclamanti sostengono che la notifica del provvedimento cautelare, intervenuta quattro giorni prima della scadenza federale del 16 febbraio 2026, avrebbe determinato un legittimo affidamento nella non esigibilità del debito, con conseguente esclusione o quanto meno attenuazione della responsabilità disciplinare.

L'argomento non è convincente.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare nella decisione n. 108/2025-2026, non sussiste alcuna pregiudizialità tecnica tra il contenzioso tributario e il procedimento disciplinare. L'art. 85, lett. C), par. VI, punto 4bis delle N.O.I.F. si esprime in termini di «rilevanza» dell'eventuale pendenza di un contenzioso o della conseguente ordinanza cautelare, ma non dispone una automatica pregiudizialità o sospensione necessaria. Il giudice sportivo conserva il proprio pieno margine di apprezzamento delle risultanze portate alla sua attenzione, ai sensi dell'art. 57 del Codice di giustizia sportiva e nell'ambito dell'autonomia dell'ordinamento sportivo (cfr. Cass. civ., SS.UU., 13 dicembre 2018, n. 32358; CFA, SS.UU., n. 63/2022-2023).

Inoltre, come già rilevato da questa Corte, l'ordinanza cautelare della Corte di giustizia tributaria fa seguito ad un ricorso tributario proposto dalla società F.C. Trapani 1905 S.r.l. limitato alla sola misura delle sanzioni e non rivolto al debito tributario per ritenute IRPEF e contributi INPS, pacificamente ammesso come esistente. La società, anche dinanzi al giudice tributario, non ha mai negato l'an debeatur, contestandone esclusivamente il quantum con riferimento alle sanzioni.

Sotto tale profilo, il richiamo ad una avvenuta sospensione della pretesa erariale è argomento manifestamente infondato, atteso che il debito per ritenute IRPEF e contributi INPS è ancora oggi dovuto e non è in discussione (CFA, SS.UU., n. 108/2025-2026).

Quanto alla dedotta incidenza sull'elemento soggettivo, va osservato che le scadenze dettate dalla normativa federale sono tassative e non derogabili, e che il puntuale rispetto delle stesse costituisce un presidio essenziale dell'ordinato svolgimento delle competizioni sportive e della par condicio tra le società partecipanti (cfr.  CFA, SS.UU., n. 103/2022-23).

La circostanza che la società abbia ricevuto un provvedimento cautelare – peraltro subordinato a condizioni non ancora avveratesi alla data della scadenza federale – non vale ad escludere né ad attenuare l'obbligo di adempimento alla scadenza federale medesima.

Sotto altro profilo, i reclamanti sostengono che, non avendo l'ordinanza cautelare tributaria fissato alcun termine per la prestazione della fideiussione, la sospensione dell’atto di recupero era operante fin dalla sua emissione, sicché alla scadenza del 16 febbraio 2026 l'efficacia esecutiva dell'atto di recupero sarebbe già venuta meno.

L'argomento è privo di pregio.

Come correttamente osservato dal Tribunale federale, l'ordinanza della Corte di giustizia tributaria subordinava espressamente la sospensione dell'efficacia esecutiva alla prestazione di idonea polizza fideiussoria o assicurativa. La società ha provveduto a farsi rilasciare la polizza fideiussoria solo in data 6 marzo 2026. Ne consegue che, alla scadenza federale del 16 febbraio 2026, non essendosi ancora verificato l'evento dedotto in condizione (il rilascio della polizza), l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato non poteva ritenersi concretamente sospesa.

A ciò si aggiunga, per mera completezza, che – come già rilevato da questa Corte nella decisione n. 108/2025-2026 – la fideiussione effettivamente rilasciata dalla società copriva solo l'ammontare del debito di imposta e degli interessi, ma non le sanzioni, con ciò potendosi ipotizzare che la condizione apposta all'ordinanza cautelare non si sia integralmente avverata.

In ogni caso, anche a voler prescindere da tali rilievi, la questione resta assorbita dalla considerazione, già svolta sopra, secondo cui l'ordinanza cautelare ha fatto seguito ad un ricorso tributario limitato alle sole sanzioni e non al debito per ritenute IRPEF e contributi INPS, che resta pacificamente dovuto.

Infine i reclamanti sostengono che l'ordinanza cautelare presupporrebbe necessariamente la coesistenza di entrambi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, e che erroneamente il Tribunale federale avrebbe ritenuto che l'ordinanza si fosse pronunciata esclusivamente sul periculum.

L'argomento non risulta convincente.

La questione è stata in primo luogo già specificamente esaminata da questa Corte nella decisione n. 108/2025-2026, la quale ha evidenziato come l'ordinanza cautelare sia stata emessa «in riferimento al periculum in mora e non già al merito della vertenza», e come «lo stesso giudice tributario non spende una parola in ordine ad un possibile fumus della pretesa».

In ogni caso, il rilievo assorbente rispetto ad ogni ulteriore considerazione discende dal fatto che il ricorso tributario della società non contesta l'an del debito per ritenute IRPEF e contributi INPS, ma solo la misura delle sanzioni.

Quale che sia l'estensione della delibazione sommaria operata dal giudice tributario in sede cautelare, essa non può incidere sulla circostanza, a ben vedere non contestata neppure dalla società, dell'esistenza e della attuale esigibilità del debito tributario originario.

Deve pertanto confermarsi che, alla luce delle considerazioni espresse circa l'irrilevanza del provvedimento cautelare, il secondo motivo va respinto.

4. Con il terzo motivo, i reclamanti contestano in particolare il trattamento sanzionatorio irrogato alla società F.C. Trapani 1905 S.r.l. (2 punti per ciascun inadempimento solutorio più 1 punto per recidiva, per una penalizzazione complessiva di punti 5), deducendo che, alla luce delle motivazioni espresse da questa Corte nella decisione n. 108/2025-2026 del 3 aprile 2026, non sussisterebbero due distinti omessi pagamenti, bensì un'unica violazione.

Osservano in tal senso i reclamanti che – a mente della ridetta decisione n. 108/2025-2026 - alla scadenza del 16/12/2025 il comportamento della società doveva essere più correttamente qualificato come permanenza del mancato adempimento dell'intero debito residuo oggetto dell'atto di recupero, piuttosto che come mancato pagamento di due distinte rate aventi ciascuna autonoma rilevanza disciplinare.

Ne consegue, secondo i reclamanti, che l’omesso versamento delle ritenute Irpef e di quelle Inps alla successiva scadenza del 16/2/2026 (oggetto del presente provvedimento) andrebbe sanzionato con 2 punti (anziché 4).

Il motivo non è fondato.

Al riguardo va in primo luogo posto in evidenza che la decisione n. 108/2025-2026, cui i reclamanti si riferiscono, ha nei fatti confermato con riferimento alla scadenza federale del 16/12/2025 l’irrogazione alla società di punti 4 (più la recidiva) in relazione agli identici inadempimenti oggi contestati come permanenti in riferimento alla successiva scadenza del 16/2/2026.

Al riguardo la citata decisione rileva infatti testualmente che “ Il Tribunale Federale ha precisato che le due mensilità (o rate) non pagate costituivano due diverse violazioni giacché per certo afferenti a due diversi bimestri. Da tale presupposto, certamente condivisibile (cfr. in proposito CFA n. 132/CFA-2023-2024, in disparte quanto si dirà oltre a proposito del reclamo della Procura Federale), il Tribunale Federale ha poi fatto discendere l’applicazione del minimo edittale di due punti per ciascuna delle violazioni per l’appunto accertate. Ha poi applicato la recidiva in relazione alle passate penalizzazioni (della medesima natura) della società Trapani 1905 S.r.l. La parcellizzazione di un punto a mensilità voluta dai reclamanti è priva di qualunque sostegno normativo. L’art. 33, comma 4, è chiaro nel prevedere un minimo edittale (ove non debba applicarsi l’esclusione) di due punti per ciascuna delle fattispecie disciplinate delle diverse lettere contemplate dalla norma.”

È quindi obiettivamente contraddittorio sostenere che le argomentazioni svolte dalla decisione n. 108/2025-2026 giustifichino oggi l’irrogazione di sanzioni dimezzate rispetto a quelle che la decisione stessa ha invece precisamente irrogato, sanzionando appunto il mancato pagamento di due distinte rate (agosto 2025 e settembre 2025) afferenti a diversi bimestri federali (primo e secondo della stagione in corso).

In realtà, a giudizio di questo Collegio, i reclamanti non ricostruiscono in maniera esaustiva l’iter argomentativo che supporta la decisione n. 108/2025-2026.

In quella sede, infatti, questa Corte – dopo aver respinto il reclamo della Società e confermato la sanzione di 5 punti - ha operato la ricostruzione sistematica del ravvedimento operoso, cui i reclamanti si riferiscono, al diverso fine di pervenire su questa base al rigetto del reclamo della Procura, la quale infatti richiedeva di sanzionare i due mancati pagamenti con l’esclusione del Trapani dal campionato, ai sensi dell’art. 33 comma 4 lettera c) CGS.

Va aggiunto che il Collegio ritiene corretta anche l’applicazione dell’aggravante della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di giustizia sportiva nei confronti dei sigg.ri Antonini, Giacalone e Oddo e della socià F.C. Trapani 1905 S.r.l., e la conseguente irrogazione di un punto aggiuntivo di penalizzazione in classifica a carico di quest’ultima.

L’art. 18, comma 1, CGS dispone che chi, nel corso della stessa stagione sportiva, ha già subito una sanzione per fatti costituenti violazione delle norme federali, è soggetto ad un aumento di pena qualora commetta un fatto della stessa natura.

Ricorrono nella specie entrambi i presupposti normativi.

Sotto il profilo oggettivo, i deferiti hanno già subito sanzioni per fatti di identica natura nell’ambito del procedimento disciplinare n. 345pf25-26, definito con decisione n. 135/TFNSD-2025-2026 del 19 gennaio 2026 del Tribunale federale nazionale, confermata con decisione n. 93/CFA-2025-2026 del 2 marzo 2026 di questa Corte: si trattava, anche in quel caso, di omesso versamento di ritenute IRPEF e contributi INPS alle scadenze federali, violazione di natura identica a quella oggetto del presente giudizio. L’identità di natura tra i fatti già sanzionati e quelli ora accertati è quindi manifesta.

Sotto il profilo temporale, il requisito intra-stagionale è parimenti soddisfatto: entrambi i procedimenti riguardano violazioni commesse nel corso della medesima stagione sportiva 2025/2026, sicché trova applicazione il comma 1 e non il comma 2 dell’art. 18 CGS, che riguarda invece la recidiva inter-stagionale e richiede, quale ulteriore presupposto, la preesistenza di una condanna (e non della sola sanzione) per fatti della medesima natura (CFA, SS.UU., n. 54/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 102/2024-2025).

Quanto alla quantificazione dell’aumento, la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l’incremento conseguente alla recidiva non è commisurato al quantum di ogni singola sanzione irrogata, bensì alla pena complessiva da applicare come sommatoria delle singole sanzioni per le violazioni accertate (CFA, SS.UU., n. 118/2024-2025).

Nel caso di specie, la pena base è di quattro punti di penalizzazione (due per ciascuna delle due violazioni accertate): l’applicazione della recidiva determina correttamente l’aggiunta di un punto ulteriore, per un totale di cinque punti, misura congrua e proporzionata alla gravità della condotta e alla reiterazione degli inadempimenti, che si è manifestata per l’ennesima volta nel corso della medesima stagione sportiva.

La penalizzazione inflitta dal Tribunale federale è pertanto conforme ai presupposti di legge e ai criteri dosimetrici elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte.

Fermo quanto sopra, per completezza, sul piano fattuale va evidenziato che – come risulta dagli atti e da tutte le decisioni di questa Corte che hanno affrontato la questione – il debito originario addebitabile al Trapani (prima rateizzato dall’Agenzia e poi nuovamente scaduto a seguito del mancato pagamento delle due rate, con conseguente emissione dell’atto di recupero) si componeva di due distinte componenti relative:

- al mancato pagamento di ritenute Irpef-Inps del terzo bimestre 2024/25 con scadenza 16/2/2025;

- al mancato pagamento di ritenute Irpef-Inps del quarto bimestre 2024/25 con scadenza 16/4/2025.

È quindi chiaro – ripetesi, sul piano fattuale – che alla base di tutto il contenzioso venuto in rilievo in occasione della decisione n. 108 e in questa sede stanno comunque due originarie e distinte violazioni, appunto perduranti alle scadenze del 16/12/2025 e del 16/2/2026.Sulla scorta delle considerazioni che precedono il reclamo va pertanto respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Anastasi                                                  Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it