F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0127/CFA pubblicata il 11 Maggio 2026 (motivazioni) – Sig. Vittorio Sirolli-PF
Decisione/0127/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0148/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Carlo Saltelli – Componente
Vincenzo Barbaro - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0148/CFA/2025-2026 proposto dal sig. Vittorio Sirolli, per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0205/TFNSD- 2025-2026 del 26.03.2026 e depositata in data 30.03.2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore federale n. 17562/156pf25-26/GC/PN/fm del 14 gennaio 2026, nei confronti dei sigg.ri Gianpiero Zaffiri, Enea D’Alonzo, Vittorio Sirolli, Marika Coppa e della società A.S.D. Real Dem Calcio A 5.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore all’udienza del 7 maggio 2026, tenutasi in videoconferenza, il Dott. Vincenzo Barbaro; sono presenti l’Avv. Maria Sirolli per il reclamante e l’Avv. Maurizio Gentile per la Procura federale;
RITENUTO IN FATTO
1) Con atto del 14-16 gennaio 2026 la Procura federale procedeva al deferimento innanzi al Tribunale federale nazionale dei sigg. Gianpiero Zaffiri, Enea D’Alonzo, Vittorio Sirolli, Marika Coppa e della società A.S.D. Real Dem Calcio A 5, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico, con l’aggravante di cui all’art. 14, lett. b) CGS. In particolare, per quanto rileva in questa sede, il sig. Vittorio Sirolli, all’epoca dei fatti tecnico iscritto ai ruoli del Settore tecnico e tesserato per la società A.S.D. Real Dem Calcio a 5 nella stagione sportiva 2024-2025 (non tesserato per la società A.S.D. Real Dem Calcio a 5 per le stagioni sportive 2022-2023, 20232024) e che in ogni caso svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del C.G.S. nell’ambito e nell’interesse della stessa società, era chiamato a rispondere “della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico, per avere lo stesso, in concorso con i sig.ri Gianpiero Zaffiri, Enea D’Alonzo e Marika Coppa, nel corso delle stagioni sportive 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025, per il tramite della società A.S.D. Real Dem Calcio a 5, promosso, organizzato e diretto un sistema finalizzato alla creazione e gestione di sponsorizzazioni fittizie e/o comunque non rispondenti alla reale causale sportiva, con successiva retrocessione a favore degli eroganti di parte delle somme ricevute, anche mediante movimentazioni in contante e operazioni su conti riferibili alla società e/o a soggetti ad essa stabilmente collegati; il tutto al fine di procurare un ingiusto vantaggio economico e di alterare la corretta rappresentazione delle poste economiche finanziarie pertinenti all’attività della società A.S.D. Real Dem Calcio a 5.
In particolare, l’operazione fraudolenta, a fronte di ricavi per sponsorizzazioni pari a Euro 923.160,00, IVA inclusa, di cui Euro 523.498,00, IVA inclusa, per l’anno d’imposta 2023, ed Euro 399.662,00, IVA inclusa, per l’anno di imposta 2024, permetteva la restituzione a terzi di un importo complessivo pari a circa Euro 734.985,00. Con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lett. b) del C.G.S. per aver creato un danno patrimoniale rilevante alle casse erariali”.
2) L’indagine federale era stata originata dalla comunicazione di notizia di reato inoltrata dal Nucleo P.E.F della Guardia di finanza di Pescara alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara con nota di prot. n. 0113963/2025 del 24.7.2025.
L’attività era proseguita con la richiesta e l’avvenuta trasmissione di copia di tutti gli atti del procedimento penale n. 910/2025 RGNR, instaurato presso la citata Procura della Repubblica.
L’esito degli accertamenti, comprensivi dell’attività di intercettazioni telefoniche e telematiche, aveva fatto emergere gravi indizi in ordine alla commissione dei reati di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000) ed auto-riciclaggio (art. 648 ter, 1 c.p.).
Con la comunicazione notizia di reato sopra specificata venivano ricostruiti i flussi finanziari, prendendo le mosse dagli accertamenti bancari e dall’analisi della fatturazione delle associazioni coinvolte.
Con riferimento alla A.S.D. Real Dem Calcio A 5, gli atti consentivano la valorizzazione di un dato considerato sintomatico: la presenza di prelevamenti di contante per importi e modalità non fisiologici rispetto alla gestione ordinaria di un sodalizio sportivo dilettantistico, in quanto ripetuti, frazionati e temporalmente coerenti con gli incassi da sponsorizzazione. In tale contesto rilevava, altresì, la circostanza per la quale il conto associativo evidenziava operazioni in ingresso/uscita e movimentazioni reputate coerenti con la necessità di “creare” o “far transitare” provvista, anche con successivo reimpiego su altri rapporti intestati a ulteriori associazioni dilettantistiche ritenute riconducibili al medesimo nucleo di persone sottoposte ad indagine.
Da tale attività emergeva la ricostruzione del meccanismo fraudolento che, secondo la prospettazione accusatoria, presentava un modello operativo denominato “1 a 4”, in base al quale a fronte di una sponsorizzazione, solo una quota pari al 25% restava effettivamente destinata alla A.S.D. Real Dem, mentre la parte prevalente (75%) era anticipata/restituita allo sponsor in contanti, “sotto traccia”.
Tale meccanismo risultava funzionale a consentire agli sponsor l’utilizzo di fatture fittizie o gonfiate in dichiarazione, beneficiando di elementi passivi non reali ed a determinare, per il sodalizio sportivo, un afflusso solo parziale delle somme fatturate, con contestuale generazione di ingenti somme in contanti per le retrocessioni a vantaggio di diversi soggetti.
In ordine alla posizione del Sirolli l’attività investigativa veniva sviluppata con riguardo alla sua funzione di collegamento ed alimentazione del meccanismo illecito prima descritto, con il suo coinvolgimento nel reperimento/gestione di sponsor, nella sua partecipazione a trattative con la consapevolezza del “metodo” in questione e nel raccordo con soggetti che prospettavano introiti e disponibilità economiche.
Significativa risultava, in proposito, la ricostruzione del rapporto con lo sponsor Coalpi, poiché le conversazioni intercettate descrivevano una interlocuzione nella quale si discuteva di alzare i parametri economici dell’operazione portandoli a “20 a 5”, ossia della logica di accordo in cui una quota ancora minore rimaneva al sodalizio e una quota maggiore veniva restituita, coerentemente con lo schema “1 a 4” prima descritto.
Nell’atto di deferimento, in sintesi, emergeva che Sirolli non era un mero “percettore passivo” delle scelte societarie, ma che si trattava di un soggetto che – quale tecnico e figura di riferimento nell’ambiente – aveva contribuito ad alimentare il circuito delle sponsorizzazioni, partecipando alle interlocuzioni funzionali alla realizzazione dell’operazione, con un livello di piena consapevolezza circa l’esistenza del meccanismo e delle sue concrete modalità.
3) Con la decisione impugnata, emessa il 26 marzo 2026, il Tribunale federale nazionale ha ritenuto fondato il quadro accusatorio in quanto il “meccanismo di sponsorizzazioni gonfiate, la retrocessione in contanti di gran parte delle stesse mediante rimborsi spese superiori ai dovuti a favore di calciatori e collaboratori tesserati, al fine di procurarsi un ingiusto vantaggio economico a favore di A.S.D. Real Dem Calcio a 5”, anche a discapito delle società concorrenti (che non impiegando il sistema fraudolento non riuscivano ragionevolmente ad ottenere eguali importi di sponsorizzazione), alterando la corretta rappresentazione delle poste economiche finanziarie, ha certamente violato gli obblighi di lealtà, di correttezza e di probità da intrattenere in tutti i rapporti comuni riferibili all’attività sportiva di cui all’art. 4, comma 1, CGS.”.
Gli elementi di prova sarebbero, infatti, chiaramente emersi dalle attività investigative fondate su dati oggettivi, quali gli accertamenti bancari, i flussi di denaro in contanti ed i riscontri tecnici.
Dall’esame dei conti correnti dell’A.S.D. Real Dem Calcio, risulterebbero, invero, numerosi prelievi di contante, per importi ingenti e modalità non fisiologici rispetto alla gestione ordinaria di un sodalizio sportivo dilettantistico perché reiterati, frazionati e temporalmente collegabili con gli incassi da sponsorizzazione.
Inoltre, detto sistema delle false sponsorizzazioni, ovvero delle sponsorizzazioni gonfiate, vedrebbe coinvolte, nel ruolo di sponsor di alcune associazioni dilettantistiche riconducibili al signor D’Alonzo, alcune realtà imprenditoriali locali, ubicate anche fuori dal nucleo urbano e svolgenti attività commerciali (esempio, farmacia) caratterizzate da una forte incidenza sul territorio ma con una scarsa o nulla convenienza economica nella sponsorizzazione.
Tra le intercettazioni in atti, il Tribunale federale ha osservato che gli elementi a carico del Sirolli, tesserato quale tecnico di Real Dem Calcio a 5 solo nella stagione sportiva 2024-2025, emergerebbero, tra le altre, anche dalla conversazione del 5.7.2025, là dove il predetto, nel parlare dello sponsor Coalpi s.r.l., avrebbe fatto riferimento anche alla sponsorizzazione dell’anno precedente per Euro 19.520,00, confermando chiaramente la sua preesistente conoscenza in ordine all’esistenza del metodo fraudolento concernente il rapporto 1 a 4 tra sponsorizzazioni fittizie ed effettive.
Quanto alla sanzione applicabile, il Tribunale ha ritenuto di distinguere le posizioni di ciascun deferito, precisando che il sig. Sirolli, pur avendo certamente concorso, anche in via autonoma, con i signori D’Alonzo e Zaffiri al sistema delle sponsorizzazioni fittizie, ha avuto un ruolo limitato solo alle stagioni sportive 2023/2024 e 2024/2025; per tali motivi ha inflitto all’odierno reclamante la sanzione di anni uno di inibizione e squalifica, applicando pene notevolmente maggiori agli altri dirigenti della A.S.D. Real Dem Calcio a 5.
4) Avverso la citata decisione ha proposto reclamo il Sirolli, deducendo preliminarmente la violazione del diritto di difesa, non essendo stata accolta la sua richiesta di rinvio ad horas dell’udienza del 26.03.2026 e, soprattutto, non essendo stato consentito al difensore, dopo il rigetto dell’istanza di rinvio, l’accesso all’udienza telematica, in violazione delle regole del contraddittorio e del giusto processo di cui agli artt. 44 e 82 del C.G.S.. Sussisterebbe inoltre, a detta del reclamante, la violazione e falsa applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 14 C.G.S., la manifesta illogicità della motivazione per la carenza di indizi gravi, precisi e concordanti richiesti per l’affermazione di responsabilità per illecito sportivo e, da ultimo, la sanzione inflitta sarebbe stata comunque eccessivamente onerosa.
Per tali motivi ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e, in subordine, la riforma della decisione, ritenendo il Sirolli esente da ogni responsabilità; in estremo subordine, previa esclusione dell’aggravante contestata, l’applicazione della sanzione dell’inibizione per un periodo non superiore a quattro mesi.
All’udienza del 7 maggio 2026, svoltasi in videoconferenza, il reclamo è stato chiamato e, dopo la discussione delle parti, trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5) Assume il difensore del reclamante che, dopo aver partecipato alla prima udienza del procedimento svoltasi il 5 febbraio 2026, aveva richiesto, per coevi impegni professionali, con pec del 24 marzo 2026 diretta alla segreteria del Tribunale, il differimento di circa 90 minuti dell’udienza calendarizzata per le ore 11.00 del successivo giorno 26, e di aver successivamente contattato a tal fine la segreteria ricevendo conferma circa l’avvenuta ricezione dell’istanza. Il giorno dell’udienza, terminato l’impegno professionale, si era connesso alle ore 11,50 tramite il link inviatogli dal Tribunale, senza però che gli fosse consentito l’accesso all’aula di udienza virtuale sino alle ore 12.37: in sostanza, sarebbe rimasto per circa 50 minuti in attesa nell’area di ingresso insieme ad altre 5-6 persone, come risulterebbe dalla foto che allegava dello schermo dello Spazio Webex. Durante l’attesa aveva provveduto a chiamare più volte la segreteria ma, nonostante le molteplici chiamate, nessuno aveva risposto alle sue telefonate; soltanto alle ore 12.23 era stato avvisato da altro deferito che l’udienza era conclusa e la causa trattenuta in decisione, per cui aveva provveduto ad inviare pec alle ore 13.06 chiedendo che fosse riaperta la discussione. In ogni caso, essendo rimasto in attesa sin dalle ore 11.50 ed essendo terminata la discussione alle ore 11.55, come da espressa indicazione nel verbale di udienza, il Tribunale avrebbe dovuto comunque consentirgli di partecipare alla discussione. Per tal motivo eccepiva la violazione del diritto di difesa, stante il palese contrasto con i principi fondamentali che reggono il processo disciplinare che, pur non essendo assimilabile al processo penale in senso stretto, non può prescindere dal rispetto delle garanzie minime del contraddittorio e del giusto processo.
La prospettazione difensiva in argomento non merita di essere accolta.
Anzitutto occorre rilevare che, come del resto ammesso dal deducente, dal verbale dell’udienza del 26 marzo si evince che il Tribunale si era ritirato in camera di consiglio per deliberare sull’istanza di rinvio presentata dal difensore del Sirolli e che, al riguardo, era stata emessa apposita ordinanza con la quale, oltre a rilevare che il deposito delle istanze a mezzo pec e non tramite portale del PST è inammissibile, era stato evidenziato che la richiesta di differimento “non poteva essere accolta poiché il difensore ha depositato memoria difensiva e nell’orario indicato dal difensore il collegio era impegnato nella trattazione di altri procedimenti”.
Infatti, a comprova della fondatezza dell’ordinanza, va osservato che dallo stesso ruolo di udienza del 26 marzo 2026, allegato in atti, risulta che alcuni dei componenti del collegio erano impegnati nella trattazione di altri procedimenti assegnati anche ad altre sezioni, e fissati nello stesso giorno in orario compreso tra le 11.30 e le 12.30; la necessità poi di utilizzare il portale PST per il deposito di istanze, nell’ambito del processo telematico, emerge dall’art. 9 delle regole tecnico-operative di cui al Comunicato Ufficiale n. 160/A FIGC del 1° febbraio 2021, nonché dalle disposizioni di cui alla pag. 36 del manuale utenti esterni cui si accede dal link https://CS93413525459.easy.nuvolaitaliana.it/invitations?share=59b0ba28accba83d1873 che è stato ritualmente inviato alle parti con nota della segreteria del 16 gennaio 2026.
Va poi ancora aggiunto che il concomitante impedimento professionale segnalato (udienza davanti al Tribunale di Bologna fissata con decreto del 30.01.2026), pur essendo sorto in epoca antecedente l’udienza del 5 febbraio 2026, non era stato rilevato nel corso di detta udienza, tant’è che nel corso della stessa la difesa del Sirolli si era semplicemente associata alla richiesta di rinvio formulata dalla Procura federale (per la notifica dell'atto di deferimento ad altro soggetto), senza nulla osservare in ordine all’individuazione della nuova data fissata per la celebrazione del dibattimento.
Sempre in proposito, non può non rammentarsi che, per costante indirizzo giurisprudenziale della S.C. (chiaramente applicabile anche nei procedimenti disciplinari della FIGC) è inammissibile l'istanza di rinvio formulata dal difensore per impedimento, dovuto a un precedente e concomitante impegno professionale, nel caso in cui non sia stata prospettata al giudice, allorquando lo stesso ha indicato la data della successiva udienza, l'esistenza di un pregresso impegno professionale che era tenuto a conoscere, gravando su quest'ultimo, il generale dovere di lealtà processuale, che deve improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento (Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 2711/2026).
Consegue che il dedotto impedimento avrebbe dovuto essere tempestivamente segnalato nella precedente udienza del 5 febbraio 2026, onde agevolmente consentire l’individuazione di altra data utile, e che da qualsiasi angolo visuale si voglia inquadrare la vicenda inerente al rigetto dell’istanza di differimento in esame, le doglianze del reclamante appaiono destituite di fondamento.
Parimenti infondato appare il rilievo concernente la mancata partecipazione alla discussione per essere il difensore intervenuto alle ore 11.50, e quindi 5 minuti prima del termine dell’udienza, senza che gli fosse consentito l’accesso all’aula di udienza, nonché quello inerente alla mancata riapertura della discussione richiesta con la pec delle ore 13.06.
Premesso che non risulta essere stato nominato alcun sostituto del difensore incaricato, che avrebbe potuto tempestivamente richiedere il rinvio della trattazione della posizione del Sirolli sino al termine dell’udienza, è il caso di rilevare che dalla schermata dello screen shot inerente al collegamento al portale telematico (contenente la scritta “Spazio Webex Grazie per l’attesa. L’organizzatore è stato informato della tua presenza”) non risulta in alcun modo l’esatto orario in cui detto collegamento è realmente avvenuto.
Emerge soltanto che altre sei persone erano in attesa nell’area di ingresso virtuale, ma tale circostanza appare priva di significato giacché, come prima visto, in quella giornata era prevista la celebrazione di altri dibattimenti del IV e V collegio del Tribunale, l’ultimo dei quali fissato per le ore 12.30; il che spiega la presenza delle altre parti interessate in attesa dell’ingresso nella menzionata stanza virtuale.
E non v’è dubbio che, invece, il collegamento avrebbe dovuto essere effettuato, come risulta dalle disposizioni prima richiamate in tema di processo telematico, “con congruo anticipo nelle proprie postazioni per consentire il tempestivo collegamento”, normalmente dieci minuti prima dell’inizio dell’udienza e non, come sembra essere avvenuto, al termine dell’udienza stessa.
Anzi, in verità, l’unica prova certa in ordine all’effettivo orario di collegamento da parte della difesa Sirolli è rappresentata dalla nota della segreteria del Tribunale del 26 marzo 2026, con la quale si dà atto che alle 14:47 di quel giorno era stata depositata l’istanza di riapertura del dibattimento con allegata copia dello screen shot di cui si è detto prima. L’assunto relativo alla presenza della difesa alle ore 11.50 nella stanza virtuale dell’udienza telematica è, dunque, sfornito di qualsiasi prova, oltre ad essere comunque irrilevante poiché detta presenza avrebbe dovuto essere registrata dieci minuti prima dell’inizio della medesima.
Viceversa, anche a voler accogliere la tesi difensiva secondo cui l’istanza di riapertura della discussione sarebbe stata avanzata con pec alle 13.06, resta il fatto che, comunque, l’udienza risulta essere terminata alle ore 11.55 e che il processo verbale, in quanto documento rappresentativo di fatti accaduti dinanzi a un organo di giustizia sportiva, fa piena prova di quanto in esso attestato.
Peraltro, nessuna disposizione di legge o di regolamento, a livello di processi civili, penali, amministrativi, disciplinari etc., consente la riapertura della discussione una volta che la causa sia trattenuta per la decisione e le altre parti si siano allontanate.
L’eventuale esercizio di tale facoltà, infatti, se può ricondursi al potere di direzione del procedimento, deve essere sempre esercitato nel rispetto del diritto di difesa delle parti; pertanto, l'atto con cui il giudice, dopo avere chiuso e sottoscritto il verbale dell'udienza di discussione, dispone, su istanza della parte sopraggiunta ed in mancanza di quella precedentemente comparsa, la riapertura dello stesso, ammettendo la parte presente a rassegnare le sue difese e conclusioni, è nullo per violazione del principio del contraddittorio (Cass. civ., Sez. I, n. 8025/2006).
6) Prima di esaminare le censure attinenti al merito della decisione, occorre richiamare brevemente la normativa fiscale in materia di sponsorizzazioni per le società sportive dilettantistiche.
L’informativa della Guardia di finanza del 24.07.2025 richiama espressamente le particolari agevolazioni fiscali legate alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), che consentono alle stesse di pagare soltanto le imposte su tutti i redditi percepiti applicando un coefficiente del 3% su tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a formare il reddito complessivo, escluse le plusvalenze patrimoniali.
In definitiva, dette società dilettantistiche pagano l’Ires soltanto sul 3% dei loro ricavi mentre la sponsorizzazione, per il soggetto erogante, ai sensi dell’art. 90, comma 8, della L. 289/2002, fino al limite annuo di 200.000 euro, costituisce spesa di pubblicità volta alla promozione dell’immagine e dei suoi prodotti: in sostanza, una spesa pubblicitaria è pertanto interamente deducibile dal reddito di impresa nell'anno di competenza fino a 200.000 euro.
Da qui l’evidente utilità per le imprese che hanno un utile di approfittare dell’opportunità di impiegare parte dei propri guadagni diventando sponsor di una associazione sportiva dilettantistica, abbassando la base imponibile su cui calcolare le proprie tasse e godere di quelli che possono essere i vari benefici di una sponsorizzazione (pubblicità, acquisizione di nuovi clienti etc.).
Si tratta quindi di disposizioni particolarmente vantaggiose per le aziende che producono utili in termini di risparmio fiscale, e ciò vale anche per l’associazione dilettantistica che gode, come prima detto, di un regime fiscale agevolato.
Questo meccanismo può essere utilizzato per alimentare frodi come quella segnalata dalla Guardia di finanza di Pescara e riscontrate nella prassi in diverse realtà territoriali.
Da ultimo, anche questa Corte ha avuto modo recentemente di occuparsi, in vicende analoghe, della causa illecita di alcuni contratti di sponsorizzazione stipulati da associazioni sportive dilettantistiche, statuendo (CFA, SS.UU., n. 102/2025-2026) che costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti della causa illecita, o comunque diversa da quella risultante dal testo dell’atto, del contratto di sponsorizzazione stipulato tra una società sportiva e un imprenditore: la macroscopica sproporzione dell’importo rispetto alle sponsorizzazioni precedenti tra le medesime parti e a quelle di altri sponsor della medesima compagine; l’inerzia della società creditrice, protrattasi per circa due anni e mezzo, nella riscossione di un credito residuo di rilevante entità, senza che sia stata formulata alcuna formale richiesta di pagamento; la stipulazione del contratto in data anomala rispetto alla prassi consolidata tra le parti e in concomitanza temporale con operazioni immobiliari oggetto di contestazione penale; l’ammissione della stessa parte secondo cui il contratto trovava la sua causa in uno scopo diverso da quello risultante dal testo dell’atto.
7) Nel caso di specie risulta dagli atti, ai limiti dell’evidenza, che uno dei rappresentanti della A.S.D. Real Dem Calcio a 5, sig. Enea D’Alonzo, avvalendosi della collaborazione di altri soggetti ed utilizzando - per non superare il limite massimo dell’importo deducibile di 200 mila euro - altra società che aveva cessato l‘attività nella stagione 2019/2020 e per questo ritenuta una “cartiera” (si tratta della A.S.D. Nobel Boys Calcio a 5), ha ottenuto un cospicuo numero di sponsorizzazioni, trattenendone solo una parte, mentre la restante parte, in un rapporto di 1 a 4, è stata restituita in contanti all’azienda erogante.
La qualifica di “cartiera” attribuita alla ASD Nobel Boys risulta in modo lampante ed assolutamente univoco dall’intercettazione in atti del 19.06.2025 (cfr. pag. 36 informativa) intercorsa tra D’Alonzo e Giampiero Zaffiri, mentre a proposito della già menzionata sproporzione dell’importo delle sponsorizzazioni rispetto alle dimensioni ed all’attività del sodalizio sportivo, va richiamata la quantificazione, desumibile dagli atti, delle somme ottenute con il citato sistema fraudolento: ciò consente di dire che, a fronte di ricavi complessivi per sponsorizzazioni pari a € 923.160,00, IVA inclusa (di cui € 523.498,00 per l’anno d’imposta 2023 e € 399.662,00 per l’anno d’imposta 2024), è stata consentita la restituzione a terzi di un importo complessivo pari a circa € 734.985,00.
Il sistema così delineato, fondato su sponsorizzazioni fittizie ed aventi causa illecita, risulta essere basato su alcuni punti fermi: emissione di fatture secondo il rapporto 1 a 4; incasso delle somme e successiva retrocessione, in tempi ravvicinati, di parte rilevante delle stesse agli sponsor mediante denaro contante; reperimento del contante attraverso prelievi, fatture passive gonfiate (es. pranzi, spese varie) e canali bancari riconducibili ai soggetti coinvolti; reimpiego di parte delle somme per fini di arricchimento personale.
Come più volte ribadito, la prova emerge, oltre che da cospicua attività intercettiva, anche dalle attività investigative fondate su dati oggettivi, quali gli accertamenti bancari, i flussi in contanti ed i riscontri tecnici; in particolare dai flussi finanziari sui conti correnti di A.S.D. Real Dem Calcio a 5 risultano numerosi prelievi di contante per importi e modalità non fisiologici rispetto alla gestione ordinaria di un sodalizio sportivo dilettantistico perché reiterati, frazionati e temporalmente collegabili con gli incassi da sponsorizzazione (c.d. concomitanza temporale).
Il tutto non può che tradursi in una palese violazione degli obblighi di lealtà, di correttezza e di probità da intrattenere in tutti i rapporti comunque riferibili all’attività sportiva di cui all’art. 4, comma 1, C.G.S., ma anche per gli iscritti al Settore tecnico, signori D’Alonzo e Sirolli, dell’obbligo di rispettare tutte le norme federali e di essere esempi di disciplina e di correttezza sportiva di cui all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento Settore tecnico.
8) Quanto alle argomentazioni difensive concernenti la responsabilità del Sirolli, e segnatamente in ordine all’assunto secondo cui mancherebbe la prova che “le assunte sponsorizzazioni fittizie si siano effettivamente consumate, quantomeno per quello che riguarda gli sponsor che si assumono portati dal Sirolli”, vale la pena di richiamare espressamente quanto risulta dalle pagg. 38-44 dell’informativa di p.g. della Guardia di finanza.”
In data 05.07.2025 è stata intercettata una conversazione telefonica tra Zaffiri ed Sirolli, allenatore del sodalizio sportivo per la stagione 2024/2025, nella quale emerge in maniera chiara ed inequivocabile il ruolo attivo di quest'ultimo nel procacciare sponsor con la modalità di fatturazione 1 a 4.
Anzi, è addirittura Sirolli stesso a precisare che lo sponsor Coalpi aumenterà l'importo di sponsorizzazione rispetto all'anno scorso, specificando che farà 20 a 5: “mi viene incontro e mi fa 20 a 5. Sale rispetto all'anno scorso. Ora voi dovete andare in settimana ... fargli uno squillo e organizzare l'incontro che... mi ha chiesto”.
Sul ruolo e sulla consapevolezza del reclamante in ordine al metodo fraudolento operato per reperire sponsor, inoltre, sono state intercettate diverse conversazioni - tra gli altri coindagati - riguardanti i mancati introiti che aveva promesso ad inizio stagione tale Masciangelo Marco tramite sponsorizzazioni che questi avrebbe dovuto procurare alla ASD Real Dem calcio a 5.
Dalle conversazioni è emerso che Masciangelo - amico del Sirolli che lo aveva presentato a D’Alonzo e Zaffiri - aveva promesso di procurare sponsor per euro 40 mila. Tale cifra è da considerare come importo “netto” che doveva effettivamente essere destinato alle spese dell’associazione sportiva, escludendo gli importi di sovrafatturazione; tuttavia, dai conteggi operati nelle conversazioni si apprende che lo sponsor era riuscito a procurare solo 6 mila euro per il tramite della ditta Matribar di Francavilla a Mare, a fronte di una fattura (la n. 46) emessa nei confronti della stessa ditta individuale per euro 30 mila più IVA, quindi con una sovrafatturazione di euro 24 mila che denota un rapporto di “1 a 5”, addirittura superiore a quello usuale di “1 a 4”.
Successivamente Sirolli (conversazione del 7.06.2025 Rit 139 e 8.06.2025 Rit 167) era riuscito a procurare due sponsor per tamponare i mancati introiti promessi da Masciangelo: euro 10 mila dall'agenzia di scommesse La Mandrakata di Pescara (…mister grazie al tuo carisma siamo riusciti a tamponare con una botta da 10 alla Mandrakata…) ed euro 4 mila dalla Coalpi srl, come risulta dalle fatture emesse il 28.11.2024 n. 46 per euro 40 mila più IVA, e il 31.07.2024 n. 14 per 16 mila euro più IVA.
I riscontri documentali, e cioè le fatture emesse per importi perfettamente coincidenti con quelli indicati nelle conversazioni intercettate, consentono palesemente di conferire piena attendibilità al contenuto di tutte le richiamate intercettazioni, sicché ogni ulteriore argomentazione sul punto appare superflua.
Per non dire che, sempre in una conversazione intercettata il 5.07.2025, sembrerebbe che addirittura Sirolli abbia trattenuto per sé una parte delle somme ottenute tramite il sistema in questione, secondo quanto affermato dal D’Alonzo “Sirolli doveva portare 43… poi dei 43 si è preso 8”.
In definitiva, avuto riguardo al complessivo materiale probatorio acquisito, ed al meccanismo delle false fatturazioni utilizzato, appare assolutamente infondato l’assunto concernente la non avvenuta consumazione delle sponsorizzazioni promesse dall’odierno reclamante.
Quel che occorre rilevare, ai fini dell’affermazione della responsabilità, è che le fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti sono state realmente emesse anche su indicazione del deferito, e che dell’esistenza di detto illecito sistema il predetto Sirolli ne era dunque perfettamente a conoscenza.
9) Contesta ancora la difesa l’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 14 C.G.S. “dell’aver cagionato un danno alle casse sociali” per essere stata omessa ogni motivazione sul punto.
Anzitutto, al riguardo, deve essere evidenziato che nell’atto di deferimento, e nei capi di incolpazione riportati nella decisione impugnata, l’aggravante è stata correttamente contestata ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. b), del C.G.S., per aver cagionato un danno patrimoniale rilevante alle casse erariali, e non alla casse sociali, termine quest’ultimo che quindi deve essere considerato come un mero refuso, contenuto a pag. 7 della motivazione della sentenza.
Trattasi, come è noto, di aggravante di carattere oggettivo, essendo inerente alla gravità del danno cagionato all’erario, vale al dire al patrimonio ed alla gestione delle finanze dello Stato; per il suo carattere oggettivo tale aggravante, come è noto, a differenza delle c.d. aggravanti soggettive, si comunica a tutti i concorrenti del fatto illecito.
Orbene, non v’è dubbio, con riferimento alle somme riportate nei capi di incolpazione, che il sistema di false fatturazioni per importi elevatissimi, pari a circa 900 mila euro, e tutto il meccanismo prima descritto finalizzato ad ottenere ingenti risparmi fiscali per i soggetti autori delle sponsorizzazioni, abbia cagionato per le casse dello Stato un danno che non può che essere considerato di rilevante entità.
Ed è altrettanto pacifico che il danno deve essere considerato oggettivamente ed unitariamente, avuto riguardo all’entità complessiva dello stesso, senza che sia possibile scindere le singole azioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, posto che tutti, con i loro singoli comportamenti, hanno complessivamente contribuito alla causazione dell’evento.
Né può ritenersi rilevante l’asserito vizio della mancanza di motivazione sul punto, avuto riguardo alle caratteristiche del processo sportivo ed alla disposizione di cui all’art. 106 comma 2 C.G.S., per il quale la Corte d’appello“ se rileva che l’organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande contenute nel reclamo, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito”.
Ciò in applicazione dell’univoco indirizzo giurisprudenziale secondo cui il vizio di difetto di motivazione non è causa di nullità: “Nell’ambito del processo sportivo, la mancanza della motivazione non rappresenta una causa di nullità della pronuncia e il relativo accertamento non comporta la regressione del processo al grado precedente. Difatti, a norma dell’art. 106, comma 2, terzo periodo, CGS, il vizio in questione si traduce soltanto in un vizio della decisione impugnata che - in forza del principio devolutivo del gravame - questa Corte federale d’appello è legittimata a eliminare, integrando la motivazione carente o insufficiente e, comunque, decidendo sul merito della causa” (ex multis: CFA, SS.UU., n. 91/2024-2025).
10) Da ultimo, non appare neanche meritevole di accoglimento il rilievo secondo cui avrebbe dovuto essere esclusa la responsabilità del Sirolli per fatti antecedenti il suo tesseramento con l’A.S.D. Real Dem Calcio a 5, avvenuto il 19.06.2024, e cioè per i fatti relativi alla stagione sportiva 2023-2024.
La diversa conclusione, per quanto emerge dalla decisione del Tribunale federale, sembra essere riconducibile alla circostanza secondo cui Sirolli sarebbe stato a conoscenza della ricorrenza dell’illecito sistema di cui si discute anche per la stagione calcistica 2023-2024, come emergerebbe dalla conversazione del 5.07.2025 in cui il deferito riferisce della disponibilità dello sponsor Coalpi di aumentare l’importo della sponsorizzazione rispetto all’anno precedente.
Tale elemento può, a prima vista, apparire non sufficiente ai fini dell’affermazione della responsabilità, dal momento che la semplice conoscenza del meccanismo delle sponsorizzazioni fittizie per l’anno precedente non postula necessariamente il coinvolgimento del medesimo soggetto nell’illecita attività riconducibile a quella stagione sportiva.
Per poter affermare il suo concorso anche per i fatti relativi al 2023-2024 occorre infatti, in base ad elementari principi di carattere generale, che il concorrente abbia dato in concreto un contributo causale alla commissione del fatto, il che significa che deve aver posto in essere un’azione o un’omissione che ha contribuito alla realizzazione dell’illecito.
Orbene, se si esamina con attenzione il contenuto dell’intercettazione del 5.07.2025, emerge che il grado di conoscenze del Sirolli non è limitato alla natura fittizia della sponsorizzazione della Coalpi avvenuta nell’anno precedente, ma si estende anche alle specifiche modalità con le quali l’illecito accordo è stato stipulato “ ….per piacere non fare come l’anno scorso…ci dobbiamo vedere in due differenti sedute e non chiudere immediatamente…va bene? Diglietelo tu a quell’altro”. L’uso del pronome “ci”, accompagnato dal verbo “dobbiamo”, non può che significare la volontà o convenienza nel programmare il compimento di un’azione non da parte del singolo ma dal gruppo che include chi parla, “ci dobbiamo vedere in due differenti sedute, diglielo a quell’altro”: tanto dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, che le conoscenze, le competenze ed il ruolo complessivamente svolto dal Sirolli è talmente ampio da indurre a ritenere che lo stesso sia stato in grado di determinare le modalità con le quali il nuovo accordo avrebbe dovuto essere perfezionato, diverse da quelle utilizzate l’anno precedente.
In conclusione, se si aggiunge che trattasi sponsor (la Coalpi) individuato ed offerto al sodalizio sportivo, per come appare pacifico, dal Sirolli stesso, il quale assume come ripetutamente detto un ruolo di primo piano anche in ordine alle modalità di conclusione del medesimo, suggerendo di operare in modo diverso rispetto al passato, ecco che può fondatamente sostenersi che egli abbia contribuito in modo determinante alla verificazione dell’evento relativo alla stagione 2023-2024.
Quindi il suo ruolo, come esattamente rilevato dal Tribunale, non è stato quello di mero “percettore passivo” delle scelte societarie, ma si è trattato di un soggetto che – quale figura di riferimento nell’ambiente – ha contribuito ad alimentare il circuito delle sponsorizzazioni, partecipando alle interlocuzioni funzionali alla realizzazione delle operazioni anche nell’epoca in cui (20232024) non era ancora tesserato con la Real Dem calcio a 5.
11) Quanto al profilo dell’utilizzabilità degli atti di indagine penale, è principio consolidato che gli organi di giustizia sportiva possono in assoluta libertà valutare gli atti istruttori raccolti in sede penale quali elementi probatori ai fini del raggiungimento del convincimento in ordine non alla sussistenza di responsabilità penale, bensì di quella specifica responsabilità rilevante ai fini sportivi, indipendentemente anche dal rilievo penale dei fatti rappresentati o dal fatto che ci sia stata sentenza di condanna penale (Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 14/2016; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU, n. 37/2016; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 71/2019).
E ciò vale anche per le intercettazioni telefoniche che, per costante orientamento giurisprudenziale, possono essere utilizzate come vere e proprie prove al fine dell’accertamento di una violazione disciplinare e possono essere pienamente utilizzate anche nei procedimenti innanzi alla giustizia sportiva (CFA, SS.UU. n. 8/2024-2025; CFA, SS.UU. n. 49/2024-2025; CFA, SS.UU. n. 95/2019-2020).
La circostanza poi che il procedimento penale sia ancora nella fase delle indagini preliminari e che non sia stato emesso l’avviso ex art. 415-bis c.p.p., non priva, dunque, di rilevanza probatoria gli atti già acquisiti, in coerenza con il principio di autonomia del giudizio disciplinare più volte richiamato da questa Corte.
Ai fini dello standard probatorio nel processo sportivo, è altresì principio consolidato che non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (ex multis: CFA, Sez. I, n. 99/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 2/2025-2026).
12) In materia di commisurazione delle sanzioni è noto che, ai sensi dell’art. 12 del C.G.S., gli organi di giustizia sportiva godono di un potere discrezionale che deve esercitarsi tenendo conto, anzitutto, della natura e della gravità dei fatti e delle circostanze aggravanti ed attenuanti, in coerenza con il principio di proporzionalità, che impone di parametrare la sanzione al disvalore concreto della condotta (CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 23/2025-2026; CFA, SS.UU. n. 17/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 87/2025-2026).
Tale principio si declina, in caso di concorso di persone nel medesimo illecito, anche in termini di proporzionalità relativa, ossia di necessaria graduazione delle sanzioni in funzione del diverso ruolo rivestito dai concorrenti (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 3/2014; CFA, Sez. I, n. 1/2023-2024).
Nel caso di specie, il Tribunale federale nazionale ha già correttamente individuato una scala graduata delle sanzioni, irrogando: 3 anni e 6 mesi di inibizione e squalifica al D’Alonzo (artefice e gestore sostanziale del sistema); 3 anni di inibizione allo Zaffiri (presidente e terminale societario); 2 anni e 6 mesi di inibizione alla Coppa (dirigente e beneficiaria personale dello schema); 1 anno di inibizione e squalifica al Sirolli (procacciatore di sponsor).
Tale graduazione è coerente con il citato principio di proporzionalità e non v’è dubbio che la condotta del deferito abbia leso in modo grave i valori fondamentali di lealtà, correttezza e probità che l’ordinamento sportivo pone a fondamento delle attività di tutti i soggetti che ne fanno parte, coinvolgendo il mondo dello sport dilettantistico in dinamiche del tutto estranee ai fini dello sport, quali quelle di rilevanza penale come l’autoriciclaggio e le fatturazioni per operazioni inesistenti.
Vi è, in aggiunta, che la responsabilità del Sirolli si fonda anche, in via concorrente, sull’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico - applicabile in ragione della sua iscrizione all’albo dei tecnici - che impone agli appartenenti a tale Settore di rispettare lo Statuto e tutte le norme federali e di essere esempio di disciplina e di correttezza sportiva (CFA, Sez. IV, n. 95/20202021; CFA, Sez. I, n. 102/2022-2023).
In tale veste, il Sirolli era tenuto ad un livello di rigore deontologico ancora più intenso, e la sua consapevole partecipazione al sistema delle sponsorizzazioni gonfiate integra, dunque, oltre alla violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, anche quella delle disposizioni del Regolamento del Settore tecnico.
Tenuto conto della gravità della condotta, dell’interesse della FIGC alla tutela dell’immagine ed integrità dell’ordinamento federale anche a livello dilettantistico, nonché delle sanzioni richieste dalla Procura, questa Corte ritiene che l’irrogazione al sig. Sirolli Vittorio della sanzione dell’inibizione per anni 1 (uno), come statuito dal Tribunale federale, sia del tutto congrua e meritevole di integrale conferma.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Vincenzo Barbaro Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
