F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0207/CSA pubblicata del 8 Maggio 2026 –Società A.S.D. Sora Calcio 1907 – calciatore Luis Dini

Decisione/0207/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0289/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (Relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0289/CSA/2025-2026, proposto dalla Società A.S.D. Sora Calcio 1907, in data 18 aprile 2026,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 110 del 14 aprile 2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24 aprile 2026, il dott.  Agostino Chiappiniello; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società A.S.D. Sora Calcio 1907 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta al calciatore Luis Dini dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 110 del 14.4.2026, in relazione alla gara Sora Calcio 1907/San Marino Calcio, del 12.4.2026, valevole per il campionato di Serie D.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo di un A.A.”.

La reclamante non contesta il fatto ma ritiene che la condotta posta in essere sia frutto del particolare momento della gara, importante per ottenere la salvezza e che, comunque, la sanzione irrogata appare eccessivamente severa in relazione al comportamento tenuto.

La reclamante rileva inoltre che il calciatore sanzionato non ha alcun precedente disciplinare e, per tale motivo, chiede l’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13, comma 2, C.G.S., con conseguente riduzione della sanzione.

Nel corso dell’udienza sono stati uditi il Sig. Pasquale Marzocchella, Dirigente della società A.S.D. Sora Calcio 1907, e il calciatore Luis Dini.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non sia meritevole di accoglimento.

In via preliminare, si deve puntualizzare che la reclamante non contesta che il fatto sia effettivamente avvenuto, ma ritiene che la condotta del calciatore sia da relazionare ad un momento di massima tensione agonistica.

Tale condotta viene così descritta nel referto dell’assistente dell’arbitro n. 1, sig. Leonardo Grimaldi: "Al 44 del II tempo, a gioco fermo, richiamavo l’attenzione dell’arbitro in quanto il sig. Dini Luis n. 32 del Sora Calcio 1907 mi gridava: ma che cazzo alzi fuorigioco, non capisci un cazzo. Il tutto gesticolando e avvicinandosi a me ad una distanza di 10/15 metri dalla mia persona”.

Da detta ricostruzione appare fondata la qualificazione effettuata dal Giudice Sportivo e la conseguente sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta al calciatore, non potendo dubitarsi della portata offensiva o comunque gravemente irriguardosa dell’espressione pronunciata.

La sanzione, inoltre, in quanto pari al minimo edittale previsto dall’art. 36, comma 1, lettera a), C.G.S. appare congrua e condivisibile pur tenendo conto delle circostanze addotte dalla reclamante, comunque non integranti alcuna attenuante specifica prevista dall’art. 13 C.G.S..

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                            Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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