FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 463/AA del 28/04/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BARCA – ASD ALTAVALSUGANA CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 349 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Leonardo BARCA, e della società A.S.D. ALTAVALSUGANA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Leonardo BARCA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Altavalsugana Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 24.9.2025 ed in occasione della gara Altavalsugana Calcio – Primiero A.S.D. valevole per il girone B del campionato Under 17 Regionali, colpito con un braccio la testa del Sig. M.E., calciatore tesserato per la U.S. Primiero A.S.D., facendolo cadere e provocandogli uno svenimento;

A.S.D. ALTAVALSUGANA CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale era tesserato il Sig. Leonardo Barca all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Leonardo BARCA,

- Società A.S.D. ALTAVALSUGANA CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marco Casagrande;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Leonardo BARCA,

- € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ALTAVALSUGANA CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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