FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 473/AA del 05/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BONINA – NUOVA IGEA VIRTUS SSD
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 915 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Immacolato BONINA, e della società NUOVA IGEA VIRTUS SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:
Immacolato BONINA, all’epoca dei fatti Dirigente della società NUOVA IGEA VIRTUS S.S.D. S.R.L., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso, in data 11.03.2026 nel corso di una conferenza stampa indetta successivamente alla decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare di sanzionare la società NUOVA IGEA VIRTUS S.S.D. S.R.L. con cinque punti di penalizzazione da scontare nella attuale stagione sportiva (in cui la Società partecipa al Campionato Nazionale Serie D Gir. I) per il “cosiddetto caso DE FALCO” (calciatore schierato in campo nonostante fosse squalificato per non aver scontato una precedente squalifica) espresso pubblicamente giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri degli Organi di giustizia sportiva, e per l’effetto e più in generale dei suoi componenti persone fisiche tutti;
NUOVA IGEA VIRTUS SSD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per il menzionato comportamento ascrivibile al predetto Sig. Immacolato BONINA nella propria qualità, all’epoca dei fatti, di Dirigente della società;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Immacolato BONINA,
- Società NUOVA IGEA VIRTUS SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Nicola Giglio;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Immacolato BONINA,
- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società NUOVA IGEA VIRTUS SSD;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
