FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 475/AA del 05/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da RAPUSHAJ – AIJGHEVI – CRAPANZANO – ASD BUCINE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 509 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea RAPUSHAJ, Campbell AIJGHEVI, Gianni CRAPANZANO e della società ASD BUCINE, avente ad oggetto la seguente condotta:

 Andrea RAPUSHAJ, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Bucine A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo il termine della gara Bucine A.S.D. – Virtus Biancoazzurra del 4.2.2024 valevole per il girone A del campionato Allievi Provinciali Under 16, inviato all’arbitro dell’incontro tramite utenza telefonica nella sua disponibilità di fatto due messaggi vocali dal tenore offensivo e minaccioso;

Campbell AIJGHEVI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Bucine A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo il termine della gara Club Sportivo Firenze - Bucine A.S.D. del 26.10.2025 valevole per il girone C del campionato Under 18 Regionali, contattato direttamente l’arbitro dell’incontro tramite il social network Instagram trasmettendogli un video relativo ad una parte della gara chiedendo spiegazioni sui provvedimenti disciplinari assunti, nonché per avere inviato allo stesso un messaggio vocale inopportuno;

Gianni CRAPANZANO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Bucine A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo il termine della gara Club Sportivo Firenze - Bucine A.S.D. del 26.10.2025 valevole per il girone C del campionato Under 18 Regionali, contattato direttamente l’arbitro dell’incontro tramite WhatsApp trasmettendogli un video relativo ad una parte della gara chiedendo spiegazioni circa i provvedimenti disciplinari assunti e domandando, altresì, la trasmissione del referto arbitrale;

ASD BUCINE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Andrea Rapushaj, Campbell Ajighevi e Gianni Crapanzano;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Andrea RAPUSHAJ,

- Sig. Campbell AIJGHEVI,

- Sig. Gianni CRAPANZANO,

- Società ASD BUCINE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Samuele Cioni;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Andrea RAPUSHAJ,

- 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Campbell AIJGHEVI,

- 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Gianni CRAPANZANO,

- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD BUCINE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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