FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 478/AA del 05/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da TORZI – ASD SAN SALVO CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 498 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Angelo TORZI, e della società A.S.D. SAN SALVO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Angelo TORZI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Salvo Calcio: a) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 36, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Salvo Calcio, tesserato in data 30.6.2025 il sig. Gianluca Senese con la qualifica di direttore sportivo in pendenza della sanzione fino al 31.12.2025 inflitta allo stesso con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 60 del 20.2.2025 del Comitato Regionale Abruzzo; b) in violazione degli artt. 4, comma 1, e 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Salvo Calcio, consentito e comunque non impedito che il sig. Gianluca Senese svolgesse attività rilevante per l’ordinamento federale nell’ambito e nell’interesse della società dallo stesso rappresentata in pendenza della sanzione dell’inibizione fino al 31.12.2025 irrogata nei confronti dello stesso con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 60 del 20.2.2025 del Comitato Regionale Abruzzo; c) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 1, comma 3, 6, 11 e 12, comma 2, del Regolamento dei Direttori Sportivi per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Salvo Calcio, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026 affidato il ruolo ed i compiti di direttore sportivo della società dallo stesso rappresentata al sig. Gianluca Senese nonostante quest’ultimo non fosse iscritto nell’Elenco dei Direttori Sportivi;
A.S.D. SAN SALVO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Angelo Torzi e Gianluca Senese;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Angelo TORZI,
- Società A.S.D. SAN SALVO CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Angelo Torzi;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Angelo TORZI,
- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SAN SALVO CALCIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
