FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 484/AA del 05/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da VENIER

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 623 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Tommaso VENIER avente ad oggetto la seguente condotta:

Tommaso VENIER, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la stagione 2025-2026 per la Società S.S.D. Futsal Villorba, in violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver inviato in data 19.11.2025 e 29.11.2025 dal proprio profilo personale Instagram sul profilo Instagram riconducibile alla persona dell’associato AIA A.E. sig. Andrea Tasca, taluni messaggi dai contenuti irriguardosi, irreverenti, minatori e finanche offensivi nei confronti della classe arbitrale e della Divisione Calcio A5;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:

- Sig. Tommaso VENIER;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:

- 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Tommaso VENIER;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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