FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 486/AA del 06/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ROSATI – PENNA – ASD POLISPORTIVA MORICONE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 938 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco ROSATI, Federico PENNA e della società ASD POLISPORTIVA MORICONE, avente ad oggetto la seguente condotta:
Marco ROSATI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva Moricone, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società rappresentata, a mezzo di un “Comunicato Ufficiale” condiviso in data 24.2.2026 alle ore 11.29 nella “pagina” della società denominata “ASD Polisportiva Moricone” del social network “facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale nel suo complesso;
Federico PENNA, all’epoca dei fatti Vice Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva Moricone, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società rappresentata, a mezzo di un “Comunicato Ufficiale” condiviso in data 24.2.2026 alle ore 11.29 nella “pagina” della società denominata “ASD Polisportiva Moricone” del social network “facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale nel suo complesso;
ASD POLISPORTIVA MORICONE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Marco Rosati e Federico Penna;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Marco ROSATI,
- Sig. Federico PENNA,
- Società ASD POLISPORTIVA MORICONE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marco Rosati;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Marco ROSATI,
- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Federico PENNA,
- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD POLISPORTIVA MORICONE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
