FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 492/AA del 06/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da COZZELLA – US BITONTO CALCIO SSD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 552 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo COZZELLA, e della società U.S. BITONTO CALCIO SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Vincenzo COZZELLA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Bitonto Calcio SSD a r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, dopo la gara U.S. Bitonto Calcio SSD a r.l. – A.S. Bisceglie 1913 del 9.11.2025 valevole per il campionato di Eccellenza, inviato tramite il social network Instagram all’arbitro ed a uno degli assistenti che hanno diretto l’incontro messaggi offensivi;

U.S. BITONTO CALCIO SSD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Vincenzo Cozzella;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Vincenzo COZZELLA,

- Società U.S. BITONTO CALCIO SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonello ORLINO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo COZZELLA,

- € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società U.S. BITONTO CALCIO SSD;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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