FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 494/AA del 08/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MANCA – BOCCHIERI – PEDONE – MICCOLI – ASD FABRIZIO MICCOLI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 622 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi MANCA, Sara BOCCHIERI, Roberto PEDONE, Fabrizio MICCOLI e della società A.S.D. FABRIZIO MICCOLI, avente ad oggetto la seguente condotta:
Luigi MANCA, tesserato come Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della A.S.D. Fabrizio Miccoli per la stagione sportiva 2025-2026, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver, nella sua qualità, consentito o comunque non impedito al sig. Fabrizio Miccoli, soggetto non tesserato, di svolgere nella stagione sportiva 2025-2026 le funzioni di amministratore di fatto e, comunque, attività organizzative e decisionali nell’interesse della Società, segnatamente per avere esercitato il potere decisionale individuando l’allenatore della prima squadra partecipante al campionato di Eccellenza Femminile, nonché per avere curato la scelta delle atlete poi tesserate per la società e per avere allestito l’organico della prima squadra, così producendo l’effetto e, comunque non impedendo, alla calciatrice sig.ra Sara Bocchieri, in difetto di tesseramento e dal mese di settembre 2025, di partecipare alle sedute di allenamento settimanali con la squadra della A.S.D. Fabrizio Miccoli che disputa il Campionato di Coppa Eccellenza Regionale - Girone B;
Sara BOCCHIERI, tesserata per la stagione sportiva 2025-2026 quale calciatrice per la S.S.D. A R.L. WOMEN LECCE, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal “Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (SocietàAtleta minorenne) ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. n. 36/2021” del 3.6.2024 sottoscritto dalla stessa calciatrice con la S.S.D. A R.L. WOMEN LECCE, per aver svolto, nella stagione sportiva 2025- 2026 e precisamente dal mese di settembre 2025, attività sportiva consistente nell’aver preso parte alle sedute di allenamento settimanali con la squadra della A.S.D. Fabrizio Miccoli che disputa il Campionato Femminile – Coppa Eccellenza Regionale Girone B, in difetto di nulla osta della S.S.D. A R.L. WOMEN LECCE con cui risulta tesserata;
Roberto PEDONE, tesserato nella stagione sportiva 2025-2026 come Allenatore Responsabile della società A.S.D. Fabrizio Miccoli nonché iscritto al Settore Tecnico – Qualifica UEFA B, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli articoli 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver, nella sua qualità, consentito alla sig.ra Sara Bocchieri nella stagione sportiva 2025-2026, e precisamente dal mese di settembre 2025, di prendere parte alle sedute di allenamento settimanali con la squadra dal medesimo allenata seppur consapevole che la calciatrice non fosse tesserata per la A.S.D. Fabrizio Miccoli;
Fabrizio MICCOLI, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato per la società A.S.D. Fabrizio Miccoli e che in ogni caso svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la società A.S.D. Fabrizio Miccoli, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato per la Società A.S.D. Fabrizio Miccoli, per aver svolto nella corrente stagione sportiva le funzioni di amministratore di fatto e, comunque, attività organizzative e decisionali nell’interesse della detta Società, segnatamente per avere esercitato il potere decisionale, individuando l’allenatore della prima squadra partecipante al campionato di Eccellenza Femminile, nonché per avere curato la scelta delle atlete poi tesserate per la società e per avere allestito l’organico della prima squadra, così producendo l’effetto e, comunque non impedendo, alla calciatrice sig.ra Sara Bocchieri, in difetto di tesseramento e dal mese di settembre 2025, di partecipare alle sedute di allenamento settimanali con la squadra della A.S.D. Fabrizio Miccoli che disputa il Campionato di Coppa Eccellenza Regionale - Girone B;
A.S.D. FABRIZIO MICCOLI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine alle condotte poste in essere rispettivamente dal sig. Luigi Manca, Roberto Pedone e Fabrizio Miccoli come descritte nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Luigi MANCA,
- Sig. Sara BOCCHIERI,
- Sig. Roberto PEDONE,
- Sig. Fabrizio MICCOLI,
- Società A.S.D. FABRIZIO MICCOLI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi MANCA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luigi MANCA,
- 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Sara BOCCHIERI,
- 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Roberto PEDONE,
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabrizio MICCOLI,
- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. FABRIZIO MICCOLI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
