FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 498/AA del 08/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CENTRO STORICO LEBOWSKI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 690 pfi 25-26 adottato nei confronti della società CENTRO STORICO LEBOWSKI, avente ad oggetto la seguente condotta:
CENTRO STORICO LEBOWSKI, a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere i propri sostenitori, nel corso ed al termine della gara Polisportiva Luco – Centro Storico Lebowski del 17.12.2025 disputata presso lo stadio comunale “S. BINI” di Grezzano (FI), valevole per la Coppa Italia di Promozione, introdotto ed utilizzato all’interno dell’impianto sportivo cinque fumogeni;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
- Società CENTRO STORICO LEBOWSKI, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Ilaria Orlando;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:
- € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società CENTRO STORICO LEBOWSKI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
