FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 505/AA del 08/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SOMMA – CIARAMELLA – PARENTE – ASD VIRTUS SAN MICHELE E DONATO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 369 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Gennaro SOMMA, Gennaro CIARAMELLA, Francesco PARENTE e della società ASD VIRTUS SAN MICHELE E DONATO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Gennaro SOMMA, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Nuovo Cos Latina, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Nuovo Cos Latina, consentito e comunque non impedito che il sig. Gennaro Ciaramella svolgesse l’attività di dirigente per la menzionata società A.S.D. Nuovo Cos Latina nel corso delle stagioni sportive 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, in assenza di tesseramento per la predetta società, e nel corso della stagione sportiva 2024-2025, pur essendo tesserato per la medesima società soltanto quale tecnico; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Nuovo Cos Latina, omesso di depositare il foglio censimento della predetta società, contenente i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, e la dichiarazione ex art. 22 bis delle N.O.I.F. per la stagione sportiva 2024-2025;
Gennaro CIARAMELLA, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C., all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nelle stagioni sportive 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Nuovo Cos Latina, per la quale si è poi tesserato quale tecnico nella stagione sportiva 2024-2025, nonché soggetto non tesserato che ha svolto, all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Virtus S Michele e Donato, attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nella stagione sportiva 2025-2026, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso svolto l’attività di dirigente per la società A.S.D. Nuovo Cos Latina nel corso delle stagioni sportive 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, in assenza di tesseramento per la predetta società, e nel corso della stagione sportiva 2024-2025, pur essendo tesserato per la medesima società soltanto quale tecnico; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso delle stagioni sportive 2022-2023 e 2023-2024, all’insaputa della società di appartenenza, percepito indebitamente somme di danaro in contanti disponendo rimborsi ai calciatori della società A.S.D. Nuovo Cos Latina di importo maggiorato rispetto a quanto pattuito e chiedendo, poi, ai medesimi calciatori la restituzione in contanti della differenza tra quanto pattuito e quanto corrisposto; c) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso svolto l’attività di dirigente per la società A.S.D. Virtus S Michele e Donato nel corso della stagione sportiva 2025-2026, in assenza di tesseramento per la predetta società;
Francesco PARENTE, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus S Michele e Donato, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus S Michele e Donato, consentito e comunque non impedito che il sig. Gennaro Ciaramella svolgesse l’attività di dirigente per la menzionata società A.S.D. Virtus S Michele e Donato nel corso della stagione sportiva 2025-2026, in assenza di tesseramento per la predetta società;
ASD VIRTUS SAN MICHELE E DONATO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Francesco Parente e nel cui interesse il sig. Gennaro Ciaramella ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Gennaro SOMMA,
- Sig. Gennaro CIARAMELLA,
- Sig. Francesco PARENTE,
- Società ASD VIRTUS SAN MICHELE E DONATO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Francesco Parente;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gennaro SOMMA,
- 6 (sei) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Gennaro CIARAMELLA,
- 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Francesco PARENTE,
- € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD VIRTUS SAN MICHELE E DONATO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
