F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 245/TFN – SD del 13 Maggio 2026 (motivazioni) – FC Trapani – 218/TFNSD
Decisione/0245/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0218/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Valentina Ramella – Presidente
Valentina Aragona - Componente
Leopoldo Di Bonito - Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini – Componente
Francesco Ranieri - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 7 maggio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 26300/551pf25-26/GC/PM/ep dell’8 aprile 2026 e depositato il 9 aprile 2026, nei confronti della società F.C. Trapani 1905 Srl, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale con provvedimento prot. n. 26300/551pf25-26/GC/PM/ep dell’8 aprile 2026 e depositato il 9 aprile 2026, ha deferito al Tribunale Sezione Disciplinare la società TRAPANI 1905 F.C. s.r.l.; per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti integranti la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva posti in essere dal sig. Marco Toscano, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la società TRAPANI 1905 F.C. s.r.l., per avere lo stesso, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, rilasciato e sottoscritto una dichiarazione – successivamente utilizzata dalla società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L. nell’ambito del giudizio arbitrale instaurato, in data 8 febbraio 2025, nei confronti del tesserato con la qualifica di tecnico, sig. Ezio Capuano – dal contenuto non veridico, come da lui ammesso in sede di propria audizione; segnatamente per avere il sig. Marco Toscano falsamente affermato che il sig. Ezio Capuano, nel periodo in cui è stato l’allenatore della società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L., si rivolgeva in varie occasioni a lui ed ai suoi compagni di squadra con le seguenti espressioni verbali: “ladro, coglione, inetto, pezzo di merda”, “sei un incapace”, “non meriti di giocare in questa squa-dra”, “non capisci nulla di calcio”.
La fase istruttoria
Il procedimento traeva origine da un esposto – denuncia da parte dell’Avvocato Edoardo Chiacchio, nell’interesse dell’allenatore Ezio Capuano, per segnalare i fatti posti in essere, nei confronti del tecnico, dal sig. Marco Toscano, calciatore professionista attualmente tesserato per la società F.C. Casertana.
In particolare il sig. Ezio Capuano denunciava che dopo l’esonero da allenatore responsabile della prima squadra dalla società F.C. Trapani 1905, avvenuto in data 28.1.2025, il successivo 8.2.2025 la società Trapani gli notificava un ricorso presentato al Collegio Arbitrale della Lega Pro, per chiedere la declaratoria di risoluzione contrattuale per (asserite) gravi e constatate inadempienze contrattuali
A sostegno della richiesta, la società F.C Trapani produceva 19 dichiarazioni testimoniali, tra cui quella del sig. Marco Toscano, con la quale il calciatore affermava che nel periodo in cui Ezio Capuano aveva allenato la squadra del Trapani, si era rivolto sia nei suoi confronti, che dei compagni di squadra, con parole altamente offensive e denigratorie della loro dignità e professionalità, inoltre durante le sedute di allenamento si avvicinava ai calciatori urlando nei loro confronti insulti di ogni genere.
Tale comportamento, secondo la testimonianza di Toscano, creava un ambiente di lavoro tossico e malsano, caratterizzato da continua umiliazione e discredito, rendendo difficile lavorare serenamente, compromettendo l’unità e la concentrazione del gruppo, influendo negativamente sul rendimento in campo.
Il Collegio Arbitrale disponeva l’escussione testimoniale di alcuni calciatori, tra cui anche quella Marco Toscano, nel corso della quale quest’ultimo, dopo aver riconosciuto il documento e la firma apposta, forniva un’altra versione dei fatti, in antitesi con la dichiarazione sottoscritta, , precisando di non essere mai stato offeso e insultato dal sig. Capuano.
All’esito dell’attività istruttoria, il Collegio Arbitrale rigettava la richiesta della società Trapani, mentre il tecnico Ezio Capuano riteneva che la dichiarazione resa dal sig. Marco Toscano, su cui si era fondata la domanda arbitrale del Trapani Calcio, era altamente lesiva della dignità, del decoro professionale, del lavoro, dell’onorata e ultra decennale carriera dell’allenatore con il rischio di causargli un danno economico, visto che il ricorso riguardava la richiesta di declaratoria di risoluzione contrattuale.
Esperita l’attività di indagine, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando:
- al Marco Toscano, all’epoca dei fatti tesserato quale di calciatore per la società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L., la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, rilasciato e sottoscritto una dichiarazione – successivamente utilizzata dalla società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L. nell’ambito del giudizio arbitrale instaurato, in data 8 febbraio 2025, nei confronti del tesserato con la qualifica di tecnico, sig. Ezio Capuano – dal contenuto non veridico, come da lui ammesso in sede di propria audizione; segnatamente per avere il sig. Marco Toscano falsamente affermato che il sig. Ezio Capuano, nel periodo in cui è stato l’allenatore della società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L., si rivolgeva in varie occasioni a lui ed ai suoi compagni di squadra con le seguenti espressioni verbali: “ladro, coglione, inetto, pezzo di merda”, “sei un incapace”, “non meriti di giocare in questa squadra”, “non capisci nulla di calcio”;
- la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, della società Trapani 1905 F.C. srl., per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Marco Toscano;
A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, il sig. Marco Toscano ha convenuto con la Procura federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.
Alcuna attività difensiva veniva svolta dalla società Trapani 1905 F.C. srl e, pertanto, la Procura ritenendo sussistente la violazione contestata, ha notificato il deferimento in oggetto.
La fase predibattimentale
In vista dell’udienza, la società Trapani 1905 F.C. srl ha prodotto memoria difensiva per replicare alla violazione contestata.
Il dibattimento
All’udienza del 07.05.2026 è comparso l'Avv. Gian Paolo Guarnieri, in rappresentanza della Procura Federale, il quale nel riportarsi integralmente al contenuto dell’atto di deferimento e replicando alle memorie difensive depositate nell’interesse della società FC Trapani 1905 S.r.l. ha concluso chiedendo che venga applicata, nei confronti della società FC Trapani 1905 Srl, la sanzione dell’ammenda pari ad euro 2.000,00 (duemila/00).
E’ comparso altresì l'Avv. Paolo Rodella in rappresentanza della società FC Trapani 1905 Srl. il quale si è riportato integralmente al contenuto della memoria difensiva depositata in atti, ne ha ripercorso i passaggi più rilevanti e, dopo aver effettuato breve replica all’intervento della Procura Federale, ha concluso chiedendo l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nella memoria difensiva.
La decisione
Dal compendio probatorio acquisito è emerso che il Sig. Marco Toscano, in sede di escussione dinanzi al Collegio Arbitrale c/o la Lega Calcio Professionistico, affermava – in parziale rettifica della precedente dichiarazione a sua firma allegata al procedimento arbitrale - che il sig. Ezio Capuano non si era mai rivolto direttamente nei suoi confronti “con espressioni offensive, quali ladro,coglione, inetto e pezzo di merda”.
Pertanto, risulta comprovata la condotta del sig. Toscano, richiamata nell’atto di deferimento quale presupposto della responsabilità oggettiva contestata alla Società, atteso che il calciatore ha reso dichiarazioni non veridiche in ordine alla asserita condotta offensiva del sig. Capuano nei propri confronti.
Tale condotta integra la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva da parte del sig. Marco Toscano la cui posizione è stata definita avendo egli convenuto con la Procura federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, ma che costituisce il presupposto della contestata responsabilità oggettiva
Le circostanze valorizzate dalla difesa della società in sede di memoria difensiva secondo cui il Toscano avrebbe confermato di aver sentito in sporadiche occasioni, il tecnico rivolgere direttamente alcune offese a suoi compagni di squadra e la convergenza sul punto di altri dichiarazioni dei tesserati della società, non sono idonee ad incidere sulla sussistenza dell’illecito. Infatti, costituisce dato pacifico la parziale dichiarazione non veritiera resa dal calciatore in questione, con la conseguenza che le circostanze eccepite dalla difesa societaria hanno rilevanza unicamente sul trattamento sanzionatorio.
In definitiva, sussiste la responsabilità oggettiva della società Trapani 1905 F.C. s.r.l. per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Toscano, per avere lo stesso, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dei principi di lealtà, correttezza e probità, rilasciato e sottoscritto una dichiarazione – successivamente utilizzata dalla società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L. nell’ambito del giudizio arbitrale instaurato, in data 8 febbraio 2025, nei confronti del tesserato con la qualifica di tecnico, sig. Ezio Capuano – dal contenuto non veridico, come da lui ammesso in sede di propria audizione, per quanto concerne le presunte offese a lui rivolte dal sig. Ezio Capuano
Sotto il profilo sanzionatorio, esaminate tutte le circostanze del caso, il Collegio ritiene congruo irrogare la sanzione di euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.
P. Q. M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società F.C. Trapani 1905 Srl la sanzione di euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Leopoldo Di Bonito Valentina Ramella
Depositato in data 13 maggio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
