F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0130/CFA pubblicata il 19 Maggio 2026 (motivazioni) – società A.S.D. Calcio Lamezia / società U.S. Catanzaro 1929 s.r.l.

Decisione/0130/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0151/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Luigi Caso – Presidente

Tommaso Mauceri – Componente

Ivo Correale - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0151/CFA/2025-2026, proposto dalla società A.S.D. Calcio Lamezia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Annalisa Trotta, per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, n. 1156/TFNSVE-2025-2026 del 10 aprile 2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione della U.S. Catanzaro 1929 s.r.l. e i relativi allegati;

Visti gli atti del procedimento;

Relatore all’udienza dell’11 maggio 2026 il dott. Ivo Correale e sentiti gli avv.ti Annalisa Trotta, per la reclamante, e l’Avv. Filippo

Pandolfi, per la reclamata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con rituale reclamo a questa Corte Federale, la A.S.D. Calcio Lamezia (d’ora in avanti “il Lamezia”) chiedeva la riforma della decisione in epigrafe, con la quale il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, aveva rigettato la sua domanda volta a ottenere il riconoscimento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF, maturato in relazione al tesseramento del calciatore De Sensi Giuseppe con la U.S. Catanzaro 1929 s.r.l. (d’ora in avanti “il Catanzaro”).

2. In particolare, la vicenda trae origine dal tesseramento con vincolo biennale del calciatore suddetto – formatosi con il Lamezia per il Catanzaro, come “giovane di serie”, in data 22 settembre 2023. Rilevata la certificazione del premio come attestato nel Portale Servizi della FIGC, era avviata l’azione da parte del Lamezia avanti al giudice di prime cure al fine di ottenere il pagamento richiesto.

3. Il Tribunale Federale, con la decisione qui impugnata, disponeva quanto segue:

“Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento. Il premio è stato quantificato in euro 7.200,00 (settemiladuecento), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti. Purtuttavia, dalla stessa documentazione depositata in atti si ricava che il primo tesseramento del calciatore da parte della società resistente è avvenuto, a titolo di giovane di serie, in data 22.8.2023 (e, quindi, anteriormente all’entrata in vigore della novellata disciplina di cui all’art. 99 NOIF). Tanto deve portare a escludere il riconoscimento del premio posto che, alla stregua del principio del tempus regit actum, il regime giuridico applicabile alla fattispecie in esame è quello vigente alla data del 22.8.2023; data in cui non poteva spiegare effetti la disciplina del premio di formazione introdotta dall’art. 99 NOIF con effetti a decorrere dall’1.7.2024.”.

4. La società reclamante criticava il contenuto della motivazione, rilevando, in sintesi quanto segue:

a) la pronuncia impugnata si fondava su una ricostruzione del quadro normativo “ratione temporis” non conforme al dato regolamentare vigente al momento del perfezionamento del tesseramento, nonché su un’interpretazione dell’art. 99 NOIF – come modificato dal C.U. FIGC n. 59/A del 4 agosto 2023 – non pienamente aderente né al dato letterale né alla sua ratio sistematica; in particolare, il Tribunale aveva escluso l’applicabilità della disciplina novellata sulla base di un presupposto temporale non desumibile da alcuna fonte normativa;

b) vi era stata una tardiva costituzione della società resistente in quella sede, con relative preclusioni processuali, in violazione dell’art. 91, comma 5, C.G.S.;

c) dalla certificazione rilasciata dal “Portale Servizi FIGC” emergeva in modo chiaro, univoco e non equivoco che il calciatore Giuseppe De Sensi era stato tesserato con vincolo biennale quale “giovane di serie”, ai sensi dell’art. 99 N.O.I.F. e il Tribunale Federale aveva mancato di rilevare che il suddetto “Portale” assume una funzione di fonte qualificata di accertamento tecnicoamministrativo, la cui attendibilità discende direttamente dalla sua natura istituzionale e dal ruolo che esso svolge nell’ordinamento federale;

d) la questione doveva essere decisa prendendo a riferimento l’art. 99 cit., nella sua formulazione di cui al C.U. FIGC n. 59/A del 4 agosto 2023 ed entrata in vigore in tale data, anteriore al tesseramento in questione, dato che, in assenza di disposizioni transitorie o di differimenti espressamente previsti, la disciplina introdotta dal C.U. richiamato doveva ritenersi immediatamente applicabile a tutti i tesseramenti successivi alla sua entrata in vigore, per cui non si comprendeva da quali elementi il giudice di primo grado avesse desunto che l’entrata in vigore della disposizione doveva posticiparsi al 1 luglio 2024.

e) era, poi, ribadita l’applicazione al caso di specie del principio “tempus regit actum”, nell’accezione più volte sottolineata dalla giurisprudenza federale che era richiamata;

f) riguardo a una dichiarazione liberatoria sul punto, che la stessa reclamante avrebbe rilasciato e che era stata invocata dal Frosinone in primo grado, il Lamezia ne evidenziava la giuridica irrilevanza, in quanto riferita a diversa tipologia di “premio”, legata a quanto previsto dalla diversa norma di cui all’art. 96 N.O.I.F.;

Il Lamezia, quindi concludeva chiedendo la riforma della decisione impugnata, con conseguente riconoscimento del premio in questione e condanna del Catanzaro alla relativa corresponsione, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.

5. Si costituiva in giudizio il Catanzaro per resistere al reclamo, esponendo, in sintesi, quanto segue.

i) le “Certificazioni (rectius, Attestazioni) Premi” rilasciate dal “Portale Servizi” della F.I.G.C. non costituiscono elemento decisivo sulla debenza del premio;

ii) il tesseramento del calciatore in questione quale “giovane di serie” era avvenuto il 22 settembre 2023, quando era in vigore l’art. 99 N.O.I.F. nel testo di cui al C.U. n. 232/A del 28 giugno 2023, che prevedeva il premio alla stipula del primo contratto di lavoro sportivo e al tesseramento con vincolo biennale come “giovane dilettante”, e non già come “giovane di serie”;

iii) era pur vero che l’art. 99 N.O.I.F. aveva subito un’ulteriore modifica con il C.U. n. 59/A del 4 agosto 2023, ma tale modifica era subordinata a quanto previsto nella norma stessa, secondo cui era previsto l’impegno “…di effettuare una verifica sull’applicazione della nuova norma al termine del periodo di tesseramento fissato al 30.09.2023”, con la conseguenza per la quale gli effetti della modifica non potevano che decorrere dal 1 luglio 2024, come correttamente dedotto dal Tribunale in primo grado e per tesseramenti comunque sottoscritti dopo il 30 settembre 2023, anche per evitare la situazione – definita “paradossale” – secondo cui all’interno di uno stesso “periodo di tesseramento” (il cosiddetto “periodo estivo”) vi potessero essere due diverse normative disciplinanti la medesima fattispecie;

iv) vi era comunque la richiamata “liberatoria”, rilasciata dal legale rappresentante del Lamezia in data 18 settembre 2023 che rinunciava al premio come “giovane di serie” esplicitamente richiamato, pur se in riferimento all’art. 96 N.O.I.F. indicato nella stessa “liberatoria”, con conseguente prevalenza del principio della sostanza sulla forma;

v) il Lamezia non aveva comunque mai previamente notificato al Catanzaro il pagamento del premio in questione;

vi) l’azione proposta dal Lamezia doveva essere considerata “temeraria”, con tutte le collegate conseguenze nella presente sede.

6. All’udienza dell’11 maggio 2026, tenutasi in forma telematica, dopo discussione tra i difensori delle parti, il reclamo era trattenuto in decisione e in pari data era pubblicato il dispositivo della presente sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I. Si osserva in primo luogo che la decisione del Tribunale di prime cure si basa esclusivamente su una valutazione degli effetti del tesseramento del giovane calciatore alla luce della norma vigente e dei suoi effetti, senza introdurre altri elementi su cui invece le parti costituite si sono soffermate in questa sede.

II. Di conseguenza, appare utile procedere a esaminare per prima la tesi di cui alla decisione impugnata, comunque contestata dalla reclamante, in modo da osservare regole di economia processuale tali da consentire di prescindere dall’ulteriore esame delle doglianze, qualora la tesi del Tribunale fosse considerata condivisibile.

Ebbene, però, così non è, in quanto questa Corte ritiene fondata la doglianza della società reclamante.

In particolare, la norma di cui all’art. 99 N.O.I.F. applicabile alla fattispecie è quella di cui al C.U. n. 59/A del 4 agosto 2023, che aveva modificato la precedente versione di cui al C.U. n. 232/A del 28 giugno 2023, secondo la quale il diritto al premio ivi contemplato era dovuto alla stipula del primo contratto di lavoro sportivo e al tesseramento con vincolo biennale come “giovane dilettante”. In realtà, come detto, al momento del tesseramento del giovane Giuseppe De Sensi, intervenuto in data 22 settembre 2023, era stata introdotta la nuova versione dell’art. 99 cit., di cui al suddetto C.U. n. 59/A del 4 agosto 2023, la quale ha inteso “estendere” tale beneficio per le società dilettantistiche anche per calciatori tesserati come “giovani di serie”, ai sensi degli artt. 32, comma 1, e 33, comma 2, delle medesime N.O.I.F., come innovate (di questa Sezione, decisone n. 0066/CFA/2025-2026).

D’altro canto, anche lo stesso Tribunale in primo grado non ha inteso mettere in dubbio che alla fattispecie si applichi l’art. 99 cit. nel testo di cui alla “novella” del C.U. n. 59/A del 4 agosto 2023 (usando l’espressione “novellata disciplina di cui all’art. 99 NOIF”), ma si è soffermato sul profilo dello spiegamento degli effetti, intendo gli stessi operativi solo dal 1 luglio 2024.

Ebbene tale tesi – cavalcata anche nelle difese della reclamata in questa sede – non appare condivisibile.

III. In primo luogo, non vi è nessuna norma transitoria che prevede esplicitamente questo differimento degli effetti, laddove la norma transitoria si occupa solo della prescrizione del diritto al “premio di formazione tecnica” maturato nella stagione sportiva 2023/2024.

In secondo luogo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente precisato che “…il chiaro tenore letterale dell’art. 13, comma 2, delle NOIF – là dove stabilisce, in via generale, che la pubblicazione «costituisce a ogni effetto termine di decorrenza» , così giungendo a identificare temporalmente l’inizio dell’efficacia degli atti pubblicati e la legale conoscenza derivante dalla pubblicazione dei Comunicati Ufficiali - è una disposizione, di latissimo ambito applicativo, idonea a disciplinare compiutamente l’acquisizione dell’efficacia di tutte le fattispecie da essa unitariamente considerate…Ed invero, la circostanza che la novella dell’art. 99 delle NOIF sia entrata in vigore il 4 agosto 2023 non costituisce affatto un’applicazione retroattiva, alla fattispecie, della sopravvenienza normativa. Nel caso in esame, non si è, difatti, in presenza di un’applicazione della novella a vicende e atti venuti in essere anteriormente alla sua entrata in vigore, ma si ha unicamente l’applicazione della nuova disciplina a un fatto (il tesseramento del calciatore come Giovane di serie) verificatosi il giorno stesso della data di pubblicazione del CU n. 59/A/23.” (CFA, SSUU, dec. 0112/CFA/2025-2026).

In terzo luogo - fermo restando che tale interpretazione è indotta dalle esclusive allegazioni delle parti, mancando nel testo della decisione impugnata una, sia pure sintetica, motivazione sulle ragioni che hanno indotto a ritenere un’efficacia differita al 1 luglio 2024 – non può concordarsi con il contributo offerto in senso contrario nelle difese della reclamata, secondo cui “…in calce al richiamato Comunicato Ufficiale n. 59/A del 04.08.2023, il Consiglio Federale ha (opportunamente) deliberato “… con l’espresso impegno, quanto al riconoscimento del premio di formazione tecnica anche nel caso di tesseramento con vincolo biennale del calciatore/calciatrice come “giovane di serie”, di effettuare una verifica sull’applicazione della nuova norma al termine del periodo di tesseramento fissato al 30.09.2023…”.

Infatti, si osserva che tale precisazione su un’eventuale efficacia differita nel senso individuato dal Tribunale e dal Catanzaro non è contenuta nel testo normativo del novellato art. 99 cit., ma parte reclamata si riferisce a quanto indicato all’interno dello stesso C.U. Inoltre, a questa Corte appare evidente, anche sotto una mera interpretazione letterale, che il richiamo a un “impegno” a effettuare “una verifica” sull’applicazione della norma al termine del periodo di tesseramento indicato, non stava a significare che la sua efficacia – rectius, diretta applicazione – era rinviata al termine del periodo indicato, ma solo che sarebbe stato effettuato un monitoraggio sull’applicazione della stessa, evidentemente al fine di valutare eventuali altre modifiche.

D’altronde, la stessa espressione letterale “verifica sull’applicazione della nuova norma” non può che fare riferimento a un’applicazione immediata (dal 6 agosto 2023) della norma, e quindi una immediata efficacia della stessa, non vedendosi altrimenti come si sarebbe potuto procedere a una verifica sull’applicazione di una norma ancora non efficace.

Il C.U. n. 59/A, come detto, si è limitato a prevedere un mero monitoraggio, proprio sugli effetti dell’applicazione (immediata) della norma in questione.

Sotto tale profilo, quindi, la sentenza di primo grado appare da riformare, secondo quanto richiesto dalla reclamante.

IV. Chiarito ciò, questa Corte deve soffermarsi, però, sulle ulteriori questioni introdotte dal Catanzaro in questa sede.

Ci si riferisce alla c.d. “liberatoria” sottoscritta dal rappresentante legale del Lamezia in data 18 settembre 2023, nella quale si dichiara l’intervenuta transazione tra le parti e la soddisfazione di ogni diritto relativamente “…alla richiesta del premio di preparazione per tesseramento con vincolo giovane di serie, giovane dilettante o non professionista (rif. Norma transitoria art. 96 NOIF); alla richiesta del premio di tesseramento annuale come giovane dilettante o non professionista (rif. art. 96 NOIF in vigore dal 1 luglio 2023)”.

Sul punto, il Lamezia ha contestato la sua utilizzabilità, anche per tardiva costituzione del Catanzaro avanti al giudice di prime cure, ma questa Corte rileva che tale parte processuale si è difesa comunque nel merito in questa sede su tale profilo, accettando il contraddittorio sulla sua interpretazione.

Sostiene la reclamante che tale “liberatoria” sia comunque irrilevante, riferendosi ad altra norma (art. 96 N.O.I.F. in luogo dell’art. 99); sostiene la reclamata invece che nel caso di specie debba essere mutuato e debba trovare applicazione il principio della “prevalenza della sostanza sulla forma”, laddove la sostanza effettiva riguardava l’intervenuta transazione in relazione alla richiesta di premio con vincolo “giovane di serie”, definizione – questa – propria dell’art. 99 N.O.I.F. come invocato.

Ebbene, il Collegio rileva una certa contraddittorietà nella posizione della reclamata, laddove, dapprima, sostiene che la norma di cui all’art. 99 N.O.I.F. non si sarebbe applicata, e non avrebbe avuto quindi efficacia alcuna, fino al termine sopra ricordato e, poi, afferma che avrebbe posto in essere una transazione “sostanziale”, dal Catanzaro evidentemente accettata, sull’applicazione dello stesso art. 99 cit. al 18 settembre 2023.

Ma a prescindere da questo profilo - nonché da quello legato al profilo “causale” di tale accordo, non avendo le parti fornito alcun elemento in ordine alle trattative sottese all’accordo in questione e sulla sinallagmaticità della fattispecie, che vedeva il Lamezia rinunciare a un emolumento previsto dalla norma in vigore a fronte di non specificate contropartite da parte del Catanzaro – questa Corte ritiene di doversi soffermare sul contenuto letterale della liberatoria in questione.

Ebbene, essa fa indiscutibile riferimento solo ai premi previsti dall’art. 96 N.O.I.F. allora in vigore.

In particolare, tale documento sottoscritto dal Lamezia esplicitamente fa riferimento, laddove si riferisce al “giovane di serie”, alla “norma transitoria” dell’art. 96 cit., la quale prevedeva che: “Il previgente art. 96 continua ad essere applicabile, fino al 30 giugno 2024, per i calciatori/calciatrici “giovani di serie“, “giovani dilettanti” o “non professionisti” tesserati con vincolo pluriennale nella stagione 2022/2023, con esclusivo riferimento ai termini di prescrizione del diritto al premio di preparazione eventualmente maturato nella stagione 2022/2023. Decorsa tale data, il previgente art. 96 si intende abrogato.”

E’ solo (dove è detto “con esclusivo riferimento”) l’aspetto legato alla prescrizione del diritto che quindi rilevava e solo a questo profilo il Lamezia avrebbe inteso rinunciare, fermo restando che comunque la norma si riferiva al tesseramento “annuale”.

L’art. 99 cit, entrato in vigore l’8 agosto 2023, invece, considerava la diversa fattispecie del tesseramento “biennale” e aveva una sua norma transitoria, sempre solo sulla prescrizione del diritto. Sotto tale profilo, quindi, è irrilevante l’altra parte della liberatoria, che faceva riferimento al premio “di tesseramento”, diverso da quello previsto dall’art. 99 cit.

V. Per quanto riguarda gli altri profili richiamati dal Catanzaro, si osserva che se è vero che le Attestazioni (Certificazioni) Premi rilasciate dal Portale Servizi della F.I.G.C. non costituiscono una declaratoria inscalfibile del diritto, quest’ultimo è comunque reclamabile dalla parte interessata in ogni momento, salvi i termini di prescrizione che il Catanzaro non ha però eccepito in questa sede di giustizia federale.

Né era prevista – e infatti la reclamata non richiama alcuna norma federale sul punto – una condizione procedurale legata alla richiesta del premio direttamente alla società professionista come condizione di procedibilità per il riconoscimento del diritto in questione.

VI. Alla luce di quanto dedotto, quindi, il reclamo deve essere accolto, con conseguente dichiarazione dell’obbligo a cui era tenuto il Catanzaro a corrispondere il premio di cui all’art. 99 N.O.I.F. applicabile alla fattispecie nel senso sopra precisato, con esclusione, quindi, di alcuna temerarietà della lite introdotta dal Lamezia.

VII. La novità e peculiarità della fattispecie consentono comunque di compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe, e per l’effetto, in riforma della decisione impugnata,  condanna la società U.S. Catanzaro 1929 S.r.l. al pagamento della somma di 7.200,00 in  favore della società reclamante A.S.D. Calcio Lamezia.

Dispone la compensazione delle spese.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Ivo Correale                                                                     Luigi Caso

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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