FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 513/AA del 13/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GIROLAMETTI – PAGNETTI – ASD SAN COSTANZO MAROTTESE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 698 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigino GIROLAMETTI, Fabio PAGNETTI e della società A.S.D. SAN COSTANZO MAROTTESE, avente ad oggetto la seguente condotta:
Luigino GIROLAMETTI, all’epoca dei fatti vice presidente della A.S.D. San Costanzo Marottese, in violazione degli art. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. San Costanzo Marottese – A.S.D. Tavullia Valfoglia del 20.12.2025, rivolto all’osservatore arbitrale Sig. M.F. espressioni offensive e irriguardose all’esterno degli spogliatoi;
Fabio PAGNETTI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. San Costanzo Marottese, in violazione degli artt.4, comma 1 e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. San Costanzo Marottese – A.S.D. Tavullia Valfoglia del 20.12.2025, rivolto all’osservatore arbitrale Sig. M.F. espressioni offensive e irriguardose al termine della gara, all’esterno degli spogliatoi;
A.S.D. SAN COSTANZO MAROTTESE, per responsabilità ai sensi dell'art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere circa venti dei propri sostenitori, durante la gara A.S.D. San Costanzo Marottese – A.S.D. Tavullia Valfoglia del 20.12.2025 a partire dal trentanovesimo minuto del secondo tempo, rivolto all’osservatore arbitrale Sig. M.F. espressioni offensive e irriguardose; nonché per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S. per gli atti e i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Fabio Pagnetti e Luigino Girolametti così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Luigino GIROLAMETTI,
- Sig. Fabio PAGNETTI,
- Società A.S.D. SAN COSTANZO MAROTTESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fabio Pagnetti;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luigino GIROLAMETTI,
- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Fabio PAGNETTI,
- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SAN COSTANZO MAROTTESE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
